Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14211 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14211
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8575/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56 INT. 2, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO CASELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO
PAGLIARELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 27/01/2015 R.G.N. 1693/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l’Avvocato SANTORO BARBARA per delega verbale Avvocato
MARESCA ARTURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 27 gennaio 2015 la Corte di Appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da Poste Italiane Spa avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente S.C. in data 17 aprile 2014.
2.- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con due motivi. La S. ha resistito con controricorso.
La Società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Dal verbale redatto in sede sindacale del 7 aprile 2016, prodotto in giudizio, risulta che Poste Italiane Spa e S.C. hanno conciliato la lite.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In mancanza di una diversa pattuizione convenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016