Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14208 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., rappresentata e difesa dall’avv. CORTELLESSA Davide

ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Francesca Cesaroni

in via XXI Aprile n. 21;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione 29, n. 244, depositata il 20 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” M.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 244, sezione 29, depositata il 20 dicembre 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Caserta, ha ritenuto la legittimità della cartella di pagamento relativa all’IRPEF per l’anno 1996 conseguente ad avviso di accertamento notificato alla contribuente e non opposto, e pertanto divenuto definitivo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, con il primo dei quali si lamenta la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., mentre con il secondo si denuncia vizio di motivazione.

I motivi articolati nel ricorso sono inammissibili in quanto il primo, col quale si denuncia violazione di norme di diritto, non viene corredato del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., mentre il secondo, col quale si denuncia vizio di motivazione, è privo della chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009; Cass., sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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