Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14204 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCARLO Fabio e

dall’avv. Franco Paparella, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, Corso d’italia 19;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Canicattì;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 20/25/07, depositata il 6 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” G.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 20/25/07, depositata il 6 marzo 2007, che, nel giudizio promosso con ricorso notificato il 10 giugno 2004 avverso l’avviso di accertamento del reddito d’impresa per l’anno 1999 notificatogli l’11 marzo 2003, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’atto introduttivo, non potendosi fare applicazione della sospensione dei termini dal 1 gennaio al 30 giugno 2003 invocata dal contribuente, in quanto “alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, non era stato posto in essere l’accertamento ed in assenza dello stesso non poteva essere attivata la sospensione relativa alle liti pendenti”.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente censura la decisione, rispettivamente, per vizio di motivazione e per violazione di legge, per aver escluso l’applicabilità alla controversia della sospensione dei termini prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 1; con il terzo motivo, proposto in subordine, assume di poter essere rimesso in termini in considerazione della scusabilità dell’errore sul termine per la proposizione del ricorso, indotto dall’interpretazione della norma contenuta in una circolare dell’amministrazione.

Questa Corte ha chiarito come “in tema di condono fiscale, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 49, nello stabilire che le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge, vale a dire il 1 gennaio 2004, ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio della definizione delle liti pendenti, introdotto con la normativa di condono recata dal detto art. 16 della Legge del 2002, alle controversie instaurate (come nella specie) nel corso dell’anno 2003, prima escluse dal condono stesso, con conseguente applicazione anche ad esse, a decorrere dal 1 gennaio 2004, delle previsioni ivi contenute, compresa, quindi, quella (comma 6) relativa alla sospensione dei termini di impugnazione fino alla data del 1 giugno 2004″ (Cass. n. 11056 del 2007 e n. 16222 del 2010;

sull’applicazione della sospensione dei termini in esame, si veda Cass. n. 14898 del 2007 e n. 359 del 2009).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il secondo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del primo e del terzo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo del ricorso va accolto, assorbito l’esame del primo e del terzo motivo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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