Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14207 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VERNICIATURE INDUSTRIALI ZOCCARATO DI Zoccarato Lucio e Alessio &

C.

snc, rappresentata e difesa dall’avv. D’AYALA VALVA Francesco, presso

il quale è elettivamente domiciliato in Roma al Viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Padova (OMISSIS); AGENZIA DELLE

ENTRATE,

con sede in (OMISSIS); EQUITALIA POLIS;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 10/25/07, depositata il 21 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per la ricorrente.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La snc Verniciature Industriali Zoccarato di Zoccarato Lucio e Alessio & C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 10/25/07, depositata il 21 marzo 2007, che, accogliendo l’appello della Gest Line spa, concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Padova, e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Padova (OMISSIS), ha ritenuto legittima, e validamente notificata il 20 gennaio 2004, la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di IVA, addizionale IRPEF e ritenute alla fonte, risultate dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale dell’IVA per l’anno 1999.

La spa Equitalia Polis, già Gest Line spa, concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Padova, l’Agenzia delle entrate, ufficio di Padova (OMISSIS), e l’Agenzia delle entrate, con sede in Roma, non hanno svolto attività.

Il ricorso contiene sette motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo la società ricorrente censura la decisione, denunciando violazione di legge, per aver ritenuto legittima la cartella di pagamento che non rechi l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento come previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, ed eccepisce, in caso di reiezione del motivo, l’illegittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, per aver fissato un discrimine temporale in ordine alla sanzionabilità della medesima violazione di legge; con il secondo ed il terzo motivo denuncia vizio di motivazione; con il quarto ed il quinto, denunciando violazione di legge lamenta sia stata ritenuta legittima l’iscrizione a ruolo ancorchè non preceduta dall’invito al pagamento; con il sesto motivo si duole, sotto il profilo della violazione di legge, che sia stato ritenuto integrato il requisito della motivazione della cartella con la sola indicazione della causale della pretesa vantata; con l’ultimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al requisito della motivazione della cartella.

Quanto al primo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass. sezioni unite, 14 maggio 2010, n. 11722; Cass. n. 10805 del 2010).

In ordine al dubbio di costituzionalità della norma, la Corte costituzionale con sent. n. 58 del 2009, ha dichiarato infondata, in relazione, tra gli altri parametri invocati, all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce tuttavia che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse. Ciò in quanto la disposizione impugnata non contiene una norma retroattiva, ma dispone per il futuro, comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, e stabilisce poi un termine a partire dal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore. Dunque, la nuova disposizione non contiene neppure una sanatoria di atti già emanati, perchè la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore. Ne consegue che, con riferimento all’asserita natura retroattiva della norma, non è violato l’art. 3 Cost., perchè non è manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma.

Quanto al quarto e al quinto motivo, questa Corte ha più volte affermato che “in tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell’importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6 (come introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, convertito in L. n. 425 del 1996), quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell’imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (dal cento per cento al trenta per cento dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre” (Cass. n. 8859 del 2006, n. 16481 del 2008, n. 907 del 2002).

Quanto, infine, al sesto e settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, il giudice di merito ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, emessa a seguito di liquidazione dell’imposta sulla base della dichiarazione, quando essa riproduca lo stesso importo non versato e riporti la causale della ripresa erariale, come nel caso in esame, per il quale nella cartella sono indicati tutti gli importi già a suo tempo esposti nella dichiarazione dal contribuente; ed ha rilevato che la cartella, riproducendo il contenuto della comunicazione del Centro operativo di Venezia, segnalante il mancato pagamento, rispetta il dettato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, per i casi di riferimento, nella motivazione dell’atto impositivo, ad altro atto non conosciuto dal contribuente.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono manifestamente infondati, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione con riguardo ai primi cinque motivi e pertanto, ribaditi i principi di diritto enunciati, il primo, il quarto ed il quinto motivo devono essere rigettati, assorbiti il secondo ed il terzo;

che in ordine al requisito della motivazione della cartella, si rileva che quest’ultima nella specie aveva natura in parte liquidatoria, ma per larga parte impositiva, in relazione alla rettifica degli errori emersi nella dichiarazione, con la conseguente richiesta di maggiori imposte, sicchè, per la parte non meramente liquidatoria, non era sufficiente ad integrare il detto requisito la mera causale della pretesa vantata;

che pertanto il sesto ed il settimo motivo, indicati nel ricorso come settimo e ottavo, devono, nei limiti precisati, essere accolti, la sentenza cassata in relazione ad essi e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

La Corte accoglie gli ultimi due motivi del ricorso nei termini precisati, e rigetta il primo, il quarto ed il quinto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi come accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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