Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14201 del 24/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 24/05/2019), n.14201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14259/2016 proposto da:

Comune di Villadossola (VB), C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco

in carica pro tempore, autorizzato in forza di delib. di G.C. 16

maggio 2016, n. 62, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio

Fogagnolo del Foro di Ivrea (C.F.: FGG MRZ 67P24 C139L), unitamente

e disgiuntamente all’Avv. Guido Francesco Romanelli (C.F.: RMN GDU

54L19 H501G), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Cosseria n. 5 int. 1, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RFI, Rete Ferroviaria Italiana, con sede legale in Roma alla Piazza

della Croce Rossa n. 1 (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale;

– in virtù di procura rilasciata il 24 aprile 2008

dall’Amministratore Delegato, Ing. E.M.M. per rogito

Notaio C.P., n. (OMISSIS), rep. (OMISSIS) – Dott.ssa

F.V. (C.F: F.), rappresentata e difesa dall’Avv.

Prof. Massimo Basilavecchia (C.F. BSLMSM56B11G482C), con il quale è

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Paulucci dè Calboli

n. 9, presso lo studio dell’Avv. Prof. Piero Sandulli (C.F.:

SNDPRI54C10H501D), in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/01/2015 emessa dalla CTR Piemonte in data

02/12/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

2/4/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della

Repubblica Dott. Tommaso Basile, nel senso del rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell’Avv. Massimo Basilavecchia, per la

controricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nel 2000 le Ferrovie dello Stato provvedevano ad accatastare gli immobili facenti parte del complesso immobiliare dello scalo ferroviario denominato “(OMISSIS)” nella categoria E/1; nel maggio 2002 il Comune di Villadossola, avendo avuto cognizione che l’uso degli immobili era incompatibile con l’accatastamento in E/1, inoltrava istanza all’Agenzia del Territorio per la revisione dell’accatastamento; nel 2004 la detta Agenzia sollecitava le F.S. a provvedere a presentare Docfa per la variazione catastale; il Comune, essendo rimasta senza esito la richiesta variazione, nel dicembre 2004 provvedeva ad inviare gli avvisi di accertamento Ici per le annualità dal 1998 al 2003; nel 2006 il Comune sollecitava nuovamente la subentrata RFI a provvedere all’aggiornamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336; in data 16.12.2008 RFI provvedeva a presentare, ai sensi della predetta legge, richiesta di accatastamento con unità frazionate nelle categorie D/8 e D/7; nel dicembre 2009 il Comune emetteva avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 2004 al 2008; RFI provvedeva successivamente al pagamento Ici per gli anni 2007 e 2008, sostenendo che la variazione catastale era avvenuta in virtù della L. n. 286 del 2006, ed impugnava gli avvisi per gli anni 2004/2006 e, con separato atto, il rifiuto dell’Agenzia del Territorio alla rettifica del Docfa datata 13.5.2010, da intendersi proposto ai sensi della L. n. 286 del 2006, art. 2, commi 40 e ss.,; con sentenza passata in giudicato della Ctp di Verbania, veniva riconosciuto l’obbligo dell’Agenzia del Territorio di accettare il Docfa di rettifica.

La CTP di Verbania, sulla scorta della suddetta decisione, accoglieva il ricorso di RFI con sentenza del 19.2.2013.

Il Comune di Villadossola proponeva appello avverso la detta sentenza. Con sentenza del 2.12.2015, la C.T.R. Piemonte rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la CTP di Verbania, con la sentenza n. 47/01/11 del 16.6.2011, aveva statuito non solo sulla ricevibilità della variazione Docfa presentata in data 13.5.2010, ma anche sulla piena validità della rettifica in essa contenuta, sicchè i suoi effetti necessariamente dovevano essere rapportati alla legge invocata in rettifica (vale a dire, alla L. n. 286 del 2006), con conseguente validità ed efficacia dell’accatastamento a partire dall’1.1.2007;

2) essendo la statuizione, per pacifica ammissione delle parti, ormai passata in giudicato, non essendo intervenuta da parte dell’Agenzia del Territorio alcuna osservazione in merito e dovendo, pertanto, considerarsi definitivo l’accatastamento dei beni in contenzioso, la decisione impugnata doveva essere confermata.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Villadossola, sulla base di quattro motivi. La RFI – Rete Ferroviaria Italiana ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR fornito una motivazione del tutto apparente con riferimento alle ragioni che la hanno indotta a ritenere gli immobili in oggetto non imponibili ai fini ICI nelle annualità precedenti al 2007.

1.1. Il motivo è infondato.

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Benchè la motivazione contenuta nella sentenza qui impugnata sia estremamente scarna, ciò non preclude di comprendere le ragioni sul piano logico e giuridico poste alla base della decisione, avendo la CTR affermato che la CTP di Verbania, con la sentenza n. 47/01/11 del 16.6.2011 passata in giudicato, aveva statuito non solo sulla ricevibilità della variazione del Docfa presentata in data 13.5.2010, ma anche sulla piena validità della rettifica in essa contenuta, sicchè i suoi effetti necessariamente dovevano essere rapportati alla legge invocata in rettifica (vale a dire, alla L. n. 286 del 2006), con conseguente validità ed efficacia dell’accatastamento a partire dall’1.1.2007.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che si fosse, con la sentenza n. 47/01/11 emessa dalla CTP di Verbania, formato il giudicato con riferimento alla piena validità della rettifica presentata dalla contribuente in data 13.5.2010, nonostante la decisione fosse stata resa tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione della L. n. 286 del 2006, art. 2, commi 40-43, anche in rapporto alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336-337, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, essendo decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dalla L. n. 286 del 2006, comma 41, si rendeva applicabile della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, con la conseguenza che l’efficacia del nuovo classamento avrebbe dovuto essere applicato ai fini ICI a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello al quale riferire la mancata presentazione della denuncia catastale corretta.

3.1. Il secondo e il terzo motivo, siccome strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente e si rivelano, per quanto di ragione, fondati.

In base alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005), i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

In base al successivo comma 337, le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal primo gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

Le disposizioni sopra richiamate hanno, quindi, chiarito che le rendite hanno necessariamente efficacia anche per gli anni pregressi, ove le stesse costituiscano l’unico dato corretto per indicare l’effettivo valore degli immobili ai fini impositivi, con ciò legittimando i Comuni a recuperare l’ICI per tutti gli anni ancora liquidabili o accertabili anche con riferimento ad immobili regolarmente denunciati presso l’Ufficio del Territorio, ove gli stessi fossero stati dichiarati sulla base di una valore inferiore a quello derivante dalla rendita definitiva attribuita dal Catasto, ovvero sulla base di una Categoria non conforme alla effettiva destinazione d’uso dell’immobile.

Sicchè deve ritenersi che l’esenzione ICI potesse essere riconosciuta agli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, soltanto ove tale accatastamento fosse risultato corrispondente con l’uso di fatto di tali immobili, anche prima della modifica normativa introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 43, convertito dalla L. n. 286 del 2006, il quale aveva espressamente disposto l’aggiornamento, da parte dei titolari, della classificazione di tutte le unità immobiliari di Cat. E.

Alla stregua della L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 40, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il successivo comma 41 stabilisce che le unità immobiliari che, per effetto del criterio stabilito nel comma 40, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 43 precisa che le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Infine, il comma 44 prevede che, “decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336 e successivi provvedimenti attuativi”.

3.2. Ciò debitamente premesso sul piano normativo, occorre evidenziare che tra le stesse odierne partì questa Corte si è già in passato pronunciata (Sez. 5, Sentenza n. 1704 del 29/01/2016) statuendo che “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità immobiliare, di determinare l’imponibile sulla base di una rendita presunta, permanendo l’obbligo a carico del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd. costruzioni ferroviarie censite nella categoria catastale E/1) erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato”.

Ed ancora che “Nessuna norma, di contro, pone a carico del Comune il medesimo obbligo di richiedere all’ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del contribuente per cui la sentenza impugnata che, di contro, ha affermato la sussistenza di detto obbligo (almeno come condizione per l’esercizio dell’afferente potere di accertamento) deve essere cassata in quanto fondata su di un erroneo principio giuridico”.

Ed infine che “Non muta i termini della questione, così come precisati, la sentenza n. 47/01/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, passata in giudicato, che la società controricorrente ha prodotto in atti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (…). Il giudicato in parola, intervenuto tra parti diverse da quelle contrapposte nel presente giudizio, annulla “l’atto di mancata accettazione di variazione DOCFA”, presentata dalla società qui controricorrente in data 13 maggio 2010. Ma non ne consegue per questo una illegittimità dell’azione accertatrice del comune normativamente sorretta dalla disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336339″.

3.3. Quando la revisione del classamento avvenga della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 336, per la presenza di innovazioni specifiche concernenti l’immobile in esame, è onere dell’Amministrazione indicare la normativa in base alla quale provvede, sicchè l’atto in cui si faccia riferimento ad un procedimento, ma se ne applichi un altro, è nullo, qualora non siano specificate le concrete ragioni che giustifichino la modifica, in modo da consentire al contribuente di valutare l’opportunità di fare acquiescenza o, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese, senza che, nel corso del contenzioso, possano essere addotti motivi diversi da quelli enunciati (Sez. 5, Sentenza n. 697 del 16/01/2015).

Tuttavia, nel caso di specie, la nuova rendita è stata individuata sulla base della variazione del Docfa presentata (sia pure previa sollecitazione del Comune) dalla contribuente in data 13.5.2010, e non già attribuita dal Comune e dall’Agenzia del Territorio.

E’ incontestato che, mentre l’accatastamento proposto dalla R.F.I. s.p.a. in data 16.12.2008 è avvenuto ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, il Docfa rettificativo (sulla base di un precedente asserito errore) è stato presentato in data 13.5.2010 indicando quale norma di riferimento, per il classamento degli immobili, la L. n. 286 del 2006, art. 2, commi 40 ss., (cfr. pag. 16 del ricorso).

La piena validità della rettifica del 2010, con conseguente individuazione dei suoi effetti sulla base della legge nella stessa invocata (vale a dire della L. n. 286 del 2006), è stata affermata dalla CTR sulla base della sentenza n. 47 emessa dalla CTP di Verbania in data 16.6.2011 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), siccome passata in giudicato.

Tuttavia, la sentenza 29 gennaio 2016, n. 1704, emessa da questa Corte tra le medesime parti del presente giudizio ha chiaramente rilevato, come già visto in precedenza, che “Il giudicato in parola, intervenuto tra parti diverse da quelle contrapposte nel presente giudizio, annulla “l’atto di mancata accettazione di variazione DOCFA”, presentata dalla società qui controricorrente in data 13 maggio 2010. Ma non ne consegue per questo una illegittimità dell’azione accertatrice del comune normativamente sorretta dalla disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 – 339″. Pertanto, manca uno dei presupposti indefettibili perchè possa parlarsi di giudicato esterno, ai sensi dell’art. 2909 c.c., essendo stata la sentenza della CTP pronunciata tra differenti parti processuali.

3.3.1. In assenza di giudicato sul punto, residua allora da scrutinare quale sia la normativa da prendere in considerazione al fine di individuare gli effetti della variazione, avuto particolare riguardo alla decorrenza della stessa. In quest’ottica, non può non considerarsi, come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente (cfr. pag. 18 del ricorso), che la L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, al comma 44, prevede espressamente che “Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336 e successivi provvedimenti attuativi”.

Da ciò consegue che, essendo decorso infruttuosamente il detto termine in data 3 luglio 2007, da allora tornava a trovare applicazione la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, alla cui stregua le rendite catastali dichiarate a seguito della notificazione della richiesta del Comune producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; vale a dire, nel caso di specie, dall’1.1.2004 (essendo già stati in precedenza inviati gli avvisi di accertamento ICI per le annualità dal 1998 al 2003).

E’ evidente la ratio legis sottesa alla previsione normativa, che intendeva favorire le rettifiche catastali concedendo a tal fine una finestra temporale contenuta.

Del resto, si deve sempre a Sez. 5, Sentenza n. 1704 del 29/01/2016 l’affermazione secondo cui il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 40 e seguenti, non rappresenta una disciplina innovativa. In particolare, alla L. n. 311 del 2004, art. 1,commi 336-339, deve riconoscersi l’attribuzione all’Agenzia del Territorio del potere di procedere direttamente ex officio alla variazione catastale per gli immobili classati in Cat. E che, negli anni antecedenti alla modifica normativa introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, non risultassero essere stati adibiti ad uso istituzionale, così trasformando il potere di impulso alla correzione da parte del proprietario che l’Agenzia poteva già esercitare in precedenza.

Sicchè, sulla base dello stesso criterio previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336-339, l’efficacia del nuovo classamento, costituendo la corretta rappresentazione dell’effettiva destinazione d’uso dell’immobile anche negli anni pregressi, ben avrebbe potuto essere applicato ai fini ICI a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale corretta.

Senza tralasciare che il Comune ha emesso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2004 al 2008 nel dicembre del 2009 e, dunque, anteriormente alla presentazione, da parte della contribuente, del Docfa rettificativo (avvenuta il 13.5.2010).

Diversamente opinando, si violerebbe il principio secondo cui gli immobili (nella specie, cc.dd. costruzioni ferroviarie censite nella categoria catastale E/1) erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso (nel caso di specie, D7 e D8) non possono essere esentati da imponibilità, ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di verificare quale fosse l’effettiva destinazione d’uso (locazione ad uso magazzini ed uffici a società private) degli immobili oggetto di causa negli anni dal 2004 al 2006.

4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo e del terzo.

5. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo.

Da ciò consegue che la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso originario della contribuente.

L’assenza di precedenti specifici sul tema e la sovrapposizione di normative prive di regolamentazione sul piano intertemporale giustificano la compensazione integrale delle spese con riferimento ai gradi di merito, laddove le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa per intero le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019

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