Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14202 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14202 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

Cron

sul ricorso 18503-2006 proposto da:
SO.BA.RI.T.

S.P.A.,

in

persona

Rep. 2/345′

del

legale

Ud. 12/04/2013

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, pu
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE,

.)44-2 Q 2(

Data pubblicazione: 05/06/2013

rappresentata e difesa

dall’avvocato GRECO GIOVANNI, giusta procura in
2013

calce al ricorso;
OrSki-04001- 5
– ricorrente-

626

contro

CONSORZIO TABACCHI DELLE COOPERATIVE DELLA RIFORMA

1

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E MOLISE CONSTABACCHI
S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
(c.f. 0025260722), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, domiciliato in ROMA,
PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
rappresentato e difeso

dall’avvocato VITALE FABIO,

giusta procura a

margine del controricorso;
– controricorrente contro

COMUNE DI GALLIPOLI;
– intimato –

avverso la sentenza n.

48/2006 della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/04/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato VITALE
FABIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

CORTE DI CASSAZIONE,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 16/12/0523/1/06, ha respinto l’appello di Sobarit s.p.a. avverso
la sentenza del Tribunale, di rigetto della domanda di
nella

procedura di liquazione coatta amministrativa della
soc.coop. a r.l. Consorzio Tabacchi delle Cooperative
della Riforma Fondiaria, del credito di lire 1.638.953, a
titolo di tributo per lo smaltimento dei rifiuti.
Con l’impugnazione, la Sobarit si era doluta della
condanna alle spese, peraltro eccessive, pronunciata dal
Tribunale, deducendo che, quale concessionaria, era
tenuta a chiamare l’ente impositore ex art. 40 d.p.r.
43/1988,

che non aveva notificato gli avvisi di

accertamento, e che, trattandosi di controversia che non
riguardava la fase dell’ escussione, il Tribunale avrebbe
dovuto condannare il Comune, chiamato in garanzia, alle
spese di lite.
Secondo la Corte del merito, il Tribunale aveva
correttamente applicato l’art.91 c.p.c.,

avendo la

Sobarit, nell’inerzia del Comune, coltivato
pervicacemente la lite, ed era generica la doglianza
sulla eccessività delle spese riconosciute.
Ricorre Sobarit con un unico motivo.

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ammissione al passivo in via privilegiata,

Si difende il Commissario Liquidatore della Cooperativa;
il Comune di Gallipoli non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con unico motivo, Sobarit si duole dell’errata
interpretazione ed applicazione degli artt.91 c.p.c., 40

contraddittorietà della motivazione in relazione ai
principi della soccombenza e della causalità.
2.1.- Il motivo è infondato.
La ricorrente deduce che, una volta ricevuti i ruoli,
aveva l’obbligo di legge, ex art.65, 3 0 comma d.p.r.
43/1988, di presentare il ricorso per l’ammissione al
passivo nella procedura di liquidazione coatta
amministrativa della Constabacchi, e di avere provveduto
diligentemente a chiamare in causa il Comune in causa,
così come imposto dall’ art.40 del d.p.r. 43/88, che
dispone che: ” Il concessionario, nelle liti promosse
contro di lui che non concernono la regolarità o la
validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa
l’ente interessato: in mancanza risponde delle
conseguenze della lite.”.
Il comportamento gravemente omissivo dell’ente impositore
avrebbe dovuto comportare la condanna dello stesso, e non
del concessionario, alla rifusione delle spese di lite,
e, secondo la ricorrente, la condanna alle spese è

4

e 65 d.p.r. 43/88, della insufficienza e

avvenuta sulla base di una responsabilità non propria,
stante la propria qualità di parte solo in senso formale.
Ciò posto, si deve ritenere, come già rilevato nella
recentissima pronuncia 6875/2013, che l’art.40 del d.p.r.
43/88 si riferisce chiaramente all’ipotesi in cui il

alla diversa ipotesi, che qui ricorre, in cui è il
concessionario ad agire in giudizio.
In tale ipotesi, laddove trattasi, come nel caso, di
domanda di insinuazione al passivo, trova applicazione
l’art. 65 del d.p.r. 43/88, secondo cui, in primo luogo,
il concessionario non è sottoposto all’obbligo del non
riscosso come riscosso, ed in secondo luogo, è tenuto
agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e
la riscossione del credito.
Corretta è pertanto l’argomentazione fatta valere dalla
Corte del merito, che ha rilevato che la condanna alle
spese era giustificata dal fatto che la Sobarit, dopo
avere presentato domanda di insinuazione al passivo,
aveva continuato a coltivare il giudizio, proponendo
dapprima opposizione, e poi l’appello, pur nell’inerzia
del Comune chiamato in causa, al quale sarebbe spettato
eventualmente di far valere le proprie ragioni, dando
quindi corso alle varie fasi del giudizio.
Il ricorso va quindi respinto.

5

concessionario sia convenuto in giudizio, e non anche

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

e

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00

accessori di legge.
Così deciso in Roma, in

ile 2013
Il Presidente

per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre

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