Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14202 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14202

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12064/2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 6,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARIA LEVANTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE LAMARINA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SANTUARIO DELLA BEATA MARIA VERGINE DI VALLE DI POMPEI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 46, presso lo studio

dell’avvocato RANIERO TRINCHIERI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TITO PERNA, FRANCESCO SILVESTRE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il

16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 2 ottobre 2013 C.N., deducendo di essere coerede della defunta D.C., la quale, con testamento olografo pubblicato in data (OMISSIS), aveva lasciato in legato al Santuario della Beata Vergine della Valle di Pompei, un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), evidenziava che il bene de quo, una volta decorso il decennio per il quale era stato concesso, sempre con il testamento, in uso ad alcuni nipoti della defunta, doveva essere adibito ad orfanatrofio a cura del legatario.

Aggiungeva che decorso il decennio, il ricorrente aveva invitato il legatario a dare attuazione all’onere testamentario, ma che le varie richieste erano rimaste senza esito, in quanto pur a fronte di una dichiarata volontà del Santuario di dare seguito alle volontà della de cuius, nulla era stato in concreto fatto.

Ciò premesso chiedeva al Tribunale di Brindisi di fissare un termine ex art. 749 c.p.c., al legatario entro il quale assolvere all’onere testamentario.

All’esito del contraddittorio, il Tribunale in composizione monocratica assegnava il termine di nove mesi dalla comunicazione del provvedimento per l’adempimento dell’onere.

A seguito di reclamo proposto dal resistente, il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, con ordinanza del 16 marzo 2016, accoglieva il reclamo, revocando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite.

Rilevava il Collegio che era dirimente la circostanza che nelle more il Santuario, adducendo l’impossibilità di poter adibire l’immobile ad orfanatrofio, in ragione della normativa sopravvenuta (L. n. 149 del 2001), che aveva soppresso tutti gli orfanatrofi, nonchè l’eccessiva onerosità della realizzazione di una casa famiglia, aveva provveduto ad alienare a terzi l’appartamento, deliberando di devolvere il ricavato alla ristrutturazione ed all’arredamento del complesso edilizio in (OMISSIS) adibito a struttura di accoglienza per minori abbandonati o in situazioni di disagio.

Ciò implicava che era divenuto impossibile dare attuazione al modus secondo l’interpretazione letterale delle volontà testamentarie, sicchè la valutazione circa la concreta fattibilità di una casa – famiglia ovvero della rispondenza della destinazione del ricavato della vendita alle volontà della de cuius, avrebbe potuto formare oggetto di indagine in altra sede.

Pertanto non aveva più ragion di essere coltivata la richiesta di fissazione del termine.

In ogni caso evidenziava che non poteva ritenersi che la de cuius avesse voluto necessariamente avvantaggiare i minori del luogo, posto che l’assenza di una specificazione in tal senso, e l’attribuzione del bene ad un ente religioso sito in Pompei, e non in provincia di Lecce, ben potevano avallare una diversa lettura dello scopo altruistico sotteso al modus.

Per l’effetto la delibera del Santuario di destinare il ricavato della vendita alle suddette finalità non appariva ictu oculi qualificabile come idonea a determinare la violazione delle volontà testamentarie.

C.N. ha proposto ricorso avverso tale ordinanza sulla base di due motivi.

Il Santuario della Beata Vergine della Valle di Pompei ha resistito con controricorso.

I due motivi di ricorso avanzati dal ricorrente investono, il primo, la pretesa violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 1, per un vizio di costituzione del Collegio giudicante, in quanto dello stesso farebbe parte un magistrato che invece non risulta essere tale alla luce del verbale di udienza all’esito della quale il Tribunale si riservò la decisione, ed il secondo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’ordinanza si sarebbe dovuta limitare a rigettare il reclamo ovvero a revocare l’ordinanza, senza spingersi a svolgere considerazioni in merito alla rispondenza dell’attività del santuario alle volontà della de cuius.

Ad avviso del Collegio il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Ed, infatti, anche a voler sorvolare circa la stessa ammissibilità del ricorso alla procedura di cui all’art. 749 c.p.c., per assegnare al soggetto tenuto a soddisfare l’onere testamentario, un termine per adempiervi (cfr. sul punto Cass. n. 5124/1997, a mente della quale qualora, nel disporre il lascito e nel configurare gli oneri a carico del legatario, il “de cuius” non abbia previsto alcun limite temporale alla esecuzione della sua volontà, il giudice di merito è tenuto a dare specificamente conto delle ragioni, fondate su elementi di fatto certi, per le quali, nel comportamento del legatario non rinunciante, si possa legittimamente ravvisare un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto, definitivo, e perciò diversa da quella del semplice ritardo, posto che nelle obbligazioni senza prefissione di un termine, difatti, può parlarsi di inadempimento solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l’intenzione di non adempiere, nè è invocabile, “in subiecta materia”, ed attesa, altresì, la disposizione di cui all’art. 1183, circa la natura della prestazione, il principio “quod sine die debetur statico debetur”), ben potendosi ritenere che sia lo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione della disposizione testamentaria per l’inadempimento dell’onere, a valutare la tempestività o meno dell’agire dell’onerato, deve ritenersi che il provvedimento impugnato non sia suscettibile di ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost., penultimo comma, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

In tal senso valga il richiamo a Cass. n. 5958/1988, secondo cui il decreto con cui il tribunale provveda, in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore di concessione della proroga del termine fissato ex art. 645 c.c., per l’adempimento di una condizione apposta ad un legato, non ha contenuto decisorio, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. (in senso sostanzialmente conforme, e con riferimento ai provvedimenti con i quali si concedono o prorogano i termini per la redazione dell’inventario, cfr., da ultimo Cass. n. 20132/2014).

D’altronde la carenza nel provvedimento in esame dei caratteri della decisorietà e definitività che giustificano la ricorribilità in cassazione, oltre a trasparire dalla stessa motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui si evidenzia che la valutazione circa la rispondenza della condotta tenuta dal Santuario alle volontà della de cuius, ai fini della eventuale risolubilità della disposizione testamentaria deve essere oggetto di indagine compiuta in altra sede (e specificamente nell’eventuale giudizio che gli eredi intenderanno proporre nei confronti della legataria) è presente allo stesso ricorrente, il quale per giustificare la proposizione del ricorso deduce il pregiudizio che potrebbe ricevere per effetto delle affermazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla legittimità dell’operato del Santuario.

L’assenza dei predetti caratteri nell’ordinanza in oggetto, che ha il limitato scopo di valutare se sia o meno possibile concedere il termine richiesto dal ricorrente, esclude che le considerazioni in diritto spese, peraltro ad abundantiam dal giudice di merito, possano avere efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio di risoluzione ex art. 648 c.c., che il ricorrente dovesse proporre.

Per l’effetto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700,00,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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