Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14204 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14204

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 6759-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 477/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione – notificato a mezzo pec – affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1 lett. e) ed e bis), del D.P.R. n. 323 del 1989, art. 7 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello avrebbero “malgovernato” la normativa prevista in tema di notificazione degli atti impositivì, con riferimento alle disposizione disciplinanti la materia dell’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero); in particolare, nella vicenda, i giudici d’appello avrebbero ritenuto applicabile la normativa indicata in rubrica pur in assenza dei relativi presupposti, in quanto alla data di notifica dell’atto impositivo (22.11.2012) per Irpef ed altro, relativo all’anno 2006, il contribuente era cancellato dall’anagrafe del comune di Gorizia, senza che avesse comunicato, ai sensi del D.P.R. n. 323 del 1989, art. 7, nè la sua residenza in Slovenia (dove secondo i giudici d’appello avrebbe fissato la sua residenza effettiva), nè quella successiva in Inghilterra. Con il secondo motivo, inoltre, l’ufficio ha censurato la motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2 n. 4 dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360, relativamente al medesimo profilo di censura sopra esposto.

Il contribuente non ha spiegato difese scritte.

Il ricorso è fondato.

Nella presente vicenda, il contribuente era stato cancellato dalle liste anagrafiche del comune dì Gorizia, per irreperibilità assoluta, dall’anno 2007; in data 22.11.2012, l’ufficio notificava relativamente all’anno 2006, l’avviso d’accertamento, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e art. 140 c.p.c. attesa l’assenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel comune di Gorizia. Stante la mancata impugnazione dell’atto impositivo, l’ufficio procedeva all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi dovuti a cui seguiva nel giugno 2013 la notificazione della cartella di pagamento oggi impugnata; pertanto, l’agente della riscossione provvedeva a notificare la cartella presso il nuovo indirizzo conosciuto dal contribuente in Gran Bretagna (infatti, la nuova residenza era stata comunicata al consolato il 12.9.2012, ma registrata presso il comune di Gorizia solo il giorno 1.2.2013).

Il D.P.R. n. 323 del 1989, art. 7 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero) statuisce “Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell’ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.

Secondo la S.C. “(…) Anche il primo motivo di ricorso è infondato, in considerazione del chiaro disposto del D.P.R. n. 323 del 1989, art. 7 cit., secondo cui: “Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare… hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell’ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”. Nè può in contrario invocarsi Cass. 21916/2006, sia perchè si riferisce ai trasferimenti di residenza interni al territorio nazionale, sia – soprattutto – perchè, pur escludendo la necessità di una doppia dichiarazione a cura dell’interessato essendo sufficiente anche la sola dichiarazione al comune di destinazione che ha poi l’obbligo di comunicare la variazione al comune di partenza, non afferma affatto che l’opponibilità del trasferimento ai terzi di buona fede si verifica alla data della predetta dichiarazione e non a quella in cui giunge al comune di partenza la comunicazione d’ufficio del comune che l’ha ricevuta (…)”(Cass. n. 24540/13 – non massimata).

Pertanto, erroneamente, i giudici d’appello hanno ritenuto non valida la notifica del prodromico avviso d’accertamento, secondo il rito degli irreperibili, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e art. 140 c.p.c., in (OMISSIS) (dove il contribuente era stato cancellato dall’anagrafe per irreperibilità assoluta), ritenendo che l’avviso d’accertamento dovesse essere notificato all’asserita residenza dì fatto in Slovenia, senza che il contribuente avesse mai fatto alcuna espressa elezione di domicilio, secondo le formalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), ma solo una dichiarazione, versata in atti dallo stesso ufficio, che l’ha ritenuta priva dell’efficacia giuridica richiesta dalla norma (pp. 9.10 e 11 del ricorso), senza tener conto che alla data di notifica dell’atto impositivo, il contribuente non risiedeva neppure più in Slovenia ma si era nuovamente trasferito in Gran Bretagna.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti dì merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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