Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1421 del 20/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25408-2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato ELENA VALENZA,

rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO DI MARIA, DANIELA

MARIA COMPARATO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1311/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005, C.C. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento del danno dalla stessa subito per aver contratto il virus HCV in seguito ad emotrasfusione praticatale nel 1981.

Espose di aver scoperto tra maggio e luglio 1991 di aver contratto un’epatite HCV correlata; di essere stata edotta della correlazione eziologica della patologia con le trasfusioni solo nell’estate del 1998; di aver inoltrato in data 29 marzo 1999 domanda per il conseguimento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992; di aver proposto ricorso gerarchico avverso un provvedimento sfavorevole del 2001, in esito al quale veniva emesso decreto di accoglimento del 28 ottobre 2003; di aver subito, nel corso del 2003, un peggioramento delle proprie condizioni di salute, con l’insorgenza di nuove patologie causate dal virus contratto; pertanto, di essere stata pienamente consapevole della gravità del danno alla salute subito e della definitiva ascrivibilità del medesimo danno al Ministero solo nel 2003.

Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo l’assenza di responsabilità per i danni lamentati, la non cumulabilità tra l’indennizzo ex lege ed il risarcimento del danno, nonchè l’intervenuta prescrizione del diritto azionato.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4618/2007, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., dichiarò prescritto il diritto al risarcimento, ritenendo, alla luce della sentenza della Cass. SS.UU. 581/2008, applicabile il termine di prescrizione quinquennale, da calcolarsi alla data della richiesta di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, nella fattispecie risalente al 1992.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1311/2013 del 12 settembre 2013. La Corte, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che il termine prescrizionale era iniziato a decorrere dalla data in cui la C. aveva proposto domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, tenuto conto che, in quell’epoca, le conoscenze scientifiche erano successivamente progredite per consentire di rendersi conto della consistenza della malattia e della sua eziologia e ha negato che il primo giudice avesse omesso di tener conto dell’effetto interruttivo correlato al ricorso gerarchico proposto dalla medesima C., affermando che il giudice avesse inteso implicitamente escludere la rilevanza di tale atto, il cui scopo non era quello di conseguire il risarcimento del danno, bensì l’indennità ex L. n. 210 del 1992.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione C.C., sulla base di tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

4. Il Ministero della Salute ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per essere intervenuta, nel 2015, tra le parti una transazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di lite tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia, come nel caso di una transazione intercorsa tra i contendenti tale da eliminare ogni ragione di contrasto tra gli stessi, comporta la necessità della declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 26187/2016; Cass. n. 6909/2009; Cass. n. 23289/2007).

La transazione intervenuta nel 2015, intercorsa tra i contendenti ha determinato la cessazione della materia del contendere.

6. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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