Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14209 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28446/2011 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.C. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio degli

avvocati FRANCESCO PALUMBO, ADRIANO ABATE, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI A.R.L. (già

Coop. Compartimentale Siciliana fra Portabagagli a.r.l.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2124/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2011 R.G.N. 1147/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato SANTORO BARBARA per delega verbale Avvocato

MORRICO ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 27/4/2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del giudice di primo grado, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra T. G. e Rete ferroviaria Italiana s.p.a. a decorrere dal 1/5/1994, con il profilo di ausiliario. Il T. aveva chiesto accertarsi la sussistenza di una illecita interposizione di manodopera tra Rete ferroviaria Italiana s.p.a. e la Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi a r.l., di cui era formalmente socio, in relazione all’attività lavorativa prestata dal maggio 1994, prima in qualità di addetto ai servizi di vigilanza, manovra, manutenzione e pulizia di alcuni passaggi a livello, successivamente in qualità di addetto all’espletamento di servizi vari, preordinati alla prenotazione dei posti ed al recapito di dispacci e messaggi. Aveva chiesto, quindi, accertarsi l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la RFI s.p.a. a decorrere dal maggio 1994, con diritto all’inquadramento nel profilo di ausiliario, oltre alla condanna della RFI spa al pagamento di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario e indennità per ferie non godute.

2. Il Tribunale riteneva che le pretese azionate dal ricorrente erano prescritte, in quanto in relazione a quella volta all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato era spirato il termine decennale decorrente dal 1/5/1994, data in cui il rapporto sarebbe sorto, mentre in relazione a quella avente ad oggetto differenze retributive, richieste in relazione al periodo maggio 1994-dicembre 1999, era spirato il termine quinquennale, operante in ragione del regime di stabilità reale che assiste il rapporto di lavoro con RFI spa, a fronte del primo atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso giudiziale, avvenuta il 18/1/2005.

3. In contrario avviso, rilevava la Corte che costituiva principio consolidato quello secondo cui l’azione volta a fare accertare la sussistenza dell’interposizione vietata dalla L. n. 1369 del 1969, art. 1, essendo correlata all’imprescrittibile facoltà di rimuovere un’ipotesi di nullità del contratto di lavoro, non è soggetta a prescrizione. Quanto alla prescrizione quinquennale relativa alle pretese creditorie, osservava che era irrilevante la circostanza secondo cui i dipendenti di RFI s.p.a. godono di un regime di stabilità reale, potendo, al più, tale regime rilevare ove applicabile nei confronti del datore di lavoro interposto, circostanza esclusa dalla qualità di socio lavoratore del ricorrente. Riteneva integrata, pertanto, la fattispecie prevista e sanzionata dalla L. n. 369 del 1960, art. 1.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione RFI S.p.A. sulla base di tre motivi, illustrati con memorie. Resiste con controricorso il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Rileva che l’applicazione delle norme relative alla prescrizione effettuata da parte della Corte d’appello è errata, in quanto non tiene in conto il regime di tutela reale di cui il T. godeva durante l’intero arco temporale in questione.

Osserva che la cooperativa aveva dedotto e provato l’elevato numero di dipendenti occupati, nonchè la circostanza che il T. faceva parte del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che non era ravvisabile alcun metus che giustificasse la non applicazione del regime della stabilità reale.

1.2. Il motivo non merita accoglimento. Va premesso che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza del requisito della stabilità reale in ambito di interposizione di manodopera, “il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed Interposizione di cui della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (applicabile “ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto “ab initio” con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (nella specie con sentenza mai eseguita dal datore di lavoro reale)” (in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 12553 del 04/06/2014, Rv. 631042). Ciò posto, si evidenzia che non risulta censurato il ragionamento seguito dalla Corte in punto di ritenuta mancanza del requisito della stabilità reale in concreto, fondato sulla qualità di socio rivestita dal lavoratore, comportante le implicazioni evidenziate dalla elaborazione giurisprudenziale di legittimità (si veda Cass. n. 14741 del 5/7/2011, rv. 617913; conforme Sez. L, Sentenza n. 2802 del 12/02/2015, Rv. 634384, in punto di ritenuta preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, con conseguente previsione di “un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro” e “l’esclusione della necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come dell’applicabilità delle garanzie procedurali connesse all’irrogazione di quest’ultimo”).

2. Con il secondo motivo deduce violazione e fa/sa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e dell’art. 2094 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Erronea e/o insufficiente e/o illogica motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Osserva che la sentenza non ha correttamente applicato i principi desumibili dalla L. n. 1369 del 1960, alla stregua dei quali è evidente l’assenza di una illecita interposizione di manodopera. Rileva che la Corte d’appello ha erroneamente attribuito rilievo al fatto che i servizi appaltati avessero ad oggetto attività inscindibilmente connesse con quelle direttamente gestite dalla società ferroviaria, per tale connotazione non suscettibili di essere affidate al governo operativo dell’appaltatore. Osserva che, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza, l’appartenenza dell’attività dedotta nel contratto di appalto al processo produttivo dell’impresa committente non può assumere alcuna valenza nella qualificazione della fattispecie e che, anzi, la stessa L. n. 1369 del 1960, fornisce, con gli artt. 3 e 5, una esplicita conferma testuale della configurabilità di un appalto legittimo anche nel caso in cui l’opera o il servizio oggetto dell’obbligazione debbano essere eseguiti in seno all’organizzazione produttiva del creditore. Rileva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato un elemento essenziale ai fini dell’indagine, cioè l’effettività dell’organizzazione d’impresa della ditta appaltatrice. Evidenzia che per la configurabilità dell’interposizione vietata manca uno degli elementi essenziali caratterizzanti la fattispecie, vale a dire la fittizietà del soggetto che si assume interposto, essendo la cooperativa non un’entità apparente, bensì un’azienda industriale dotata di propria autonoma struttura imprenditoriale e organizzativa.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Ed invero l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale in tema di Illecita interposizione di manodopera è conforme ai principi giurisprudenziali affermati da questa Corte, nè è ravvisabile al riguardo alcun vizio motivazionale. Essa, ai fini della configurabilità di un appalto endoaziendale lecito, correttamente valorizza l’elemento della gestione autonoma da parte dell’appaltatore e, prescindendo dall’ipotesi di fittizietà dell’interposto, esclude che l’esistenza di una organizzazione nell’accezione indicata qualora rapporto dell’appaltatore, come nel caso in disamina, si esaurisca nella gestione del personale, finalizzata alla sua messa a disposizione in favore del committente (si veda per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 11720 del 20/05/2009, Rv. 608366: Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, non essendo necessario, per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 116 e 117 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Rileva che la Corte territoriale ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni del T. in violazione dell’art. 116 c.p.c., che prevede la possibilità di tenere in considerazione le dichiarazioni di parte solo come argomenti di prova e cioè motivi sussidiari di convincimento. Evidenzia che la Corte era incorsa In un error in procedendo per violazione del principio del contraddittorio durante il libero interrogatorio delle parti.

Osserva, inoltre, che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto che le dichiarazioni del T. deponessero per l’esistenza dell’illegittima interposizione di manodopera.

3.3. Anche tale ultimo motivo è privo di fondamento. La ricorrente, Infatti, non fa che proporre una lettura delle risultanze processuali alternativa a quella offerta dai giudici del merito, non consentita in questa sede, peraltro limitandosi a censurare la valutazione della dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di interrogatorio libero senza evidenziare in che termini le stesse possano essere considerate dotate del carattere della decisività.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come In dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente costituita, mentre nessuna statuizione in punto di regolamentazione delle spese deve essere adottata nei confronti di Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi SCARL, la quale non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di T.G., liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Nulla sulle spese con riferimento alla parte non costituita.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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