Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14210 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37769-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.O., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del controricorso, dall’avv. Nunzio PERRI, ed elettivamente

domiciliato in Roma, al viale Bruno Pelizzi, n. 39, presso lo studio

legale dell’avv. Gianluca FEDELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4973/05/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di sei avvisi di accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEF e due atti di irrogazione delle sanzioni emessi nei confronti di C.O. con riferimento agli anni d’imposta dal 2007 al 2012, per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi nonchè per omessa dichiarazione degli investimenti e delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR lombarda rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che “La Commissione, dall’esame dei documenti, ritiene (di) condividere che i principali interessi economici del ricorrente siano nella Federazione Russa, e che quindi i ricorsi debbano essere accolti e gli accertamenti annullati”.

Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui replica l’intimato con controricorso e memoria.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso erariale perchè proposto tardivamente, avendo il controricorrente dedotto e dimostrato la notificazione della sentenza impugnata all’Agenzia delle entrate in data 10/04/2019, allegando al controricorso la copia autentica della sentenza della CTR con la prova dell’avvenuta notifica della stessa a mezzo posta all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate.

Ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione

della sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero risulti acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio” (Cass., Sez. U, sentenza n. 10648 del 2017, che ha superato il precedente diverso orientamento di cui a Cass., Sez. U., n. 9005 del 16/04/2009), ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata e vada rigettata.

Invero, dalla data del 10/04/2019, di notifica della sentenza della CTR lombarda, decorre il termine breve di impugnazione ordinaria di sessanta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, che nella specie andava a scadere lunedì 10/06/2019 (così differito il termine ricadente nel giorno festivo del 09/06/2019). Detta scadenza va ulteriormente differita di nove mesi, per effetto della sospensione legale prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 (a norma del quale, laddove il termine per impugnare scada nel lasso temporale ricompreso tra il 23/10/2018 – data in vigore di detta disposizione ed il 31/07/2019, lo stesso rimane sospeso per nove mesi), rientrando la controversia in esame, per espressa ammissione delle parti (pag. 1 del ricorso e pag. 19 del controricorso), tra quelle definibili ai sensi della citata disposizione. Pertanto, nella specie, il termine finale di impugnazione andava prorogato fino al 10/03/2020 e, pertanto, il ricorso, spedito per la notificazione in data 17/12/2019, è chiaramente tempestivo.

Venendo ai motivi di ricorso, la difesa erariale censura la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, perchè provvedimento privo dell’esposizione dello svolgimento del processo e, con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono ammissibili, in quanto, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, in cui non sono poste questioni relative al merito della controversia promossa dal contribuente, l’esposizione, pretesa dal controricorrente, delle argomentazioni contrarie alle tesi dell’Ufficio “concernenti l’applicazione del criterio del c.d. “centro prevalente di interessi” stabilito dall’art. 4 della Convenzione Italia Russia contro le doppie imposizioni” (memoria, pag. 3).

I motivi sono anche fondati e vanno pertanto accolti.

Dopo aver premesso che la causa verteva su “accertamenti e sanzioni per non aver adempiuto (il contribuente) agli obblighi di indicazione degli investimenti e delle disponibilità finanziarie detenute all’estero”, che peraltro era solo una delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle entrate, l’intera motivazione della sentenza impugnata si risolve nelle affermazioni che: “La Commissione considera che nella sentenza di 1 grado siano state specificamente analizzate le eccezioni e i documenti prodotti dal contribuente”, che “Nell’atto di appello l’Ufficio eccepisce violazione di legge ed errata valutazione dei mezzi di prova” e che “La Commissione, dall’esame dei documenti, ritiene (di) condividere che i principali interessi economici del ricorrente siano nella Federazione Russa, e che quindi i ricorsi debbano essere accolti e gli accertamenti annullati”.

E’, quindi, evidente la mancanza nella statuizione impugnata della concisa esposizione dello svolgimento del processo, dell’esposizione degli elementi di fatto della decisione e delle ragioni della stessa. La sentenza della CTR risulta, infatti, completamente priva dell’illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, che vengono genericamente individuate nella “violazione di legge ed errata valutazione dei mezzi di prova” (circostanza che rende evidente l’infondatezza dell’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza) e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni; con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (in termini, Cass. n. 28113 del 2013, che richiama le sentenze di questa Corte n. 3547/2002, n. 13990/2003, n. 25138/2005 e n. 1573/2007; v. anche Cass. n. 6683 del 2009, secondo cui “L’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza allorchè tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione -, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonchè di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione”).

Al riguardo, deve ricordarsi che “In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando”, come nel caso in esame, “non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (Cass. n. 920 del 2015; conf. Cass. n. 29721 del 2019).

In tema di motivazione della sentenza, questa Corte in una recente pronuncia (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019), dopo aver ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016), ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che ometta – come avvenuto nel caso in esame – di indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta, così omettendo di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo impedendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

In estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR perchè riesamini la vicenda fornendo adeguata e congrua motivazione, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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