Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14207 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33841-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1168/28/2019 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TATANTO, depositata il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo all’anno d’imposta 2004, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate perchè tardivamente proposto;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale, in data 05/02/2021, la ricorrente ha depositato documenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate perchè non notificato all’intimata.

2. Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso, che questo, benchè tempestivamente spedito per la notificazione in data 11/11/2019, mediante consegna all’ufficiale giudiziario della Corte di appello di Roma, che si è avvalso del servizio postale per la spedizione del plico, non venne ricevuto dalla destinataria C.B., in (OMISSIS), di Taranto, luogo di residenza anagrafica dell’intimata, per come risultante dalla comunicazione fatta all’Agenzia delle entrate dal Servizio anagrafe del Comune di Taranto in data 29/10/2019, ovvero in epoca anteriore alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’avvio del procedimento notificatorio.

3. A tale indirizzo la C. era risultata “irreperibile”, per come attestato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento prodotto in atti, il quale però non ha completato la procedura di notificazione omettendo le formalità prescritte dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

4. Risulta, altresì, che l’Avvocatura dello Stato non ha ripreso con immediatezza la procedura di notificazione del ricorso ma vi ha provveduto soltanto in data 20/02/2020, ricorrendo all’ufficiale giudiziario della Corte di appello di Taranto che ha restituito il plico attestando, in data 21/02/2020, di non aver potuto notificare l’atto “in quanto l’appartamento è completamente vuoto, in fase di ristrutturazione”, che “Da informazioni assunte sul luogo è stato venduto ad altre persone”. Anche in questo caso, però, non è stata completata la procedura di notificazione essendo state nuovamente omesse le formalità prescritte dall’art. 143 c.p.c..

5. Ciò posto, appare evidente che la ricorrente non solo non ha provveduto a notificare l’atto giudiziario al destinatario, ma, dopo la prima notifica non andata a buon fine, neppure ha ripreso con immediatezza la procedura di notificazione dell’atto, che pure non si era regolarmente completata.

6. A tale ultimo riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale, “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, nella specie neppure dedotti (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 20700 del 2018).

7. Orbene, nel caso in esame il termine (di 30 giorni) indicato nella sopra citata pronuncia del Supremo consesso, tra la prima notificazione (avviata in data 11/11/2019 e conclusasi in data 20/11/2019) e la seconda (richiesta in data 20/02/2020), è abbondantemente trascorso, sicchè il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per omessa notifica all’intimata. Ciò rende superfluo riferire oltre che esaminare il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente.

8. Non deve provvedersi sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell’intimata.

9. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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