Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14210 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16806/2009 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, (già ETR Esazione Tributi Spa), in persona del

suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARSO Ivana giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle DOGANE, M.M.;

– intimati –

sul ricorso 17257/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato GRASSI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICODEMO MASSIMILIANO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA, (già ETR Esazione Tributi Spa);

– intimata –

avverso la sentenza n. 121/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 14/04/08,

depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Struttura centralizzata per l’esame

preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380 bis c.p.c., sulla causa n.

16806/2009 e sulla causa n. 17257/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Napoli ha accolto l’appello di M.M. – appello proposto contro la sentenza n. 79/09/2005 della CTP di Salerno, nei confronti sia di Equitalia ETR spa sia dell’Agenzia delle Dogane, sentenza che aveva rigettato il ricorso del contribuente – ed ha così annullato la cartella di pagamento per imposta di fabbricazione oli minerali e derivati.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la cartella di pagamento sia “annullabile” per vizio di omessa indicazione del nome e correlata sottoscrizione del “responsabile del procedimento”; la medesima CTR ha anche ritenuto che siano infondati o comunque integrino meri indizi gli elementi raccolti nel pvc posto a fondamento della pretesa erariale ed inoltre che la mancata impugnazione dell’atto prodromico alla cartella di pagamento (cioè l’avviso di pagamento) non fosse preclusiva dell’impugnazione della cartella, potendosi considerare detto avviso alla stregua dell’avviso bonario emesso per portare a conoscenza il contribuente del mero fatto storico della debenza dell’imposta.

Equitalia spa ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Anche l’Agenzia delle Dogane ha proposto autonomo ricorso principale assistito da quattro motivi.

Il M. si è costituito con controricorso nel solo procedimento proposto dalla Agenzia delle Dogane, difendendosi però da entrambi i ricorsi.

I ricorsi – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnati allo scrivente relatore – possono essere definiti, previa loro riunione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con tre distinti motivi di censura, che devono essere esaminati preliminarmente, perchè appaiono più “liquidi” ed idonei ad assorbire l’esame dei residui, e congiuntamente, per la loro omogeneità d’oggetto (rubricati come:”Violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 5, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″; “Violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e del D.M. 28 giugno 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ed assistiti da idonei quesiti), la parte ricorrente Equitalia ETR spa si duole della violazione di molteplici disposizioni di legge, tutte coerenti con il suo assunto di fondo, in ragione del quale il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato, sia pure rispetto al solo capo della decisione che costituisce motivo di giuridico interesse per la Concessionaria qui ricorrente, e cioè il capo della decisione (o l’autonoma ratio decidendi) con cui il provvedimento è stato ritenuto viziato per difetto di elementi essenziali. Da che poi lo specifico interesse della Concessionaria, autonomo rispetto a quello implicato dal capo della decisione che si riferisce all’esistenza del debito tributano.

Con riferimento ai predetti motivi di ricorso, va qui osservato che è ormai pacifico (e riconosciuto dalla stessa parte intimata) l’orientamento di questa Corte secondo cui: “Sono valide le cartelle di pagamento prive del nome e della sottoscrizione del funzionano se notificate prima di giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati precedentemente non è causa di nullità delle stesse” (Cass., sez. trib., 05 maggio 2010, n. 10805; in termini anche Cass., 5^, 14894/2008, e, più di recente, Cass., 5^, 4757/2009).

Non sussistendo quindi motivo alcuno per variare l’indirizzo menzionato, la sentenza qui impugnata dovrà essere cassata con conseguente decisione nel merito della questione (ai sensi dell’art. 182, comma 2), in relazione al capo che è stato impugnato dalla concessionaria e perciò con reiezione della domanda di accertamento dell’inesistenza-nullità della cartella di pagamento, per difetto di elementi essenziali, che è stata formulata dal contribuente.

Identica sorte deve toccare anche al secondo motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia delle Dogane (rubricati come: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, anche in relazione al sistema della riscossione mediante ruoli di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, come sostituito dal D.Lgs. n. 112 del 1999.

Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, assistito da idoneo quesito), anch’esso assorbente rispetto ai successivi ed al precedente.

Con detto motivo la parte ricorrente si duole della dal giudice di merito ritenuta impugnabilità della cartella di pagamento, pur in difetto di impugnazione dell’invito al pagamento disciplinato dal menzionato art. 14, evidenziando che quest’ultimo è atto autonomamente impugnabile e che nella specie di causa conteneva – per la prima volta – la liquidazione del credito erariale, donde l’erroneità di averlo ritenuto alla stregua di un avviso bonario, finalizzato alla pura informazione circa l’esistenza della pretesa.

Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In tema di accise, costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, l’avviso di pagamento previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, che precede la procedura di riscossione ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, trattandosi di atto accertativo-impositivo del tributo, idoneo ad esprimere tale funzione, in quanto contiene tutti gli elementi per individuare la pretesa fiscale nell’an e nel quantum” (Cass., sez. trib., 27 agosto 2009, n. 18731. In termini analoghi Cass. 21530/07).

D’altronde, dalla lettura della motivazione del provvedimento non impugnato (trascritto integralmente dall’Agenzia delle Dogane nell’atto introduttivo di questo grado) deve ritenersi adempiuto alle specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione nell’eventuale stadio contenzioso, sicchè risultano pure positivamente accettati i presupposti della concreta impugnabilità dell’atto in questione, la cui non impugnazione ha reso perciò stesso definitiva la pretesa fiscale.

La sentenza qui impugnata va sul punto cassata in accoglimento delle censure dell’Amministrazione doganale e – non occorrendo ulteriori indagini di merito perchè la mancata impugnazione dell’atto presupposto preclude l’esame dei vizi di merito fatti valere contro la successiva cartella – andrà rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente anche per la parte che è rivolta contro la potestà esercitata dalla predetta Amministrazione.

Si ritiene in definitiva che i ricorsi, come sopra riuniti, possano essere decisi in camera di consiglio per manifesta fondatezza, che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della parte contribuente contro la cartella di pagamento. Condanna la parte intimata a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre ad accessori di legge, quanto ad Equitalia, ed in Euro 1.500.00 oltre spese prenotate a debito quanto all’Agenzia. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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