Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14203 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14203

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13286-2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MARRANA

72, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CATTIVERA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA CARLO

POMA 2, sc. B, int. 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LEONARDI che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti B.S. affinchè fosse dichiarata inefficace la donazione obnuziale indiretta della quota pari alla metà del fabbricato sito in (OMISSIS).

Deduceva che all’epoca era sentimentalmente legato con la convenuta, e che in vista del futuro matrimonio aveva deciso di acquistare un immobile da adibire e futura abitazione coniugale, procedendo in tal senso all’acquisto del fabbricato oggetto di causa, con la contestazione in favore della convenuta, sebbene avesse provveduto lui solo al pagamento del prezzo.

Aggiungeva che successivamente era venuto meno il fidanzamento e che quindi, non essendo intervenuto il matrimonio in vista del quale era stato acquistato il bene, la donazione della quota era da reputarsi inefficace.

Si costituiva la convenuta la quale contestava la versione dei fatti fornita dall’attore, assumendo che in realtà durante la relazione avuta con il S. aveva collaborato nella gestione dell’attività di ristorazione del compagno, e che inoltre la data delle nozze era stata concordata oltre un anno prima dell’acquisto del bene, che era avvenuto allorquando le pubblicazioni già effettuate erano scadute e non erano state rinnovate.

Evidenziava quindi che la cointestazione era stata compiuta dal S. per un dovere morale di riconoscenza in ragione della collaborazione protratta nel tempo.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 487 del 23 giugno 2009 rigettava la domanda attorea, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione, approvava il progetto di divisone assegnando alla convenuta la quota A), ed al S. la quota B), condannando quest’ultimo al pagamento del conguaglio come previsto dal CTU.

Avverso tale sentenza proponeva appello il S., e la Corte d’Appello di Roma con la pronuncia n. 1781 del 16 marzo 2016 rigettava il gravame.

Rilevavano i giudici di appello che la tesi dell’appellante secondo cui era configurabile una donazione obnuziale, contrastava con la giurisprudenza di legittimità, la quale aveva ritenuto incompatibile tale donazione con la figura della donazione indiretta.

Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, la Corte, oltre e rilevare che non risultava in atti la CTP invocata dal S., osservava che le doglianze apparivano generiche e comunque volte a richiamare questioni prive di idoneità ad incidere sulla stima dei beni, risultando altresì tardiva la richiesta di rimborso delle migliorie, trattandosi di richiesta formulata solo all’esito del deposito della CTU.

Quanto infine alla deroga al criterio del sorteggio, la sentenza d’appello evidenziava che il criterio dell’estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma ben può essere derogato non solo per le condizioni oggettive dei beni, ma anche per fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, quale nella specie, la pregressa fruizione da parte del S. della quota assegnatagli nel progetto di divisione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.F. sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, B.S..

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 769 e 785 c.c., nonchè la falsa applicazione dell’art. 770 c.c., e la violazione dell’art. 115 c.p.c..

Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza d’appello avrebbe affermato l’incompatibilità della donazione obnuziale con l’istituto della donazione indiretta, trascurando quanto in passato affermato da questa Corte con la sentenza n. 2677/1980.

Per l’effetto, partendo da tale erroneo presupposto, la decisione gravata ha omesso di prendere in considerazione le prove raccolte le quali davano contezza della conclusione della donazione proprio in vista del matrimonio, poi non celebrato tra le parti.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ritiene il Collegio infatti di dover dare continuità al più recente orientamento di questa Corte che, rimeditando quanto affermato nel precedente invocato dal ricorrente, ha invece sostenuto che ai sensi dell’art. 785 cod. civ. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, “determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, non può rinvenirsi nell’ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorchè in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni (Cass. n. 15873/2006, ed in senso conforme da ultimo Cass. n. 18695/2014).

Trattasi di soluzione che appare del tutto condivisibile in quanto fondata sulla corretta valorizzazione del carattere necessariamente formale della donazione obnuziale che richiede la specifica indicazione di un determinato matrimonio in vista del quale la liberalità è effettuata e che quindi non appare compatibile con il meccanismo della donazione indiretta.

Da ciò consegue che correttamente i giudici di merito non si sono soffermati sulla possibilità di ricollegare la donazione alle future nozze, avendo peraltro accertato la natura remuneratoria della donazione, con evidente apprezzamento in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, anche alla luce del novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile al presente procedimento ratione temporis.

Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 115 e 356 c.p.c. nonchè la falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c..

Si deduce altresì l’omessa lettura della CTP di parte attrice presente nel fascicolo di primo grado.

La doglianza lamenta il fatto che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, non abbiano tenuto conto delle deduzioni contenute nella CTP, sebbene le osservazioni del perito di parte fossero poi riportate nell’atto di appello.

La censura de qua è però priva di fondamento.

A tal fine deve osservarsi che il motivo oltre a non contrastare in maniera adeguata la corretta affermazione in punto di diritto secondo cui la CTP, costituendo un atto di parte, andava in ogni caso correttamente fascicolata nella produzione del ricorrente, con la precisa documentazione della sua produzione in giudizio, non potendosi fare generico richiamo al fatto che fosse contenuta nel fascicolo d’ufficio, non si confronta con il fatto che il giudice di appello ha in ogni caso offerto una articolata risposta nel merito alle varie censure di carattere tecnico sollevate dal ricorrente, evidenziandone in parte la genericità ed in altra parte la inidoneità ad incidere seriamente sui criteri di stima dell’immobile.

Anche qui trattasi di valutazioni in fatto non suscettibili di sindacato ad opera di questa Corte.

Quanto invece alla doglianza che investe la richiesta di tenere conto delle migliorie apportate a propria cura e spese da parte del ricorrente, risulta del tutto incensurabile la decisione della Corte di merito di ritenere che la richiesta de qua fosse tardiva, in quanto volta surrettiziamente ad introdurre nel processo, a preclusioni abbondantemente maturate, una domanda di rendiconto che invece non risulta che fosse stata avanzata con l’atto introduttivo del giudizio, ovvero nel rispetto della previsione di cui all’art. 183 c.p.c., quale tempestiva replica alla domanda riconvenzionale di divisione proposta della convenuta (mancando peraltro la stessa allegazione che il compimento delle migliorie fosse stato tempestivamente dedotto da parte del S., nel rispetto dei termini previsti per la fissazione del thema decidendum).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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