Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14210 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.07/06/2017), n. 14210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 24000-2011 proposto da;
METALCOOP S.C.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLO ZUCCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato VIERI
ROMAGNOLI;
– ricorrente –
nonchè contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso il decreto n. Cron. 1651/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 22/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA
GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Metalcoop S.c.r.l. ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto con cui il Tribunale di Napoli ha ammesso al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. il credito di Euro 16.798,05 al chirografo, con esclusione del privilegio di cui all’art. 2751 C.C., bis, n. 5. Il Fallimento non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il ricorso è fondato. I giudici del merito hanno escluso la natura privilegiata del credito evidenziando che l’opponente iscritta nella camera di commercio come società cooperativa – non aveva provato, sotto il profilo oggettivo, che la fornitura costituisse il frutto del proprio ciclo produttivo.
3. Tale conclusione non considera che, come questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire (Cass. 02/11/2016 n. 22147; 30/05/2014 n. 12136, 14/05/2004 n. 9186; 7/4/1997 n. 2984): a) i requisiti essenziali perchè una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al passivo fallimentare con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 5, sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci; b) ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è legittimo il ricorso a parametri diversi da quelli indicati.
4. Nel valutare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento del privilegio, il giudice del rinvio si atterrà al principio indicato sub a) del p. precedente, e provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017