Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14209 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21849/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

R.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

CLAUDIO LUCISANO e dall’Avv. SONIA VULCANO, elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Crescenzio, 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 62/02/2018 depositata in data 15 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008, con cui erano stati accertati con metodo induttivo maggiori ricavi e conseguente maggior reddito di impresa, con maggiori imposte dirette e indirette;

che la CTP di Asti ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 15 gennaio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;

che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi;

che il contribuente intimato si è costituito con controricorso;

che l’Agenzia ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, provvedendo al pagamento dovuto;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che, trattandosi di definizione della controversia in termini analoghi a un accordo convenzionale con pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Lav., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);

che va disposta la compensazione integrale delle spese, stante l’espressa richiesta del ricorrente, compensazione che, in caso di definizione della causa per cessazione della materia del contendere, può es ere disposta anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poichè pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi dal fare uso del principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA