Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14211 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34009-2006 proposto da:

B.G.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier

n. 39, presso lo studio dell’avv. Vetere Vincenzo, che lo rappresenta

e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190,

presso la propria Direzione Affari legali, rappresenta e difesa

dall’avv. Anna Maria Ursino per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso 6461-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1266/2006 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 12/10/06; R.g. 536/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abritti Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.G. ricorreva al giudice del lavoro di Paola perchè fosse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine a tre contratti con i quali era stato in tempi diversi assunto alle dipendenze della Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per soddisfare “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rispettivamente per i periodi: a) 5.2-28.4.98 (con proroga al 30.5.98); b) 9.11.98-31.1.99 con rapporto a tempo parziale; c) 8.10.00-31.1.01.

Accolta la domanda con riferimento al primo contratto, il Tribunale di Paola dichiarava che tra le parti a decorrere dall’1.5.98 era stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava la società convenuta al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo.

2. Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 12.10.06 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda, ritenendo che il termine era correttamente apposto al contratto, atteso che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda e che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale fino al 30.4.98, con possibilità di proroga fino al 30.5.98 dei contratti in atto a questa data.

3. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione B., cui rispondeva con controricorso e ricorso incidentale Poste Italiane s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5. B. deduce due motivi di ricorso:

5.1) con il primo deduce la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e 1367 c.c. circa la portata assegnata all’accordo integrativo del 25.9.97 dal giudice di merito, senza assegnare alcun rilievo alle disposizioni del contestuale accordo attuativo del 25.9.97 ed a quello successivo del 16.1.98, i quali avevano, invece, fissato – in relazione alle esigenze indicate – quale data finale per le assunzioni a termine per esigenze eccezionali il 30.4.98, con conseguente illegittimità della proroga fino al 30.5.98;

5.2) con il secondo motivo lamenta il vizio di omesso esame, in quanto la Corte d’appello, rigettando la domanda con riferimento al primo contratto (5.2-28.4.98, prorogato al 30.5.98) avrebbe dovuto pur sempre prendere in considerazione la richiesta di nullità del termine apposto al successivo contratto 8.10.00-31.1.01, la quale per il principio enunziato in riferimento al primo, avrebbe dovuto essere accolta.

6. La soc. Poste Italiane con il ricorso incidentale deduce:

6.1) (primo motivo) violazione dell’art. 1175 c.c., art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1375, 1427, 1431 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 100 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, sostenendo che il ricorrente aveva perso interesse alla controversia essendosi il rapporto di lavoro risolto per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione dell’ultimo rapporto a termine (31.1.01) e l’offerta della prestazione (notifica del ricorso introduttivo del 19.3.03) indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto;

6.2) (secondo e terzo morivo), carenza di motivazione e violazione del menzionato art. 23, ove interpretato nel senso di consentire la delimitazione temporale al 30.4.98 della delega alla contrattazione collettiva in quanto la norma consente al contratto collettivo di legittimare il termine per qualunque situazione di fatto, anche di durata indeterminata, senza che il giudice possa sindacarne l’opportunità, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito; in particolare ponendosi in evidenza che l’accordo 25.9.97 è integrativo del contratto collettivo del 1994 e, quindi, ne assume la stessa natura ed efficacia, mentre gli accordi successivi (“accordini”) danno solo atto di una situazione aziendale, ma non integrano, nè modificano, la disciplina dell’art. 8 del c.c.n.l. 1994 e dell’accordo 25.9.97.

7. Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato prima degli altri il primo motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto l’eccezione di inammissibilità della domanda per asserita risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935).

E’ stato, infatti, affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali clementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Il giudice di merito si è attenuto a tale principio, rilevando che nella fattispecie Poste Italiane non ha addotto alcun elemento concreto da cui possa desumersi che il dipendente avesse inteso rinunciare o, comunque, prestare acquiescenza, alla domanda di nullità della clausola di apposizione del termine.

Trattasi di valutazione di merito che appare congruamente articolata, la quale esclude da un lato la censurabilità in sede di legittimità della motivazione e, dall’altro, pone in evidenza l’inesistenza di altre circostanze (la cui prova era a carico del datore di lavoro) che possano qualificare nel senso di inerzia colpevole il comportamento dei lavoratori.

Il motivo è, pertanto, infondato.

8. Passando alla trattazione del primo motivo del ricorso principale deve rilevarsi quanto segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che l’art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativi) sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di detto limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo – collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine preso in considerazione dal giudice di merito (il primo nella elencazione effettuata in parte espositiva) risulta stipulato per il periodo 5.2- 30.4.98, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva consentiva la stipulazione del contratto de quo.

9. Sempre con riferimento al primo motivo del ricorso principale, è da ritenere legittima la proroga del contratto al 30.5.98. Infatti, con l’accordo 27.4.98, citato anche nella sentenza impugnata, le parti, dopo aver concordato (comma 1) l’assetto relativo allo smaltimento delle ferie (che non interessa in questa sede) hanno stabilito che: le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigente imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione (comma secondo); pertanto, le stesse parti convengono che, per fronteggiare le esigenze di cui al II comma del presente accordo l’azienda disporrà la proroga di 30 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98 così come previsto dalla normativa vigente in materia (comma 3).

In forza di detto accordo la censura deve ritenersi infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ritenuto correttamente motivate le sentenze di merito che affermano che la proroga trova legittimazione nella sopravvenienza di esigenze contingenti ed imprevedibili ed è correttamente applicata in ragione del suddetto accordo, nel quale le parti contrattuali si sono date atto dell’esistenza delle esigenze in questione ed hanno concordato, per far fronte alle stesse, la proroga di trenta giorni per i contratti in scadenza al 30.4.98 (Cass. 24.9.07 n. 19696).

La stessa giurisprudenza pone, inoltre, in evidenza che non giova, in senso contrario sottolineare che la L. n. 56 del 1987, art. 23, nel delegare all’autonomia collettiva la previsione di ipotesi diverse ed ulteriori di apposizione del termine al contratto di lavoro, nulla ha disposto in materia di proroga; l’accordo sopra citato, infatti, non prevede una nuova e diversa disciplina della proroga ma contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (L. n. 230 del 1962, art. 2) per legittimare la proroga;

una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze.

E’, dunque, infondato il primo motivo del ricorso principale.

10. Tanto premesso deve rilevarsi la mancanza di interesse di Poste Italiane alla proposizione dei motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, essendo essi diretti contro una parte della motivazione della sentenza che, seppure con argomentazione non condivisa, ha pur sempre determinato il decisum della pronunzia, favorevole a Poste Italiane, di modo che l’accoglimento delle censure in questione non comporterebbe per Poste Italiane alcuna utilità ulteriore che quella già raggiunta con la pronunzia impugnata.

11. E’ fondato, invece, il secondo motivo del ricorso principale (v.

sub 5.2), con il quale il B., tralasciando ogni censura circa il secondo contratto dedotto in causa (9.11.98-31.1.99), lamenta il mancato esame da parte del giudice di appello del punto ulteriore della domanda concernente la richiesta di dichiarazione della nullità del terzo contratto stipulato con Poste Italiane (8.10.00- 31.1.01).

Deve preliminarmente rilevarsi – rispondendo all’eccezione al riguardo avanzata dalla controricorrente – che il ricorrente in appello non è decaduto dalla domanda di nullità del contratto in questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

E’ noto che in forza di tale norma, difettando il presupposto della soccombenza, la parte vittoriosa nel merito in primo grado – quale era il B., per il quale era stata accolta la domanda in relazione al primo contratto – non è tenuta a riproporre con appello incidentale le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l’onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia manifestando la volontà di riproporle. Le domande in questione, possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, con il limite della specificità della riproposizione, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (v. per tutte Cass. 11.5.09 n. 10796).

Dall’esame degli atti del giudizio di merito, consentito in ragione della natura del vizio denunziato, emerge infatti che il B., nel rispondere all’atto d’appello di Poste Italiane,aveva posto in evidenza che la domanda aveva ad oggetto i contratti a termine e che per tutti chiedeva venisse dichiarata “la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che la società convenuta venisse condannata a tutte le retribuzioni medio tempore maturate …”. La circostanza che questa richiesta sia contenuta nel corpo della memoria di costituzione in appello e non sia stata rimarcata nelle conclusioni (in cui si chiede solo il rigetto dell’impugnazione) non vale a ritenere violato il disposto dell’art. 346 c.p.c., essendo rispettato il principio della libertà di forme e della specificità del richiamo della domanda proposta in primo grado, enunziato dalla giurisprudenza sopra indicata.

11. In conclusione, il ricorso principale va rigettato quanto al primo motivo e va accolto quanto al secondo; il ricorso incidentale va, invece, integralmente rigettato.

L’impugnata sentenza, ferma restando la statuizione quanto al contratto 5.2-30.4.98 (prorogato al 30.5.98), deve essere cassata per l’omessa pronunzia quanto al contratto 8.10.00-31.1.01, per l’esame del quale la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte così provvede:

– riunisce i ricorsi;

– accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;

– cassa l’impugnata sentenza nei limiti dell’accoglimento e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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