Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14212 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.07/06/2017), n. 14212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16083/2015 proposto da:
D.L.A., D.I., D.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 316, presso lo studio
dell’avvocato PIERO FRANCESCHI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – C.F. (OMISSIS), in persona del
Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24,
presso l’ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna,
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
ALESSANDRA CAMBA e SANDRA TRINCAS;
– controricorrenti –
e contro
D.A., D.M.C., DE.IS., D.L.,
D.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 349/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento della domanda proposta da D.A., M.C., L., Is. e T., ha determinato l’indennità dovuta dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’espropriazione di un fondo indiviso, ed ha dichiarato inammissibili gli interventi volontari spiegati dagli altri comproprietari D.I., M. e L.A.. Detti intervenienti ricorrono per la cassazione della sentenza, deducendo falsa applicazione degli artt. 344, 400, 404 e 406 c.p.c. e la violazione dell’art. 105 c.p.c.; omesso esame delle deduzioni difensive e violazione degli artt. 91, 92 e 113 c.p.c.. La Regione Autonoma della Sardegna ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Nell’ipotesi di espropriazione di una proprietà indivisa, la comunione già avente ad oggetto il bene immobile permane sull’indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall’autorità giudiziaria, sicchè se la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario), ciò non impedisce, tuttavia, che costoro possano autonomamente agire per la determinazione dell’indennità relativa alla proprietà espropriata, o anche esplicare intervento (che si configura come litisconsortile o adesivo autonomo), a norma dell’art. 105 c.p.c., comma 1, vertendosi in giudizio che, sebbene devoluto per materia alla cognizione della Corte di appello, si svolge davanti ad essa in unico grado e, cioè, secondo il rito di cognizione ordinario proprio del primo e non del grado d’appello (Cass. 7/9/2015 n. 17710). 3. La violazione del suddetto principio da parte della Corte d’Appello ha comportato la mancata valutazione delle argomentazioni svolte dagli intervenienti avverso le conclusioni del CTU, con conseguente lesione del loro diritto di difesa.
4. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio, restando assorbito il terzo motivo, relativo alle spese.
5. Il giudice del rinvio provvederà, anche, al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie i motivi primo e secondo, assorbito il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017