Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14203 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33642-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7754/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2005 r.g.n. 7497/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 1 dicembre 2005, la Corte di appello di Roma ha confermato, così rigettando l’appello della società Poste Italiane, la decisione di primo grado che con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra quella società e C.C., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al primo di essi, con la conseguente trasformazione del medesimo rapporto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e con la condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni maturate dalla costituzione in mora della società, detratti i compensi percepiti per altre occupazioni, secondo la documentazione versata in atti.

La Corte di merito è pervenuta a queste conclusioni, avendo accertato che l’assunzione della C. con il primo contratto a termine, per il periodo 23 ottobre 1998/30 gennaio 1999, era ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994 e del successivo accordo integrativo del 25 settembre 1997, per far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Essendo le assunzioni per tali ipotesi legittimate dalla contrattazione collettiva fino al 30 aprile 1998, data di scadenza della proroga per l’esercizio della facoltà per l’azienda di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, il termine era stato illegittimamente apposto.

La Corte territoriale ha ravvisato un ulteriore profilo di illegittimità della clausola di apposizione del termine nella mancata dimostrazione della correlazione fra la singola assunzione e le esigenze comprese fra quelle innanzi individuate dell’ufficio ove la lavoratrice era stata destinata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società, con ricorso basato su tre motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ.. Addebita alla Corte territoriale di aver ritenuto l’illegittimità della clausola di apposizione del termine per la mancanza del collegamento fra le esigenze aziendali indicate come ragioni giustificatrici di quella clausola e l’assunzione della lavoratrice.

II secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 c.c.n.l. 1994, pone la questione del limite temporale di detto accordo e di quelli successivi, i quali, ad avviso della società hanno valenza meramente ricognitiva della situazione aziendale e delle condizioni di fatto legittimanti il ricorso alla fattispecie di apposizione del termine in esame, senza circoscrivere in alcun modo il ricorso a tale strumento solo al periodo di tempo là indicato.

Il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., contesta la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni adottate sulle conseguenze economiche della declaratoria di nullità del termine: la Corte territoriale ha omesso qualsiasi verifica sulla sussistenza della mora accipiendi e non ha considerato che l’eccezione di aliunde perceptum non poteva che essere dedotta genericamente dalla società, nell’impossibilità di dimostrare i compensi percepiti dalla lavoratrice se non con l’acquisizione dei modelli 101 e 740, attraverso un ordine di esibizione.

Il ricorso è infondato.

Quanto ai primi due motivi, che possono essere unitariamente trattati, si deve fare riferimento alla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), la quale, decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998.

E’ questa un’interpretazione da confermare anche dopo l’entrata in vigore della riforma del processo di cassazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che consentendo il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” (art. 360 c.p.c., n. 3), affida a questa Corte l’interpretazione diretta delle norme dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane.

Richiamato quanto già affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresì che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Si è in particolare osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, va confermata la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società Poste Italiane con la C. per il periodo 5 ottobre 2000/31 gennaio 2001, senza che possa avere rilievo ai fini della decisione, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, il secondo profilo di illegittimità erroneamente ravvisato dal giudice del merito nella mancanza del collegamento fra le esigenze aziendali indicate come ragioni giustificatrici di quella clausola e l’assunzione della lavoratrice.

Riguardo al terzo motivo, contrariamente a quanto assume la ricorrente nel contestare al giudice del merito l’omessa verifica sulla esistenza della mora accipiendi e il mancato esame dell’eccezione di aliunde perceptum, la Corte territoriale ha evidenziato, in relazione al primo profilo di censura, la messa in mora con la ricezione della comunicazione inviata alla società della richiesta del tentativo di conciliazione, con cui, secondo quanto sottolineato dalla sentenza impugnata (v. pag. 3), la odierna resistente aveva messo a disposizione dell’azienda le proprie energie lavorative; in relazione al secondo profilo, la Corte territoriale ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, circa “la detrazione dal dovuto delle retribuzioni percepite presso altra occupazione, secondo la documentazione versata in atti” (pag. 8 della sentenza impugnata).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, iv.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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