Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14210 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24561/2018 R.G. proposto da:

N.C. (C.F. (OMISSIS)), F.A. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dall’Avv. C.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Antonio Gramsci, 9;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 688/11/18 depositata in data 7 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

I contribuenti N.C. e F.A. hanno impugnato l’avviso di accertamento con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si è proceduto alla rettifica del classamento catastale di un immobile sito in Roma, inserito nella microzona denominata (OMISSIS), da Categoria A/2 ad A/1 e da classe 2 a classe 4, con conseguente modifica della rendita.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 7 febbraio 2018, ha rigettato il ricorso dei contribuenti, osservando che in caso di classamento adottato nell’ambito di revisione dei parametri catastali della microzona la rettifica del classamento è giustificata dallo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale della microzona, nonchè dal raffronto con altre due unità immobiliari; ha ritenuto, inoltre, il giudice di appello irrilevante l’assenza di sopralluogo, ritenendo infine che il contribuente non abbia dato prova che l’immobile non avesse caratteristiche tali da sottrarlo alla rettifica catastale.

Propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a quattro motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto corretto il classamento per collocazione posizionale mediante utilizzazione dei parametri della microzona in cui ricade l’immobile oggetto di accertamento, senza attribuire rilievo delle caratteristiche dell’immobile. Osservano i ricorrenti che l’avviso di accertamento non ha fatto riferimento alle caratteristiche peculiari dell’immobile oggetto di rettifica di classamento, ma alla collocazione posizionale dell’immobile nella microzona, con conseguente assimilazione agli immobili della microzona di appartenenza. Deducono, pertanto, l’erroneità della sentenza nella parte in cui non sono state prese in esame le caratteristiche tipologiche specifiche dell’immobile a termini del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, necessarie al fine della rettifica della categoria catastale di appartenenza. Deducono, infine, come sia necessario il sopralluogo per l’attribuzione della corretta categoria catastale.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto nullo l’avviso per difetto di motivazione. Rilevano i ricorrenti come la pronuncia di legittimità cui fa riferimento la sentenza impugnata (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2016, n. 21176) è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto insufficiente ai fini della motivazione il richiamo ai provvedimenti normativi.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., deducendo che l’Ufficio non ha fornito prova delle specifiche caratteristiche costruttive, tecnologiche e delle rifiniture dell’immobile.

1.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 115 c.p.c., e ss., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i contribuenti non avrebbero prodotto documentazione idonea a dimostrare diverse caratteristiche tra gli immobili posti a raffronto dell’Ufficio. Deducono i ricorrenti di avere prodotto documentazione attestante l’infondatezza dell’avviso di accertamento, documentazione non presa in esame dal giudice di appello, avuto riguardo (in particolare) a una perizia di parte e a precedenti di merito riguardanti immobili siti nel medesimo stabile.

2 – I quattro motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112).

2.1 – Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

2.2 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In questo caso, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).

2.3 – Tale revisione parziale del classamento ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile. Da ciò si trae la conclusione che il procedimento di classamento contempla due fasi, la prima avente ad oggetto accertamento e specificazione dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa, la seconda avente ad oggetto deduzione e prova di parametri, fattori determinativi e criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare, conseguente alla ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale: Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23046).

2.4 – Ulteriore conseguenza di tale impostazione è che ai fini motivazionali non può ritenersi sufficiente, ai fini del riclassamento, il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Questo spiega perchè ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810), nè potendosi sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

2.5 – Nè la motivazione dell’atto di “riclassamento” può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25450 e Cass., Sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6065), nè, ancora, il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione (Cass., Sez. V, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. V, 12 luglio 2006, n. 15842). Ne consegue che “il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).

3 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il cambio di categoria e l’incremento del classamento possono essere determinati dall’incremento di valore della microzona, non ha fatto corretto uso dei principi enunciati da questa Corte. Il ricorso va, pertanto, accolto cassandosi la sentenza impugnata e, decidendosi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, accogliendosi il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei due gradi del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità sono soggette a integrale compensazione, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese processuali dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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