Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14207 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31177-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALIAN TRUST COMPANY SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1171/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. La società Italian Trust Company s.r.l. è trustee del “trust 121”, istituito dalla società britannica Claremont Estates Limited.

Le imposte sulle successioni e donazioni, liquidate in misura minima, perchè calcolate su base imponibile pari a zero, sono state rettificate dall’amministrazione finanziaria liquidandole in misura proporzionale. La società ha impugnato gli avvisi di liquidazione, evidenziando che non vi è stato alcun trasferimento di ricchezza.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’agenzia e la CTR della Lombardia con sentenza del 20 marzo 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’imposta proporzionale può applicarsi non già al momento istitutivo del trust ma solo su quanto residuerà dopo la realizzazione delle finalità del trust e sarà poi trasferito in favore del beneficiario finale, in quanto nella specie non vi è stato alcun trasferimento imponibile di ricchezza.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non si è costituita la società. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento al D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47, convertito in L. n. 286 del 2006. L’Agenzia lamenta l’errore della CTR nel ritenere che l’imposta su successioni e donazioni non trovi applicazione in caso di conferimento dei beni in trust poichè tale atto avrebbe un effetto di segregazione e non traslativo. Di contro, secondo l’ufficio, il presupposto del tributo sarebbe rappresentato dalla mera creazione del vincolo e non dall’effetto traslativo. Si cita la L. n. 112 del 2016, art. 6, comma 1, (legge “dopo di noi”) ove è espressamente prevista l’esenzione dalla imposta, per dedurre che a contrario il conferimento di beni in trust è normalmente soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.lgs n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, deducendo che il conferimento dei beni in trust, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, comporta un effetto traslativo, potendosi al più affermare che al momento del trasferimento non si verifica un effettivo arricchimento del beneficiario I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR non ha affermato che in caso di conferimento di beni in trust manca l’effetto traslativo, bensì che, con riferimento alla concreta fattispecie, non vi è stato “alcun trasferimento imponibile di liccbezza”, punto sul quale peraltro sembra concordare anche la ricorrente, che però lo considera irrilevante ai fini fiscali.

La tesi non può condividersi, perchè costituisce una interpretazione non orientata dal disposto dell’art. 53 Cost..

La circostanza che con la istituzione del trust e con l’atto di dotazioni i beni escano dal patrimonio del disponente, verificandosi l’effetto traslativo, è fiscalmente neutra; solo il trasferimento al beneficiario finale costituisce indice di ricchezza e quindi giustifica il prelievo tributario.

La CTR si è quindi attenuta al principio già affermato da questa Corte e al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale “In tema di “trust”, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.I. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif dalla L. n. 286 del 2006), è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un e ettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.” (Cass. 19167/2019; Cass. 16699/2019).

Non è poi decisivo il riferimento alla legge “dopo di noi” in quanto i benefici fiscali in essa previsti riguardano il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. -e nei limiti in cui esso sia utilizzato in favore di persone disabili- istituto che rispetto al trust presenta significative differenze e pertanto la fattispecie non si presta al ragionamento a contrario.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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