Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14203 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27702-2018 proposto da:

SANTA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1333/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. La società Santa immobiliare e B.A. hanno impugnato l’avviso di liquidazione di maggiore imposta catastale e ipotecaria sull’atto di compravendita stipulato tra le parti in data 28.2.2011. Deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio, si applicano i benefici previsti per l’acquisto della prima casa e pertanto le imposte ipotecaria e catastale devono essere liquidate in misura fissa. Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello e la CTR del Lazio con sentenza depositata in data 28.2.2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che per fruire del beneficio in parola è necessario che l’acquirente dichiari esplicitamente di voler stabilire la propria residenza nell’immobile acquistato, adibendolo a propria abitazione e che in assenza di tale dichiarazione l’agevolazione non può essere concessa.

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione contribuenti affidandosi a un unico motivo. Assegnato il procedimento alla sezione sesta; su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con l’unico motivo del ricorso, i ricorrenti deducono ai sensi del dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa parte prima allegata, art. 1, comma 4 e della nota Il bis della predetta tariffa nonchè della nota 1 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 37 del 1990. Evidenziano l’errore della CTR, in quanto ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa è sufficiente che l’acquirente trasferisca la residenza nel territorio del Comune ove è sito l’immobile e non nell’immobile stesso, come invece ritenuto dal giudice d’appello.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 1, nota II bis, lett. a), subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata.

La disposizione è peraltro di favore, perchè permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove la stessa è ubicata (Cass. 13346/2016; Cass. 1588/2018)

Il ricorrente ha specificamente dedotto in ricorso di avere chiarito, in sede di costituzione in appello, che egli aveva la residenza nel Comune di Roma già da prima del rogito, come risulta dall’atto di acquisto stesso e comunque dal certificato di residenza depositato. Ha altresì fatto riferimento ai documenti (rispettivamente n. 2 e 6) comprovanti la residenza nel Comune di Roma già depositati in appello: la stessa CTR, nella sentenza impugnata dà atto che dal certificato storico di residenza si evince che il B. aveva la sua residenza sin dal 1982 in via Badoero 51, tuttavia erroneamente traendone la conclusione che ciò non fosse sufficiente, ai fini dell’agevolazione in parola, perchè la residenza doveva essere fissata (o impegnarsi al trasferimento entro 18 mesi) nell’immobile acquistato.

Così non è perchè la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile è, ai fini che qui ci riguardano, sufficiente.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dei contribuenti; condanna l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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