Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14210 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18485-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende assieme all’avv. Paolo Tosi per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., selettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni

Gentile n. 8 presso lo studio dell’avv. Massimo Martoriello,

rappresentata e difesa dall’avv. Cogo Giovanna per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1136/2005 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abbritti Pietro che ha concluso per la dichiarazione

dell’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, C.L. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., stipulato per il periodo 1.12.99-29.2.00.

Accolta la domanda e, dichiarata la nullità del termine, il giudice condannava di Poste Italia s.p.a. a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno.

Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 16.06.05 rigettava l’impugnazione.

Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione.

Si difendeva con controricorso C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 18.2.09, dal quale risulta che C.L. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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