Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14209 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17742-2006 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in Roma via Bruxelles

11. 59, presso lo studio dell’avv. Feriozzi Antonio, rappresentata e

difesa dall’avvocato Antonio De Girolamo per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1314/2005 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 3/6/2005; Rg. 6871/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.05.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’abb. De Girolamo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Abbritti Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di P.L. che chiedeva venisse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 15.4-30.6.00 ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Proposto appello dalla ricorrente, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 3.6.05 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito non condivideva la tesi dell’appellante che l’apposizione del termine fosse illegittima solo perchè il contratto era stato stipulato per periodo successivo al 30.4.98, non ritenendo che tale data rappresentasse il limite temporale ultimo fissato dalla contrattazione collettiva per la individuazione convenzionale dell’esistenza delle esigenze di ristrutturazione aziendale.

Successivamente a tale data, infatti, la ricognizione delle necessità operative dell’azienda effettuata con l’accordo integrativo 25.9.97 aveva mantenuto la sua validità e continuava a legittimare le assunzioni a termine motivate con la necessità di far fronte alle esigenze in questione.

Avverso questa sentenza P. proponeva ricorso per cassazione, cui Poste Italiane rispondeva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e degli artt. 1346 e 1418 c.c., in relazione all’accordo sindacale 25.9.97, sostenendosi che la sentenza accrediterebbe una lettura della delega in favore delle parti collettive ad individuare nuove ipotesi che legittimano l’apposizione del termine, contenuta in detto art. 23, talmente ampia da considerarla sempre e comunque correttamente esercitata anche quando sia irrispettosa del disposto di cui all’art. 1346 c.c. (che impone la determinatezza o la determinabilità dell’oggetto del contratto), al punto da determinarne la nullità. Invece, le ipotesi previste dalla contrattazione collettiva debbono essere caratterizzate da una doverosa delimitazione temporale, in ossequio ai principi cardine della L. n. 230 del 1962 e dell’art. 1346 c.c..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè carenza di motivazione circa la necessità dell’esistenza della prova del nesso causale fra la singola assunzione a termine e le circostanze oggettive indicate nel contratto collettivo a legittimazione dell’assunzione, oltre che violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. circa la qualificazione della natura oggettiva dell’ipotesi di assunzione a termine indicata nel contratto individuale. Per quest’ultimo aspetto viene posto in rilievo come il giudice di merito abbia accreditato all’accordo integrativo del 25.9.97 portata generale, senza assegnare alcun rilievo al contestuale accordo attuativo del 25.9.97 ed a quello successivo del 16.1.98, i quali avevano, invece, fissato – in relazione alle esigenze indicate – delle date finali per le assunzioni a termine.

Procedendo ad esame congiunto dei due complessi mezzi di gravame e considerato che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato per il periodo 15.4-30.6.00 ex art. 8 del c.c.n.l.

26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc.”, a dette censure può rispondersi come segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n, 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di detto limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo 15.4-30.6.00, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de quo.

La fondatezza di entrambi i motivi impone l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronunzia impugnata.

La causa va, inoltre, rimessa al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame in applicazione dei principi sopra enunziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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