Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14205 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14205 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 23961-2009 proposto da:
BENEDUCI GIOVANNI BNDGNN42B13D815K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPI
MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

43

BANCA DI ROMA S.P.A.;
– intimata nonchè contro

Data pubblicazione: 05/06/2013

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

LUIGI, giusta delega in calce alla copia notificata
del ricorso;
– resistente con mndato –

Nonché da:
UNICREDIT S.P.A. 003481700101, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati
PESSI ROBERTO, GIAMMARIA FRANCESCO, che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

BANCA DI ROMA S.P.A., I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, BENEDUCI
GIOVANNI BNDGNN42B13D815K;
– intimati –

avverso la sentenza n. 7372/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/05/2009 R.G.N. 4777/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;

avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO

udito l’Avvocato PANARITI BENITO per delega PANARITI
PAOLO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega PESSI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

ROBERTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 15 maggio 2009,
confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondato l’appello
spiegato dalla Banca di Roma, ed ha affermato che Beneduce Giovanni era
stato distaccato e quindi era rimasto dipendente della Banca anche quando

quindi aveva diritto al TFR anche con riferimento al periodo corrente dal
1993 sino al 2000 quando era cessato il comando. Aggiungeva ancora il
giudice d’appello che il Beneduce aveva anche diritto a computare la
indennità estero nel calcolo del TFR dovendosi considerare – anche in
ragione del contratto collettivo e della giurisprudenza di legittimità
richiamata in sentenza – detta indennità di natura retributiva ex art. 2120
c.c. Il gravame della Banca risultava infondata anche in relazione al
risarcimento del danno subito dal Beneduce per il trattamento
pensionistico, non risultando vero che nessuna condanna risultava a favore
del dirigente a tale titolo e che in ogni caso non dovevano computarsi ai
fini risarcitori le spese per la sua permanenza all’estero anche perché
eventuali pregiudizi per alcuni errori, erano dovuti alla inerzia del
dipendente. In realtà il danno era stato riconosciuto nel dispositivo
pronunziato all’udienza del 30 settembre 2008 e tale diritto risarcitorìo era
stato giustamente riconosciuto con una quantificazione effettuata sulla base
di conteggi supportati da copiosa documentazione sui compensi percepiti
dal suddetto Beneduce, tra i quali doveva comprendersi anche l’indennità
estero, e da chiari criteri di sviluppo aritmetico non contraddetti
specificatamente dalle controparti. Anche la richiesta del Beneduce volta
ad ottenere il risarcimento del danno pensionistico (in riforma della
impugnata sentenza) it successivo al deposito del ricorso, non poteva
trovare accoglimento dal momento che la dei ratei successivi,
maturando frazione per frazione, non poteva essere oggetto di una

aveva lavorato per la Banca di Roma International del Lussemburgo, e

liquidazione. una volta per tutte, perché, diversamente argomentando, si
risarcirebbe anche il danno prevedibile; né poteva accogliersi la richiesta
del datore di lavoro alla costituzione della rendita o al risarcimento del
danno ex art. 13 della legge 1962, dal momento che il credito restitutorio
nei confronti del datore di lavoro sorge solo al momento del pagamento

Il Beneduci propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su due motivi.
Resiste con controricorso l’Unicredit s.p.a. succeduta al Banco di Roma,
svolgendo anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
L’I.N.P.S. ha rilasciato delega„
Il Beneduci e l’Unicredit s.p.a. hanno presentato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo propositi avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che erroneamente
sarebbe stato ritenuto risarcibile il danno pensionistico limitatamente al
periodo scadente alla proposizione del ricorso, in quanto, nella liquidazione
del danno da omissione contributiva, il giudice dovrebbe tenere conto di
tutte le conseguenze dell’inadempienza sia come danno emergente che
come danno lucro cessante tenendo quindi conto di tutte le prevedibili
conseguenze, anche future, dell’inadempienza stessa.
Con il secondo motivo si deduce che erroneamente la corte territoriale
avrebbe escluso l’ammissibilità dell’azione risarcitoria ex art. 13 della
legge 1338 del 1962, in quanto l’azione esperita nel giudizio sarebbe quella
di cui all’art. 2116, II comma cod. civ. per la quale non sussitono i
presupposti richiesti per l’azione di cui all’art. 13 citato e per la quale la

della riserva matematica.

riserva matematica costituisce solo un momento determinativo della misura
del danno.
Con il ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 3, commi 9 e 10
della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione dei periodi contributii4 9
ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in particolare si deduce che la
all’aprile 2000 non sarebbe prescritta a seguito della proposizione della
domanda nei confronti del datore di lavoro litisconsorte nel procedimento
di risarcimento del danno per omissione contributiva, per cui il danno
risarcibile ex art. 2116 cod. civ. sarebbe circoscritto al periodo precedente.
Il ricorso principale deve dichiararsi inammissibile atteso che, in base al
principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente
avrebbe dovuto dimostrare di avere tempestivamente e ritualmente
richiesto il versamento diretto dei ratei di pensione maturati
successivamente al deposito del ricorso, ed avrebbe dovuto indicare, a
fronte di diverse opzioni per la liquidazione del relativo danno lamentato,
quale scelta dovesse essere privilegiata, e fornire elementi concreti ed
affidabili per la liquidazione dei ratei futuri. Inoltre il ricorso non indica se
la domanda

ondata sull’applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod.

civ. o su altri elementi di fatto o principi di diritto. Tale indicazione è
necessaria nel giudizio di legittimità ove occorre delineare i confini entro
cui emettere la pronuncia. Va infine considerato che il richiamo al
risarcimento del danno ex art. 2126 cod. civ. operato dal Beneduce in sede
di ricorso per cassazione, appare comunque inammissibile non risultando
proposto in sede di merito.
Parimente inammissibile è il ricorso incidentale. L’eccezione di
prescrizione sollevata dall’Unicredit, infatti, riferendosi al diritto ai
contributi, poteva essere sollevata e poi ribadita soltanto dall’INPS, parte

(2)

contribuzione relativa al Beneduci a decorrere dal novembre 1997 e fino

del processo e creditore dei contributi stessi. D’altra parte l’esame della
eventuale prescrizione non può prescindere da accertamenti di fatto non
consentiti in questa sede di legittimità.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2013.

spese di giudizio.

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