Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14201 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27375-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO TERRAGNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 817/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. G.R. ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Nord deducendo la costituzione di un fondo patrimoniale sui beni oggetto di iscrizione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello Equitalia e la CTR della Lombardia con sentenza depositata il 26 febbraio 2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la iscrizione ipotecaria si riferisce a IRPEF, IRAP, IVA e operazioni imponibili su conti correnti, carte prepagate e depositi a risparmio, inerenti l’attività professionale del G., il cui reddito è destinato anche al mantenimento della famiglia, sicchè la iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è ammissibile.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate eccependo che il ricorso non è stato notificato ad Agenzia delle entrate- riscossione, soggetto subentrato ex lege a Equitalia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta “violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto” non meglio specificate, se non deducendo di avere invocato l’inammissibilità del “ricorso” di Equitalia poichè nel “ricorso introduttivo” di quest’ultima non erano presenti i requisiti minimi dettatati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e che Equitalia non avrebbe chiesto alla CTR di pronunciarsi sulla riferibilità dell’art. 170 c.p.c. agli atti esecutivi; deduce di avere altresì contestato la legittimazione di Equitalia a formulare le eccezioni svolte, citando la circolare 51/E del 2018 della Agenzia delle entrate, che precisa i termini secondo i quali l’ente di riscossione deve stare in giudizio, dando atto che innanzi alla CTR si è costituita anche la Agenzia delle entrate, asseritamente non legittimata in quanto “non presente” nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e cioè che la CTR abbia omesso di considerare che i bisogni familiari erano soddisfatti con la sua pensione e lo stipendio della moglie, pari complessivamente ad un entrata di Euro 2.500,00 mensili “più che sufficienti per una normale condotta di vita familiare”; deduce inoltre di avere subito perdite nell’anno 2018 e di avere utilizzato risparmi accantonati a nome dei propri figli per fare fronte alle necessità finanziarie della propria attività. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la ingiusta condanna alle spese nel giudizio di secondo grado perchè l’appello è stato proposto da Equitalia e da lui subito.

3.1- Dati i motivi di ricorso, può omettersi l’esame della questione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle entrate riscossione, ente pubblico economico di natura strumentale, che in virtù del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, è subentrato ad Equitalia, soppressa a far data dal 1 luglio 2017, per la funzione di riscossione. Il Collegio intende infatti attenersi al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, la Corte è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. 10839/2019; Cass. s.u. 23542/2015).

3.1- Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità non indicando le concrete ragioni di critica idonee ad inficiare specifici capi della sentenza impugnata e le norme violate. Il ricorrente infatti è tenuto di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza (Cass. 22880/2017). In particolare, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, senza specifico riferimento ai capi della sentenza che sono oggetto di doglianza e senza una puntuale esposizioni della ragioni di censura, con generico riferimento alle ragioni esposte negli atti del processo di appello senza trascriverne o indicarne le parti rilevanti ai fini della comprensione dei motivi di ricorso (Cass. 8009/2019; Cass. 777/2019; Cass. 29093/2018).

Il ricorrente non specifica perchè l’appello di Equitalia sarebbe “incomprensibile nelle motivazione”, non ne trascrive le parti oggetto di censura, non dimostra di avere contestato le asserite incomprensibilità in sede di costituzione in secondo grado; non chiarisce per quale ragione l’appellante Equitalia avrebbe dovuto chiedere alla CTR di pronunciarsi sul punto “se l’art. 170 c.c. si riferisca o meno agli atti esecutivi mentre l’iscrizione ipotecaria tale non è” posto che è il contribuente in sede di ricorso originario a delimitare il therna decidendum. Inoltre omette di specificare dove e come nell’atto di costituzione in appello avrebbe contestato la legittimazione di Equitalia “a formulare le eccezioni svolte” e a quali eccezioni egli faccia riferimento; inoltre assume che “l’ente di riscossione” avrebbe violato non meglio precisati termini della costituzione in giudizio, senza specificare se nel corso del giudizio di appello si è costituita Agenzia – riscossione e quale ente, se Equitalia o ADER, avrebbe violato queste regole. Quanto infine alla posizione di Agenzia delle entrate, la controricorrente specifica di essere stata chiamata in giudizio dal G. sin dal primo grado.

3.2.- Il secondo motivo di appello è infondato: esso è estremante generico e inconferente rispetto alle ragioni della decisione. La CTR ha rilevato che il credito tributario per il quale è stata fatta iscrizione ipotecaria è relativo ad IRPEF ed IVA, che riguarda la dichiarazione infedele sulla attività professionale e quindi ne ha tratto le conclusioni che si tratta di reddito destinato ai bisogni della famiglia. A fronte di ciò il ricorrente, che è gravato dell’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale, deduce alcune circostanze in fatto, e cioè di avere proventi sufficienti a soddisfare i bisogni della famiglia (la pensione, il reddito della moglie) e di avere utilizzato risparmi intestati ai figli per fare fronte a non meglio specificate necessità finanziarie della propria attività, senza specificare se ha dedotto queste circostanze in primo grado, se le ha riproposte in appello e in quale atto, ed in ogni caso quale sarebbe la loro decisività ai fini che qui interessano, posto che l’esistenza di (altri) redditi non occultabili non dimostra di per sè che il debito tributario è da considerarsi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. 27761/2016; Cass. 20998/2018; Cass. 5369/2020).

3.3.- Il terzo motivo del ricorso è intitolato “le spese imputate all’appellato non sono giustificate e per la presente questione sono da ritenere troppo elevate” è poi manifestamente infondato, oltre che privo di riferimento ai motivi tipici di cui all’art. 360 c.p.c..

Il ricorrente lamenta di essere la parte che “ha dovuto subire il gravame” senza considerare che il giudice di appello si è correttamente regolato secondo il principio della soccombenza, come disposto dall’art. 91 c.p.c.. La censura del ricorrente sembra invece sottintendere che le spese di lite debbano porsi a carico della parte che ha assunto l’iniziativa di promuovere azione o di impugnare, anche se vittoriosa, regola che non ha ingresso nel nostro ordinamento. Del tutto generica è poi la censura di eccessività, soltanto enunciata e non argomentata.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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