Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14208 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14208 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 1160-2009 proposto da:
NATALINI

RENZO

MZZPRI57L13F592F,

NTLRNZ52A19L303N,
FUMI

LUCIANO

MUGNAI ALVARO mgnlvr48s14a390i,
VRRBRN55T12A3901,

MOZZINI

PIERO

FMULCN68E28F592Z,
VERRAZZANI BRUNO

VELTRONI LICIA VLTLCI58H61A468H,

MANCINI MASSIMO MNCMSM48S09A390J, PIANTINI AURELIO
2013
454

PTTLRA50H05F628L, LIMONI GIUSEPPE LMNGPP46C14A390D,
ROSSI CLAUDIO RSSCLD57B14F592F, SEVERI ANGIOLO
SVRNGL48C25A390E, CAPACCIOLI BRUNO CPCBRN39C10A390J,
FARNETANI GIORGIO FRNGRG58S13A468P, PELLEGRINI ALDO
PLLLDA57E14G602X, GRAZI ANGELO GRZNGL52L15L303W,

Data pubblicazione: 05/06/2013

MARTORELLI

SERGIO

MRTSRG53L17G602P,

BRACCIALI

DONATELLA BRCDTL59B52A468M, CORBELLI ADENIO
CRBDNA49A23F529B, GIGLIOTTI ROBERTO GGLRRT53L24C587K,
DUNI ANGIOLO DNUNGL51S10C319E, CENTENI ROMANO GUIDO
CNTGDU46A04C774V, BINDI LEONARDO BNDLRD57A30L384Y,

CCCLCN47502L303V, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentati e
difesi dagli avvocati BORRI PAOLO, CIPRIANI ROMOLO
GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

NUOVE

ACQUE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DEL PUNTA RICCARDO,
giusta delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 964/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 23/06/2008 R.G.N. 493/20064-A..’
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato VICINANZA ALESSANDRA per delega BORRI

FRANCINI SERGIO FRNSRG56L04A468S, CECCHINI LUCIANO

PAOLO;
udito l’Avvocato DEL PUNTA RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per il

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rigetto del ricorso.

r.g.n.1160/2009 Mugnai Alvaro + 23 c/Nuove Acque s.p.a.
ud 7 febbraio 2013

i.

Con sentenza del 23 giugno 2008, la Corte d’Appello di
Firenze accoglieva il gravame principale svolto, con separati
atti, dalla Nuove Acque s.p.a., contro le sentenze di primo
grado che, dichiarata la nullità del punto dell’accordo
aziendale 11.6.1999 in riferimento all’applicazione del c.c.n.l.
Federgas acqua in tema di scatti di anzianità ai lavoratori
transitati dall’ente locale di precedente gestione dei relativi
servizi pubblici, avevano riconosciuto il diritto di Mugnai
Alvaro, ed altri 26 dipendenti indicati nella sentenza
impugnata, alla determinazione degli scatti sulla base della
contrattazione collettiva applicata dalla predetta società, con
decorrenza dalla data dell’effettiva assunzione da parte,
rispettivamente, del Comune di Arezzo e del Consorzio
intercomunale per la Gestione dei servizi Acquedotto e
Fognatura, e non a decorrere dal gennaio 1995, come
stabilito dal predetto accordo.

2. La Corte territoriale premetteva che la vicenda ineriva al
trapasso della gestione dei servizi pubblici di base da aziende
pubbliche a soggetto privato; all’applicazione, affermata dai
lavoratori e contestata dall’azienda, della specifica disciplina
dell’art. 2112 c.c.; al ricalcolo degli scatti di anzianità in base
a tutta l’anzianità da ogni lavoratore effettivamente maturata
prima del passaggio alla società Nuove Acque, e non come
stabilito dall’accordo aziendale del giugno 1999, ossia solo a
decorrere dal 1995.
3. Per la società, l’art. 2112 c.c. andava interpretato in modo da
attribuire ai dipendenti trasferiti soltanto quanto
effettivamente derivante dall’applicazione dell’anzianità
maturata alle dipendenze del datore di lavoro cedente, presso
il quale non era previsto, o regolamentato dalla

Rossana Mancino est.
r.g.n.1160 / 2009 Mugnai Alvatro + 23 cl Nuove Acque s.p.a.

Svolgimento del processo

4. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva, per
quanto qui rileva, che gli scatti di anzianità non erano mai
stati inseriti, come istituto retributivo, nella contrattazione
degli enti locali e che l’incontestabile trascinamento
dell’anzianità di servizio presso il nuovo datore di lavoro non
consentiva la ricostruzione del trattamento-scatti in
riferimento a quanto maturato, in precedenza, presso l’ente
cedente, non sussistendo il diritto in questione nell’ambito
del rapporto di lavoro con il Comune; diversamente
opinando si sarebbe introdotta una sperequazione con i
dipendenti della cessionaria, in servizio anche da tempo
risalente rispetto al gennaio 1995, per i quali il primo scatto
di anzianità era maturato, a norma dell’art. 39 del ccn1
Federgasacqua, il 1° gennaio 1997.
5. Mugnai Alvaro ed altri 23 dipendenti in epigrafe indicati
domandano la cassazione della sentenza sulla base di due
motivi di ricorso. Non hanno proposto ricorso i dipendenti
Piattelli Aurelio, Cangioloni Santina e Barbetti Fabio.
Resiste, con controricorso, la Nuove Acque s.p.a. Entrambe
le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
6. Preliminarmente il Collegio deve dare atto che la pretesa
correzione materiale del nominativo di alcuni dei litisconsorti
del ricorso per cassazione, peraltro inammissibilmente
corroborata dall’allegazione di un documento d’identità, non
è comunque meritevole di accoglimento per l’assorbente
rilievo che con essa si chiede di emendare due nominativi,
2
Rossana Mancino est.
t:g.n.1160 / 2009 Mugnai Alvam + 23 c/ Nuove Acque s.p.a.

contrattazione degli enti locali, l’istituto degli scatti di
anzianità che, pertanto, per non essere previsto e calcolato
nel precedente rapporto di lavoro, non poteva trovare
applicazione, retroattivamente, alla stregua della
contrattazione Federgasacqua.

7. Tanto premesso, con articolato motivo di ricorso i
lavoratori denunciano la contraddittorietà della sentenza
impugnata per avere la Corte di merito riconosciuto, da un
lato, la continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. con
immediata applicabilità del contratto collettivo del
cessionario, e disconosciuto, dall’altro,
l’anzianità
professionale dei dipendenti che hanno lavorato
nell’azienda, ancorché con diverso datore di lavoro, onde gli
scatti di importo diversificato, attribuiti dal cessionario alla
stregua della contrattazione collettiva, non potevano non
essere parametrati computando l’anzianità di servizio dal
momento dell’assunzione presso l’Ente locale di
provenienza. Assumono, pertanto, che il trattamento
economico e normativo dei dipendenti ceduti dall’ente locale
deve essere determinato sulla base delle clausole della
contrattazione collettiva applicata presso la società Nuove
acque. Deducono, inoltre, la violazione dell’art. 39 del
contratto collettivo Federgasacqua e l’interpretazione data
dalla Corte di merito, giacché dal dato testuale si evincerebbe
che il diritto agli scatti è influenzato dall’anzianità di servizio
ed è infrazionabile in caso di successione di datori di lavoro.
Invocano, infine, l’accordo intercorso tra la società e le
organizzazioni sindacali contestualmente al passaggio dei
lavoratori dall’ente locale cedente alla società cessionaria,
criticano l’interpretazione data dalla Corte territoriale, ed
assumono il valore derogatorio del principio di frazionabilità
dell’anzianità e l’inefficacia.
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

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Rossana Mancino est.
r.g.n.11601 2009 Mugnai Alvaro + 23 c/ Nuove Acque s.p.a.

Piantini Claudio e Cangini Santina, invero neanche figuranti
tra quelli indicati nel ricorso per cassazione, ed altresì di
introdurre, in luogo del predetto Pian.tini, altro nominativo,
Planai Al-varo, non risultante, nella sentenza impugnata, tra i
litisconsorti nel giudizio di gravame.

10. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha
correttamente tenuto disgiunti gli scatti di anzianità, mai inseriti come
istituto retributivo nella contrattazione collettiva degli enti locali, e il
trascinamento dell’anzianità di servizio presso il nuovo datore di
lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di computo del
pregresso periodo di lavoro, ritenendo non consentita la ricostruzione
del trattamento scatti in riferimento a quanto maturato in precedenza
presso l’ente cedente.
11. In particolare la Corte ha correttamente evidenziato che, per dato
ontologico, sia gli scatti, sia il relativo metodo di calcolo e l’effetto
acquisitivo geometrico tra anni e scatti periodici, non rappresentano
“diritti” maturati presso le aziende in cui è stata applicata la
contrattazione per il personale degli enti locali. Ha rimarcato che
sotto altro angolo visuale essi non sono diritti correlati e correlabili
con l’anzianità già conseguita, appunto perché presso il datore di
lavoro precedente non esisteva il dritto a percepire gli scatti periodici
di anzianità; l’acquisizione positiva
di un ulteriore elemento
retributivo – sulla scorta del principio di immediatezza della
sostituzione tra contrattazioni diverse – permette certamente da
subito, e nella specie dal giugno 1999, di prevedere il calcolo degli
scatti periodici, ma appunto a partire dal periodo lavorativo regolato
della contrattazione che prevedeva l’istituto, ferma restando ogni
ulteriore definizione a livello collettivo o individuale di miglior favore
per il lavoratore.

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Rossana Mancino est.
r.g.n.1160/ 2009 Mugnai Alvaro + 23 c I Nuove Acque s.p.a.

9. Osserva la Corte che le censure svolte dai ricorrenti, incentrate sulla
violazione delle disposizioni contrattuali e dei canoni legali di
ermeneutica, investono il contratto collettivo nazionale di lavoro
Federgasacqua 17 novembre 1995 e l’Accordo intercorso tra la
società Nuove Acque e le organizzazioni sindacali 11 giugno 1999,
senza che risultino indicati, a suffragio delle doglianze, i singoli canoni
interpretativi violati dai Giudici del gravame e le ragioni dell’asserita
violazione, in relazione ai consolidati principi enunciati, sul punto, da
questa Corte di Cassazione.

La motivazione snodatasi nei termini appena esposti non è infirmata
dai generici rilievi critici mossi dalla difesa dei ricorrenti e non rivela
alcuna insufficienza o contraddittorietà ed è, pertanto, immune da
qualsivoglia censura.

13.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese, liquidate in euro 40,00 per esborsi, euro 5.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.

/2.

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