Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14205 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13127/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1769/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata.

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Quest’ultima aveva dichiarato condonabile la controversia e cessata la materia del contendere sull’impugnazione di T.A. contro il diniego sull’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che la sentenza n. 675/9/2012 con cui la CTP di Catania aveva accolto il ricorso ed annullato il diniego di condono, era passata in giudicato;

che l’intimato non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 46, in relazione all’art. 360, n. 4, giacchè la sentenza n. 675/9/2012 sarebbe stata ritualmente impugnata e sarebbe pendente avanti altra sezione della CTR: non si sarebbe dunque formato alcun giudicato;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e della L. n. 289 del 2002, art. 16: nella specie, si sarebbe trattato di iscrizione a ruolo scaturente da omesso versamento delle imposte indicate dal contribuente e non versate e, pertanto, non di un atto impositivo: conseguentemente l’importo iscritto a ruolo sarebbe stato interamente dovuto, non rientrando tra le liti definibili L. n. 289 del 2002, ex art. 16;

che il primo motivo è inammissibile, perchè carente di autosufficienza: la ricorrente si limita ad un’affermazione assertiva, senza allegare la documentazione in grado di dimostrare la pendenza del giudizio, relativamente alla pronunzia n. 675/2012 della CTP di Catania;

che il secondo motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio della sentenza impugnata;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultimo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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