Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14203 del 05/06/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14203 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
SENTENZA
Cron.)4 .20/
sul ricorso 18509-2006 proposto da:
SO.BA.RI.T. S.P.A.
Rep.
2346
(c.f. 02340100755), in persona Ud. 12/04/2013
del legale rappresentante pro tempore, domiciliatapu
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
Data pubblicazione: 05/06/2013
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRECO GIOVANNI, giusta procura
2013
in calce al ricorso;
– ricorrente –
627
contro
CONSORZIO TABACCHI DELLE COOPERATIVE DELLA RIFORMA
1
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E MOLISE CONSTABACCHI
S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
(C.F. 0025260722), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, domiciliato in ROMA,
PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
rappresentato e difeso
dall’avvocato VITALE FABIO,
giusta procura a
margine del controricorso;
– controrícorrente contro
COMUNE DI GALLIPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n.
50/2006 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/04/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato VITALE
FABIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CORTE DI CASSAZIONE,
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
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Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 16/12/0523/1/06, ha respinto l’appello di Sobarit s.p.a. avverso
la sentenza del Tribunale, di rigetto della domanda di
ammissione al passivo in via privilegiata, nella procedura
di liquazione coatta amministrativa della soc.coop. a r.l.
Consorzio Tabacchi delle Cooperative della Riforma
Fondiaria, del credito di lire 244.673, a titolo di
tributo per lo smaltimento dei rifiuti.
Con l’impugnazione, la Sobarit si era doluta della
condanna alle spese, peraltro eccessive, pronunciata dal
Tribunale, deducendo che, quale concessionaria, era tenuta
a chiamare l’ente impositore ex art. 40 d.p.r. 43/1988, e
che, trattandosi di controversia che non riguardava la
fase dell’ escussione, il Tribunale avrebbe dovuto
condannare il Comune, chiamato in garanzia, alle spese di
lite.
Secondo la Corte del merito,
il Tribunale aveva
correttamente applicato l’art.91 c.p.c., avendo la
Sobarit, nell’inerzia del Comune, coltivato pervicacemente
la lite, ed era generica la doglianza sulla eccessività
delle spese riconosciute.
Ricorre Sobarit con un unico motivo.
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Si difende il Commissario Liquidatore della Cooperativa;
il Comune di Gallipoli non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con unico motivo, Sobarit si duole dell’errata
interpretazione ed applicazione degli artt.91 c.p.c., 40 e
65 d.p.r. 43/88, della insufficienza e contraddittorietà
della motivazione in relazione ai principi della
soccombenza e della causalità.
2.1.- Il motivo è infondato.
La ricorrente deduce che, una volta ricevuti i ruoli,
aveva l’obbligo di legge, ex art.65, 3 0 comma d.p.r.
43/1988, di presentare il ricorso per l’ammissione al
passivo nella procedura di liquidazione coatta
amministrativa della Constabacchi, e di avere provveduto
diligentemente a chiamare in causa il Comune in causa,
così come imposto dall’ art.40 del d.p.r. 43/88, che
dispone che: ” Il concessionario, nelle liti promosse
contro di lui che non concernono la regolarità o la
validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa
l’ente interessato: in mancanza risponde delle conseguenze
della lite.”.
Il comportamento gravemente omissivo dell’ente impositore
avrebbe dovuto comportare la condanna dello stesso, e non
del concessionario, alla rifusione delle spese di lite, e,
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secondo la ricorrente, la condanna alle spese è avvenuta
sulla base di una responsabilità non propria, stante la
propria qualità di parte solo in senso formale.
Ciò posto, si deve ritenere, come già rilevato nella
recentissima pronuncia 6875/2013, che l’art.40 del d.p.r.
t
43/88 si riferisce chiaramente all’ipotesi in cui il
concessionario sia convenuto in giudizio, e non anche alla
diversa ipotesi, che qui ricorre, in cui è il
concessionario ad agire in giudizio.
In tale ipotesi, laddove trattasi, come nel caso, di
domanda di insinuazione al passivo, trova applicazione
l’art. 65 del d.p.r. 43/88, secondo cui, in primo luogo,
il concessionario non è sottoposto all’obbligo del non
riscosso come riscosso, ed in secondo luogo, è tenuto agli
adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la
riscossione del credito.
Corretta è pertanto l’argomentazione fatta valere dalla
Corte del merito, che ha rilevato che la condanna alle
spese era giustificata dal fatto che la Sobarit, dopo
avere presentato domanda di insinuazione al passivo, aveva
continuato a coltivare il giudizio, proponendo dapprima
opposizione, e poi l’appello, pur nell’inerzia del Comune
chiamato in causa, al quale sarebbe spettato eventualmente
\f”)
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di far valere le proprie ragioni, dando quindi corso alle
varie fasi del giudizio.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00
per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2013
Il Presidente
seguono la soccombenza.