Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14205 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28613-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3878/06/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il contribuente M.G. ha opposto il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento delle imposte pagate negli anni 1990, 1991, 1992, in quanto residente in una delle province della regione Sicilia colpite degli eventi sismici del dicembre 1990. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado dalla CTP di Ragusa e la sentenza impugnata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR della Sicilia che ha rigettato l’appello ritenendo che la modifica apportata dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nello stabilire una riduzione percentuale del 50 per cento qualora l’ammontare delle istanze di rimborso presentate ecceda le complessive risorse stanziate, opera soltanto in sede esecutiva e in ogni caso la norma non ha portata retroattiva.

2. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni legislative e direttive comunitarie, lamenta sostanzialmente la violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2017, censurando l’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello affermando, da un lato, che la decurtazione del rimborso sarebbe applicabile in sede esecutiva e successivamente escludendo che la decurtazione sia applicabile nella concreta vicenda in esame, non incidendo la predetta disposizione sui giudizi in corso. Tale affermazione secondo l’Agenzia costituirebbe un’erronea applicazione delle norme vigenti e in particolare delle modifiche introdotte dal citato art. 16 octies; la norma opererebbe anche sui giudizi pendenti ed è interesse dell’Agenzia proporre la questione per ottenere una pronuncia della Corte che affermi esplicitamente l’applicabilità dello ius superveniens al giudizio in corso. Secondo l’Agenzia la norma sopravvenuta se interpretata restrittivamente, come ha ritenuto di fare la CTR, non avrebbe alcun ambito di applicazione poichè essa è stata introdotta quando ormai era decorso da anni il termine per proporre istanza di rimborso.

2. Il motivo è infondato, nei termini di cui appresso.

3. La L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prevede in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 il diritto al rimborso delle imposte versate in misura maggiore del 10 per cento del dovuto. Successivamente, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, ha introdotto, tra le altre modifiche, la seguente disposizione; “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”.

4. Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990-1992, il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto, secondo la citata L., art. 1, comma 665, mentre la norma di cui all’art. 16 octies citato, è intervenuta dopo la proposizione dell’appello da parte della Agenzia delle entrate; pertanto il thema decidendum dell’appello è limitato alla sussistenza del diritto al rimborso, non venendo in esame le questioni della sufficienza o meno delle risorse per poterlo eseguire. Resa questa premessa, deve dirsi che la CTR si è correttamente attenuta ai principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di applicazione dello ius superveniens ai processi in corso. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, introdotti dalla norma in esame, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio, in cui non si discute della fase esecutiva; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 9785/2018; Cass. 4570/2020).

5. Ne consegue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese processuali in difetto di costituzione dell’intimato.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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