Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14205 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28278-2018 proposto da:

M.M., M.M., C.F., nella qualità di

eredi di M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE MILANI,

MARCELLA MILANI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO ROTOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. I ricorrenti, anche nella qualità di eredi di M.A. hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’IMU degli anni 2012, 2013 e all’ICI degli anni 2010, 2011, contestando la edificabilità dell’aera di loro proprietà. Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo grado. Propongono appello i contribuenti e la CTR della Lombardia con sentenza del 7 marzo 2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’area in questione è da considerare edificabile questa qualificazione strumento attuativo.

2. Avverso la predetta sentenza propongono contribuenti affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. B, deducendo che l’aerea in questione pur essendo classificata dal Comune di Garbagnate come area edificabile è di fatto un’area puramente agricola e non è edificabile per la mancata approvazione dei necessari piani attuativi.

Il motivo è infondato.

La CTR ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale in tema di ICI (IMU) l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. n. 7419/2019; Cass. 7413/2019; Cass. 21156/2016; Cass. n. 11182/2014).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la omessa valutazione e motivazione in ordine alla natura e alla quantificazione del valore venale dell’area in questione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La pare deduce che il terreno ha natura essenzialmente agricola, è di fatto destinato a tale attività ed è connotato dalla presenza di vincoli.

Il motivo è inammissibile. Premesso quanto sopra si è detto sulla qualificazione del terreno come edificabile, si deve osservare che il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo e secondo grado; si ha quindi una ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 e il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Invece i ricorrenti muovono delle censure in fatto, producendo una visura catastale e una perizia di parte a supporto delle loro argomentazioni, di cui trascrivono il contenuto in ricorso, ma senza specificare che tali documenti sono stati prodotti in grado di appello; ed invero il Comune contesta che trattasi di documenti nuovi, la cui produzione non è consentita in questa sede e dichiara di non accettare il contraddittorio sul punto. La CTR, nella sentenza impugnata, osserva che nè in primo grado nè nel giudizio di appello è stato indicato quale sarebbe il valore venale dei terreni e “tantomeno è stata prodotta una perizia valutativa di tale valore commerciale”. La suddetta produzione documentale è quindi da ritenere inammissibile in grado di legittimità, così come le censure in fatto – peraltro irrilevanti alla luce del principio sopra affermato-esposte dalle parti ricorrenti (Cass. sez. un. 24148/2013, Cass. 12779/2015).

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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