Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14204 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 33648-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI TOSTI
60, presso lo studio dell’avvocato DEL MANZO PAOLO GIOVANNI, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 831/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 06/12/2005 R.G.N. 1104/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI PIETRO che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
Rilevato che con sentenza 6 dicembre 2005 la Corte di appello di Genova ha, per quel che rileva in questa sede, confermato le statuizioni della decisione di primo grado, circa la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da P.A. con la società Poste Italiane per il periodo 13 ottobre 1998/31 gennaio 1999, e la condanna della società a versare alla lavoratrice le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;
che la società soccombente, dopo aver proposto ricorso per la cassazione della indicata sentenza, resistito dal controricorso dell’intimata, ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con la dipendente, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010