Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14208 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32378-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE CAPRIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

che

1.-. P.S. ha proposto in data 23.11.2012 istanza di sgravio in autotutela, relativamente alle imposte sui redditi degli anni 2001 e 2002, deducendo, tra l’altro di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni in questione. L’Agenzia ha opposto diniego che il contribuente ha impugnato deducendo che, non notificati gli avvisi di accertamento l’Agenzia è decaduta ai sensi del D.P.R. n. 60 del 1973, ex art. 43, dalla pretesa tributaria. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado. Propone appello il contribuente e la CTR della Puglia con sentenza del 19 marzo 2018 conferma la sentenza di primo grado ritenendo, quanto alla notifica degli avvisi di accertamento che l’amministrazione abbia provato la notifica depositando i due avvisi di ricevimento dai quali risulta che il destinatario era assente, che vi è stata l’affissione alla porta di ingresso e che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale dando avviso del deposito a mezzo raccomandata al contribuente.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 137 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e deduce di avere sin dal primo momento negato di avere ricevuto gli avvisi di accertamento degli anni 2001 e 2002 e che la prova data dalla Agenzia riguardo la avvenuta notifica non è sufficiente, poichè, avvenuto il deposito del plico presso l’ufficio postale, per temporanea assenza del destinatario, deve darsi prova del ricevimento dell’avviso di avvenuto deposito.

Il motivo è fondato.

A fronte del diniego del contribuente di aver ricevuti gli atti, spetta alla amministrazione dare prova della avvenuta notifica. In sede di appello detta eccezione del contribuente è stata ulteriormente specificata, osservandosi che Agenzia avrebbe dovuto depositare non due avvisi di ricevimento, ma quattro, e cioè due per ogni plico non recapitato. Ciò non costituisce una nuova eccezione, bensì una illustrazione del fatto dedotto in primo grado, e cioè del difetto di notifica, non rilevato dal primo giudice. L’Agenzia afferma di avere eseguito la notifica a mezzo posta con piego raccomandato che è stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario.

La CTR ha ritenuto che ai fini della prova fosse sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento attestante che la raccomandata è stata depositata presso l’ufficio postale, per assenza del destinatario, e che gli è stata data comunicazione di detto deposito a mezzo raccomandata. In sostanza la CTR ha ritenuto non necessario il deposito anche dell’avviso di ricevimento della C.A.D. (comunicazione avviso deposito) a fronte della prova che detta C.A.D. è stato spedita. Di contro, la più recente giurisprudenza di questa Corte, ormai da ritenersi consolidata, è nel senso che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 5077/2019; Cass. 16601/2019 negli stessi termini, in una ipotesi in cui il vizio è sanato, Cass. 26287/2019). Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso e con assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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