Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14210 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23301/2011 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), PA.PA. C.F.

(OMISSIS), PA.VA. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3, presso lo

studio dell’avvocato PINO D’ALBERTO, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERRROVIE DELLO STATO

S.P.A. – Società di Trasporti e Servizi) P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio Legale GERARDO VESCI & PARTNERS rappresentata e

difesa

dall’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6377/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2010 R.G.N. 8388/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato D’ALBERTO PINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato FAVIT SALVATORE per delega Avvocato VESCI

GERARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 28 settembre 2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande di P.G., Pa.Pa. e Pa.Va., nella qualità di eredi di Pa.An., proposte sia nei confronti delle Ferrovie dello Stato che dell’INPS, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato L. n. 141 del 1990, ex art. 1, con la condanna dei convenuti alle pronunce patrimoniali consequenziali.

La Corte romana, premesso che il dante causa era stato assunto il 24 luglio 1979 e definitivamente licenziato il (OMISSIS), ha accertato anche sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio, che alla data della domanda presentata l’8 maggio 1995 il Pa. non era in possesso di tutti i requisiti necessari per poter accedere al prepensionamento volontario anticipato ex lege n. 141 del 1990. In particolare ha rilevato che i periodi lavorativi pregressi all’assunzione presso le Ferrovie dello Stato “alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non erano stati riconosciuti o ricongiunti con l’adozione di formale provvedimento”, ma solo successivamente nel corso dell’anno 2005. Ha inoltre ritenuto inammissibile “la modifica della domanda” operata con le note in corso di giudizio da parte degli istanti, finalizzata a denunciare un comportamento omissivo dell’ente previdenziale, atteso che nell’introduzione della lite era stato sostenuto che il Pa. “avesse i requisiti di legge, prescindendo dal tenore della normativa e delle circolari emesse dalla società nonchè dalla circostanza che la ricongiunzione dei pregressi periodi contributivi è intervenuta a distanza di dieci anni”.

Infine la Corte ha ritenuto prescritto il credito per maggiori importi rivendicati a titolo di TFR in quanto la cessazione del rapporto era avvenuta il (OMISSIS) ed il ricorso era stato notificato in data 3 aprile 2006, non preceduto da atti interruttivi.

2.- Per la cassazione della sentenza P.G., Pa.

P. e Pa.Va. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. Rete Ferroviaria Italiana Spa (già Ferrovie dello Stato Spa) ed INPS hanno resistito con controricorso. La società ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Pregiudizialmente occorre delibare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla società controricorrente per difetto di legittimazione processuale in quanto i ricorrenti avrebbero agito in proprio, senza spendere, sia nelle procure speciali che nella intestazione dell’atto, la qualità di eredi di Pa.An..

Essendo pacifico che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di P.G., Pa.Pa. e Pa.Va., quali eredi di Pa.An., l’eccezione non merita accoglimento in ragione del principio sancito da questa Corte secondo cui “il ricorso per cassazione, proposto in proprio dalla parte nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza quale erede della persona che aveva partecipato alle precedenti fasi del giudizio, non pone questione alcuna di legittimazione all’impugnazione, trattandosi non di qualità distinte, ma di unica posizione giuridica, fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al de cuius, con conseguente titolarità anche del diritto processuale di adire il giudice del gravame” (in termini Cass. n. 4022 del 2013).

4.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 141 del 1990, art. 1, L. n. 488 del 1999, art. 43, L. n. 1092 del 1973, artt. 40 e 217 e della L. n. 29 del 1979, art. 2, sostenendo che alcuna delle disposizioni citate prevederebbe la necessità che vi fosse un formale provvedimento di ricongiunzione, limitandosi a richiedere che il soggetto si trovasse al momento della presentazione della domanda nelle situazioni di fatto previste dalle suddette disposizioni di legge.

La censura è infondata.

La L. 7 giugno 1990, n. 141, recante “criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell’ente “Ferrovie dello Stato”, dopo aver consentito all’ente con l’art. 1, comma 1, di disporre, nei limiti della disponibilità di bilancio, l’adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati, al comma 2 stabilisce: “il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all’Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all’indennità di buonuscita, purchè alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni”, tra le quali un minimo di anni di:servizio effettivo utile a pensione”.

Secondo l’art. 1, comma 3 della Legge citata: “Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili d’ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti”.

La lettera di tale ultima disposizione è chiara nel senso di distinguere tra i “servizi computabili d’ufficio” e quelli relativi agli altri periodi di servizio pregresso per i quali era necessario che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di prepensionamento, fossero già stati “computati” sulla base della domanda dell’avente interesse.

Pertanto correttamente la Corte territoriale ha escluso dal computo del “servizio effettivo utile a pensione” i periodi di servizio pregresso del Pa. per i quali non era stato ancora adottato un provvedimento di riconoscimento o ricongiungimento, peraltro risultando logicamente incompatibile, rispetto al momento della domanda di prepensionamento, tenere conto di un accadimento avvenuto dieci anni dopo.

5.- Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale considerato erroneamente mutata la domanda in corso di giudizio, in quanto con le note depositate il 15 giugno 2010 era stato richiesto alla stessa Corte di accogliere le conclusioni formulate nell’atto di appello con condanna al pagamento delle somme richieste sin dal primo grado “che, alla luce del comportamento omissivo dell’Ente Previdenziale, accertato dal CTU e confermato dalla Corte di Appello, avrebbe dovuto riguardare l’INPS atteso che, a causa di un comportamento colpevole ed illegale dell’Ente Previdenziale, il Sig. Pa. prima e, successivamente, gli odierni ricorrenti si vedono negare il diritto a percepire i ratei di pensione dovuti dallo stesso Ente Previdenziale”.

Il motivo, oltre ad essere inammissibile perchè denuncia erroneamente come vizio di motivazione un eventuale error – in procedendo, senza peraltro riportare il contenuto degli atti che ne consentano il sindacato, è comunque infondato perchè effettivamente la richiesta in grado d’appello di risarcimento del danno per una pretesa condotta omissiva dell’INPS rappresenta una modifica della originaria domanda di riconoscimento del diritto al prepensionamento i certamente non consentita.

Infatti nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’appello –

risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una emendatio libelli, permessa solo all’udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (tra le altre, Cass. n. 17176 del 2014) 6.- Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione dei crediti vantati a titolo di TFR decorrerebbe dal 26 agosto 2003, “data di deposito della sentenza n. 12943/2003 della Corte di Cassazione che ha sancito definitivamente la nullità del licenziamento del (OMISSIS)”.

Il motivo è privo di giuridico fondamento.

Invero il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e da questa data decorre il termine di prescrizione (tra le recenti v. Cass. n. 11579 del 2014), per cui, avendo la Corte territoriale accertato in fatto che il rapporto di lavoro si era risolto in data 27 maggio 1996, la medesima ha correttamente ritenuto maturata la prescrizione rispetto ad un ricorso notificato in data 3 aprile 2006, in assenza di pregressi atti interruttivi.

7.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto e le spese gravano, in solido, sui soccombenti, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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