Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14202 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27380-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLIN I 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO TERRAGNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- G.R. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA E IRAP dell’anno 2009, con i quali l’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 51, n. 2, ha recuperato a tassazione compensi da lavoro autonomo non dichiarati per Euro 107.123,00. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado. Il G. ha proposto appello e la CTR della Lombardia con sentenza depositata 22 febbraio 2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che gli avvisi sono adeguatamente motivati ed idonei a portare a conoscenza del contribuente i termini della pretesa fiscale e che il contribuente non abbia giustificato le operazioni bancarie in contestazione, come peraltro già ritenuto dai giudici di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il G. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Il primo motivo è intestato “violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 118 c.p.c.”. Il ricorrente deduce che la sentenza della CTR è priva di motivazione non avendo esposto i motivi di non accoglimento delle doglianze del ricorrente, in particolare non tenendo conto che egli ha depositato ben 170 documenti.

Il motivo è infondato.

La motivazione della CTR è concisa, ma non può dirsi inesistente perchè enuncia correttamente il principio applicabile alla fattispecie e cioè che la prova liberatoria che il contribuente deve offrire per superare le presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non può essere generica, ma deve essere specifica in relazione ad ogni operazione, concludendo nel senso che tale non è la prova offerta dal contribuente, come già peraltro ritenuto dal giudice di primo grado. Questa Corte ha già affermato infatti che la presunzione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, consente all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui (Cass. sent. n. 10249/2017). La Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) ha, inoltre, chiarito che, in caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la presunzione a favore del fisco è valevole per i versamenti e non per i prelevamenti, per la prevalenza del lavoro del professionista, il marginale apparato organizzativo, la diversa imputazione temporale del reddito, nonchè, in generale, la disciplina contabile semplificata, in cui possono sovrapporsi spese ed entrate di carattere personale e professionale.

A fronte di ciò, nel motivo di ricorso non si specifica quali fossero le doglianze esposte con l’atto di appello e in particolare in quali errori di valutazione della prova offerta sarebbe incorso il giudice di primo grado e che il giudice d’appello avrebbe dovuto specificamente esaminare; il contribuente si limita ad affermare di avere prodotto 170 documenti senza neppure accennare a cosa questi documenti si riferiscono e a dedurre di avere motivato esaustivamente le proprie ragioni.

4.- Con il secondo motivo si lamenta la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce “con riferimento alla copiosa documentazione depositata nei precedenti gradi di giudkio” che in altri giudizi relativi agli anni 2007 e 2008 la CTP di Pavia si è avvalsa di un consulente tecnico d’ufficio, mentre nel presente giudizio entrambi i giudici di merito non avrebbero espresso alcun giudizio sulla documentazione.

Il motivo è inammissibile.

Alla controversia in esame si applica l’art. 360 c.p.c. nella sua attuale formulazione, che non consente di censurare la insufficienza della motivazione se non per omesso esame di fatto decisivo, qui non indicato. Si richiama ancora una volta, genericamente, la copiosa documentazione prodotta e si deduce un fatto di cui non si spiega la pertinenza e rilevanza e cioè che in altri giudizi “similari” relativi agli anni 2007 e 2008 la CTP di Pavia ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio; il fatto non si può considerare, in base agli elementi offerti in ricorso, rilevante, perchè i giudizi relativi ad anni di imposta diversi sono autonomi, diverse possono essere le contestazioni dell’ufficio e divere le difese e la documentazione prodotta a sostegno di esse. Peraltro, deve osservarsi che il ricorso del contribuente è stato rigettato sia in primo che in secondo grado e si verte quindi in un ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5. In questo caso il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Il ricorrente non ha puntualmente assolto a quest’onere. 5.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè la mancata considerazione della modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 dal D.L. n. 193 del 2016.

Il motivo è inammissibile.

La norma ha natura innovativa e pertanto non può essere riferita ad un accertamento relativo all’anno 2009. In ogni caso il motivo è genericamente dedotto, con riferimento ad una revisione dei conteggi che sarebbe stata operata nell’atto di appello.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA