Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14206 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16715-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avvocato Luigi Fiorillo, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 751/2005 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 25/05/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avvocato Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abritti Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma veniva dichiarata, a decorrere dal 9.5.02, la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione di T.D. alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta “ai sensi della vigente normativa, per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”.

Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 25.05.05 rigettava l’impugnazione.

Rilevava la Corte di merito che, pur dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, l’apposizione del termine costituisce deroga al principio della naturale durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; la ragione giustificatrice dell’apposizione non può essere genericamente riferita alle esigenze consentite dalla norma di legge, ma deve fare riferimento a circostanze concrete che riguardino il caso singolo. Ricondotta l’assunzione nell’alveo dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01, riteneva generiche le ragioni addotte dal datore di lavoro e ne rilevava, comunque, l’irrilevanza, atteso che le ragioni stesse, quand’anche provate, non avrebbero dimostrato la loro correlazione con l’assunzione.

Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione illustrato con memoria.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Poste Italiane con il primo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e dell’art. 1362 c.c., nonchè contraddittoria motivazione ed omessa pronunzia in ordine ad un punto decisivo della controversia, sostenendo che la norma impone alcuni requisiti formali per l’apposizione del termine, ma non richiede che le esigenze “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” assumano carattere di eccezionalità o straordinarietà, per cui la loro esistenza è individuabile nelle esigenze produttive ricollegabili al normale andamento dell’attività aziendale. Nell’ambito di questo indirizzo, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la concreta esistenza delle ragioni giustificataci dell’assunzione, desumendole dall’esame degli accordi sindacali indicati nella lettera di assunzione, con i quali le parti sindacali hanno disciplinato il processo di riallocazione – territoriale e professionale – del personale a tempo indeterminato.

Poste Italiane, in via subordinata deduce anche un secondo motivo, con cui lamenta omessa motivazione e violazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c. e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito dall’affermazione della nullità del termine avrebbe erroneamente fatto derivare la conseguenza della trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo in determinato. Invece, essendo specificamente indicate dal D.Lgs. n. 368 le violazioni che comportano la conversione, negli altri casi di nullità del termine dovrebbe trovare applicazione il principio generale della nullità parziale, per il quale alla nullità della clausola consegue la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita dalla nullità. Non risultando nella specie la violazione di norme cui la legge esplicitamente ricollega la trasformazione del contratto ed essendo palese che Poste Italiane non avrebbe stipulato il contratto stesso senza l’apposizione della clausola, sarebbe dunque erroneamente affermata l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice di merito ha basato la sua pronunzia sul presupposto della genericità delle ragioni poste a base dell’assunzione a termine, rilevando che non era stato dato corpo alle “esigenze straordinarie” dedotte in contratto.

Al riguardo parte ricorrente sottolinea come la fattispecie debba essere esaminata sulla base della disciplina del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, applicabile ratione temporis, e come l’applicazione di tale fonte normativa sia stata insoddisfacente sul punto delle pretesa genericità della causale giustificatrice dell’assunzione a termine, in quanto il giudice di merito, pur richiamando detto decreto legislativo, avrebbe poi compiuto la sua disamina sulla base del contratto collettivo 1.1.01 e della L. n. 230 del 1962.

Tale censura merita accoglimento, in quanto la motivazione del giudice di merito non è rapportata al contenuto del contratto di assunzione, che, essendo stipulato “ai sensi della vigente normativa”, con riferimento al periodo 9.5-30.6.02, impone la piena considerazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, entrato in vigore in data 24.10.01. In questa sede, pertanto, deve aversi riferimento precipuo a quest’ultima fonte normativa.

Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 reca l’attuazione della direttiva 1999/70 CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, e costituisce la nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.

Il D.Lgs. n. 368, nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2).

Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

11 quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione della L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di “specificare” in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Questa Corte ha chiarito che, in ragione di tale esigenza di specificazione, le ragioni giustificatrici del contratto a termine debbono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata ed il controllo della loro effettività. In particolare, in forza del principio enunziato dalla Direttiva che l’applicazione dell’accordo UNICE-CEP-CES non costituisce motivo sufficiente per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso (cd. clausola di non regresso), l’interpretazione del termine “specificate” deve garantire nella piena trasparenza il controllo di effettività assicurato dalla legislazione previgente (Cass. 1.2.10 n. 2279).

L’onere di “specificazione” nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di cintare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato (Cass. 26.1.10 n. 1576 e 1577).

Tuttavia, se non è sufficiente a qualificare le ragioni per le quali è stata disposta l’assunzione a termine la mera indicazione di esigenze produttive ed organizzative, essendo necessaria che di tali esigenze si “specifichi” congruamente la natura, è possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative.

E’ quanto nella sostanza la ricorrente sottolinea essere avvenuto nel caso di specie, in cui l’atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi di riorganizzazione aziendale, concretizza le “esigenze tecniche, organizzative e produttive” nella “attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”. Da tali accordi, che costituiscono un momento di esame comune delle parti sindacali delle esigenze organizzative e di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso, secondo la ricorrente si desumerebbe l’esistenza di processi di mobilità introaziendale che legittimerebbero il ricorso alle assunzioni a termine, quale momento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane.

Il giudice di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, non procede alla valutazione del grado di specificità delle ragioni addotte secondo la metodologia sopra indicata, ma limita la sua analisi ad una lettura superficiale del contratto. La giurisprudenza di questa Corte ha, invece, ritenuto necessario che – di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni adottate a legittimazione dell’apposizione del termine – l’esame del giudice di merito deve estendersi a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi ricomprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (v. la citata sentenza 2279).

Essendosi – come già evidenziato – la Corte di appello sottratta a questo compito, la censura è fondata e comporta l’accoglimento del primo motivo.

Assorbito il secondo motivo (proposto solo in subordine), la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame della causa. Tale esame dovrà articolarsi nella previa valutazione della esistenza o meno del grado di specificazione richiesto dalla legge e, in caso di positivo accertamento, nella successiva verifica dell’effettiva ricorrenza nel caso concreto degli elementi di fatto che danno corpo alla ragioni di assunzione per come sono specificate.

L’onere probatorio al riguardo grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie formulate.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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