Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14203 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27042/2012 proposto da:

S.I.A.E. – SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 38,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA TRONCELLITI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G.M., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3780/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/08/2012 R.G.N. 06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato TRONCELLITI ROSA per delega Avvocato PELLETTIERI

GIOVANNI;

udito l’Avvocato GAROFALO LUCIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G.M. conveniva avanti il Tribunale del lavoro di Bari la Siae e deduceva di essere inquadrato nel 4^ CCNL dell’area tecnico – Informatica, ma di avere diritto in virtù del numerosi Incarichi svolti ad essere inquadrato nel 5^ livello; si costituiva la Siae che contestava la fondatezza del ricorso. Il Tribunale rigettava la domanda: la Corte di appello con sentenza del 28.8.2012 accoglieva l’appello del F.. La Corte territoriale osservava che le mansioni in sostanza non erano state contestate e che l’appellante rivendicava la superiore qualifica per la propulsione, il coordinamento ed il controllo del Ced, configurabile come unità organizzativa complessa, e per avere svolto funzioni di indirizzo ed iniziativa per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti specifici in stretta collaborazione con la Direzione Siae. Ora per la Corte territoriale Il Tribunale non aveva preso in esame la documentazione prodotta che veniva ricostruita a pagg. 7,8 e 9 della sentenza impugnata che attestava l’avvenuta gestione di sistemi informatici che non poteva essere considerata attività di routine ed ancora gli specifici incarichi di progetti affidati all’appellante (pp. 9 e 10 della sentenza) in collaborazione strettissima con la direzione Siae;

anche le dichiarazioni dei testi (in particolare del teste B. dirigente della società appellata) non erano state adeguatamente valutate. Da questo complesso probatorio emergeva che era stata svolta attività di propulsione coordinamento e controllo (che non necessariamente doveva essere sempre connessa ad un’unità organizzativa complessa alla luce della declaratoria contrattuale), espressione comunque di “funzioni di Indirizzo ed iniziativa per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti specifici “in ambito informatico, tali da dover essere ricondotte al 5^ profilo professionale del Regolamento per il personale Siae. Tale declaratoria risultava perfettamente applicabile alle mansioni svolte visto l’espressione “ovvero” utilizzata, che quindi accumunava sia coloro che svolgono attività di “propulsione, coordinamento e controllo” gestendo anche un’unità organizzativa complessa, sia coloro che invece esercitano funzioni di indirizzo ed iniziativa per la promozione di programmi e progetti specifici.

Per la cassazione dl tale decisione propone ricorso la Siae con due motivi; resiste controparte con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata affermato che la società non avrebbe in realtà contestato le mansioni svolte mentre quest’ultima sin dalla comparsa dl costituzione l’aveva fatto.

Comunque la Corte di appello era incors&nella violazione degli artt. 436 e 416 c.p.c..

Il motivo appare inammissibile circa la prima parte in quanto non costituisce una violazione dell’art. 112 c.p.c., l’avere il Giudice ritenuto, sulla base di una interpretazione degli atti difensivi, che in concreto non sia stata contestata nelle memoria difensiva, un’attività dedotta in ricorso: non sussiste alcuna omissione nell’esame di domande ed eccezioni, non essendo configurabile un insieme di argomentazioni difensive che più che altro si riferiscono all’applicabilità alla fattispecie della declaratoria richiesta come un’eccezione ai fini della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Circa la seconda parte del motivo anche ove si volesse ritenere che le difese della società non costituiscano delle mere argomentazioni circa la riconducibilità dell’attività dedotta in ricorso nella qualifica rivendicata (più che nella contestazione in sè e per sè dello svolgimento della mansioni di cui di discute) on ogni caso l’accoglimento del motivo non condurrebbe a quello del ricorso posto che, comunque, la Corte di appello ha accertato nel merito l’avvenuto svolgimento delle mansioni dedotte.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 2103 c.c., in relazione degli artt. 1362 c.c. e segg., circa la valutazione delle prove, nonchè l’illogica ed apodittica motivazione su un punto decisivo della causa. La Corte di appello non ha indicato le ragioni per le quali si è ritenuto di escludere la rilevanza di altri elementi previsto nella declaratoria contrattuale rivendicata come l’elevata preparazione culturale e professionale; inoltre non era stata considerata la rilevanza dell’autonomia decisionale ben diversa da quella operativa compatibile con la declaratoria di appartenenza.

Nè era stato spiegato che cosa si debba intendere per “diretto rapporto” con la Direzione generale.

Il motivo è infondato posto che la Corte di appello ha indicato con chiarezza la sussistenza degli elementi integrativi del chiesto superiore inquadramento quale l’affidamento da parte della Dirigenza del settore informatico del compito della progettazione e realizzazione di un sistema informatico in collaborazione con la Direzione della Siae (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata) con ampio margine di discrezionalità tecnica ed autonomia d’intervento alla stregua della documentazione prodotta e di talune dichiarazioni testimoniali. L’elevata preparazione professionale emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata così come i rapporti con la Direzione generale del settore informatico con diffusione a livello nazionale del progetto. La sentenza impugnata spiega esaurientemente ed in modo immune da vizi logici ed argomentativi, quindi, perchè l’attività svolta fosse di “propulsione, coordinamento e controllo” nello svolgimento di “funzioni di indirizzo ed iniziativa per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti specifici” come richiesto dalla declaratoria rivendicata. Per contro le censure appaiono di merito (oltre che generiche) e dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso; le spese di lite liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% nonchè accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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