Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14201 del 14/06/5201

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33839/2006 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE GINAMMI

EDOARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ASTORINO GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO, PIGNATARO ADRIANA,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1074/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/09/2006 R.G.N. 57/05; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott.

ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega ZAMMATARO VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ordinanza ingiunzione n. 303182 notificata il 23.12.1995 l’Inail di Cosenza ingiungeva a B.N. il pagamento della somma di L. 17.256.280 per omesso versamento dei premi assicurativi e sanzioni di legge, in relazione al periodo dal 21.2.1986 al 21.4.1994, per la moglie G.M., ritenuta collaboratrice dell’attività di macelleria espletata dal predetto.

Con sentenza in data 13.10.2004 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta dal B..

Avverso questa sentenza proponeva appello il B. deducendo l’inesistenza giuridica dell’ordinanza per mancanza della firma autografa del rappresentante legale dell’Istituto, nonchè la nullità dell’ordinanza predetta per difetto di motivazione e per mancata audizione di esso ingiunto; nel merito rilevava l’infondatezza della pretesa, non risultando la prova della regolare collaborazione della moglie nell’attività di macelleria dallo stesso svolta.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 4.4.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B. N. con sei motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente rileva la mancanza di firma autografa sull’ordinanza ingiunzione n. 303182 del rappresentante legale dell’Ente, con conseguente nullità e/o inesistenza della medesima; lamenta pertanto la illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, e segnatamente del D.Lgs. 12 febbraio 1992, n. 39, art. 3, comma 2, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che questa Corte ha avuto modo a più riprese di rilevare la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi (Cass. sez. 1, 22.11.2004 n. 21954; Cass. sez. 3, 5.5.2000 n. 5684; Cass. sez. 1, 24.9.1997, n. 9394).

Ciò in quanto l’evoluzione giurisprudenziale in materia, nel completare un processo di svalorizzazione della sottoscrizione autografa come dichiarazione della provenienza dell’atto dalla persona del titolare dell’organo e come prova scritta di tale provenienza, ha rilevato che l’atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo se esso proviene dall’organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità della persona titolare dell’organo (quali, rileva il Collegio, la carta intestata ovvero le impronte dell’Ufficio, ovvero la notificazione a richiesta dell’ufficio medesimo quando si tratta di atti destinati a terzi);

dovendosi quindi ritenere che l’atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti da procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento in ordine alla sussistenza, sull’originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l’atto amministrativo (Cass. sez. 1, 12.7.2001 n. 4991).

Nè alcun argomento in senso contrario può trarsi dal contenuto del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, per il quale: “1.- Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici e telematici, nonchè l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.

In proposito questa Corte ha avuto modo specificamente di evidenziare che “per vero, come del resto è stato puntualmente osservato, tale disposizione ribadisce sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi in generale. Tanto perchè presuppone sia l’esistenza di atti carenti di sottoscrizione autografa e, ciononostante, la loro validità ove per essi non sia espressamente prevista l’apposizione di firma autografa, proprio quale requisito per la loro perfezione; sia che negli atti per i quali non è prescritta detta autografia, al fine dell’identificazione del responsabile della loro emanazione possano essere utilizzati altri mezzi, quali, appunto, le stampigliature personali, i timbri, le riproduzioni meccaniche facsimile; ossia, in sintesi, che l’autografia della sottoscrizione costituisce requisito per la validità dell’atto amministrativo, sol quando è espressamente prevista”.

Ed ha ritenuto pertanto che, stante a carenza di una norma che prescriva la sottoscrizione autografa del funzionario che è indicato come responsabile (il titolare dell’ufficio competente ad irrogare la sanzione amministrativa o un suo delegato) dell’emissione dell’ordinanza – ingiunzione, “si deve escludere, allora, che … il difetto di una siffatta sottoscrizione determini l’inesistenza giuridica del provvedimento, allorquando dai dati consacrati nello stesso documento (quali, ad esempio il sigillo dell’ufficio) sia possibile individuare, con certezza, l’autorità da cui è stata emessa e da cui proviene” (Cass. sez. 1, 7.8.1996 n. 7234; in senso conforme, Cass. sez. 1, 12.7.2001 n. 9441; Cass. sez. lav., 15.10.2003 n. 15448; Cass. sez. 1, 31.5.2005 n. 11499).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che dall’ordinanza ingiunzione notificata al B. risultava che la stessa era stata emessa dal Direttore della sede Inail di Cosenza. Il suddetto motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte aveva apoditticamente affermato che l’ordinanza ingiunzione era stata emessa dal Direttore della Sede di Cosenza, mentre per contro dall’esame della stessa emergeva che era stata emessa da un funzionario, L.A., non rivestente la qualità di direttore della sede.

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la emissione dell’ordinanza in questione da parte di soggetto diverso dal Direttore delle sede di Cosenza, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto dell’ordinanza in parola, onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli, d’ufficio o di parte, che a tali atti facciano riferimento.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 28, 30 e 40 e della L. n. 689 del 1981, artt. 11 e 18.

Rileva in particolare che l’ordinanza ingiunzione non poteva ritenersi motivata per relationem non risultando nella stessa richiamati, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza, gli atti del procedimento istruttorio che avrebbero dovuto contenere gli elementi necessari per consentire il controllo del provvedimento stesso, e perchè comunque nel verbale di accertamento non era stato esplicitato il criterio seguito per la determinazione delle presunte omissioni salariali, indicate nel quantum in maniera diversa per i diversi anni; rilevando altresì che gli ispettori non avevano indicato con quali modalità si sarebbe concretizzata l’attività asseritamente svolta dalla moglie nell’esercizio commerciale di esso ricorrente.

Anche tale motivo si appalesa inammissibile.

Ed invero anche nel caso di specie si riscontra una evidente violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non risultando riportato, ovvero allo stesso allegato, nè il contenuto della predetta ordinanza ingiunzione, nè il contenuto del verbale di accertamento effettuato dagli ispettori.

Relativamente al suddetto profilo di censura va comunque evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che “il contenuto dell’obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione.

Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione; l’obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall’autorità ingiungente per liquidare l’obbligazione, atteso che al giudice dell’opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge” (Cass. sez. lav., 20.3.2009 n. 6901; Cass. sez. lav., 22.7.2008 n. 20189).

Aderendo a questo principio, si deve escludere la denunciata carenza di motivazione ascritta alla sentenza impugnata, posto che in essa è evidenziato come nel provvedimento opposto erano “chiaramente ed esaustivamente indicati per quali omissioni e per quali sanzioni è ingiunto il pagamento della somma richiesta”, con la precisazione che “il verbale di accertamento delle violazioni, cui l’ordinanza fa riferimento, era conosciuto dal ricorrente”; e non essendo richiesta, per come detto, l’indicazione dei criteri adottati per determinare la sanzione.

Col quarto motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Rileva in particolare il ricorrente che la Corte territoriale non aveva motivato il rigetto della richiesta di effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a determinare gli importi eventualmente dovuti da esso ricorrente all’Inail per l’infrazione contestata.

Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che, in base al principio devolutivo del gravame, è preclusa la proposizione nel giudizio di impugnazione di domande nuove ovvero di eccezioni nuove (che non siano rilevabili anche d’ufficio); tale preclusione è una applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione.

E pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel far riferimento alla eccepita assenza di motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla richiesta di nomina di CTU, avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al ricorso) il contenuto dell’appello proposto, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettività della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l’effettiva esistenza della suddetta richiesta; tale omissione ha comportato anche in tal caso una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso.

A ciò deve aggiungersi che il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, se adeguatamente motivato in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice (Cass. sez. 3, 2.3.2006 n. 4660;

Cass. sez. 1, 5.7.2007 n. 15219; Cass. sez. 2, 6.5.2002 n. 6479; in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 3, 7.12.2005 n. 27002).

Orbene nel caso di specie la assoluta genericità del motivo, non contenente alcun riferimento alle ragioni per cui la effettuazione della suddetta consulenza d’ufficio sarebbe stata sollecitata, non consente in alcun modo di accertare e valutare se il diniego di effettuazione di tale consulenza emerga implicitamente dalle argomentazioni svolte in sentenza; e pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso non può sul punto trovare accoglimento.

Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., art. 2730 c.c., comma 1, art. 2731 c.c., comma 1, art. 2733 c.c., comma 2, art. 116 c.p.c. e D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, in base ad una non corretta valutazione degli elementi probatori assunti, aveva ritenuto che lo stesso fosse coadiuvato nella gestione della propria attività commerciale dalla moglie G.M..

Il suddetto motivo, che riprende le argomentazioni in parte svolte nel terzo motivo di gravame laddove era stato rilevato che gli ispettori non avevano indicato in quale attività si era concretizzata l’attività svolta dalla moglie nell’esercizio commerciale di esso ricorrente, è pur esso infondato.

Rileva invero il Collegio che il detto motivo, se pur in parte articolato come violazione di legge, concerne in realtà la valutazione della prova assunta, ed involge quindi la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta a suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3, 15.4.2000 n. 4916).

E sul punto deve altresì ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive” (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;

Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nella fattispecie in esame, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza della dedotta infrazione, ha fatto riferimento agli esiti delle ispezioni effettuate dai funzionari dell’Istituto, alle dichiarazioni rese dal ricorrente e dalla di lui moglie, ed alle deposizioni testimoniali assunte, ed ha fornito altresì una esauriente motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi addotti dal ricorrente, rilevando come le stesse non escludessero che la G. collaborasse abitualmente alla vendita delle carni nell’esercizio commerciale del proprio coniuge.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove nonchè controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Alla stregua di quanto sopra neanche sul punto il ricorso può trovare accoglimento.

Col sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’appello concernente la disposta compensazione delle spese, avendo il primo giudice comunque accolto le opposizioni proposte dalla G..

Osserva il Collegio che in tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il sindacato di questa Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.

In particolare la valutazione dei giusti motivi è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il relativo esercizio, avuto riguardo all’ampio contenuto della disposizione codicistica di cui all’art. 92 c.p.c. ed alla natura di tali motivi che sfuggono a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche semplicemente esplicativa, non necessita, ove il decidente abbia fatto esplicito riferimento a tale lata previsione normativa, di alcuna specifica motivazione.

Con la precisazione che l’insindacabilità del giudizio circa la compensazione delle spese trova tuttavia un limite nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia specificamente individuato, con apposita motivazione, quelli che egli ritiene i giusti motivi della sua pronuncia, dovendo in tal caso il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e della adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo.

Orbene nel caso di specie la Corte d’appello ha rilevato che la compensazione delle spese del giudizio di primo grado trovava “adeguata giustificazione proprio nella parziale soccombenza dell’Inail relativamente alla opposizione della G.”, dando in tal modo adeguata spiegazione e contezza della proprie determinazioni.

Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo non può trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

Non può essere accolta la richiesta dell’Inail di condanna del ricorrente al pagamento delle spese per responsabilità aggravata non ravvisandosi gli estremi della temerarietà della lite, ove si osservi che tale responsabilità non può derivare solo dal fatto della prospettazione di una tesi riconosciuta errata dal decidente, occorrendo a tal fine l’esistenza di una condotta processuale qualificata dal dolo, consistente nella consapevolezza nella parte stessa del proprio torto, ovvero dalla colpa grave, ravvisabile nell’assenza della normale prudenza o diligenza che avrebbe consentito alla parte di ravvisare l’infondatezza della propria tesi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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