Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14201 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14201 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 5959-2006 proposto da:
REGIONALE

COSTRUZIONI

ED

IMPIANTI

(c.f.

00039450325), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 05/06/2013

PIAllA DI PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN
STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente
2013
518

all’avvocato VOLLI ENZIO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

1

GELLNER EDOARDO, BRADAMANTE GELLNER LICIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 806/2004 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del secondo e terzo motivo.

udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ALDO

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia ha per oggetto la richiesta di
Giuliano Stolfa, titolare della ditta Regionale Costru-

nei confronti di Edoardo Gellner e Licia Bradamante in
Gellner, per l’esecuzione di un contratto di appalto.
Avverso il lodo arbitrale, pronunciato in data 30 marzo
1992 e che determinava in complessive L. 6.651.684 il
corrispettivo dovuto a saldo all’appaltatore, respingendo le domande risarcitorie proposte contro i committenti, l’attore propose impugnazione davanti alla Corte
d’appello di Trieste, e dopo la cassazione della sentenza della corte territoriale, avvenuta con sentenza
di questa corte 12 agosto 1997 n. 7521, riassunse il

2. Il giudice di rinvio, con ordinanza 19 febbraio

9

2003 , ammise le prove orali, e rimise le parti davanti

U(.

giudizio.

all’istruttore. All’esito di tale adempimento, la corte
territoriale, con sentenza 31 dicembre 2004, in parziale accoglimento delle impugnazioni principale e incidentale, dichiarò la parziale nullità del lodo con riferimento alle statuizioni concernenti l’accertamento e
la liquidazione dei danni pretesi dai committenti, la
rivalutazione sulla somma liquidata dal Tribunale di

_\

zioni e Impianti, di pagamento del suo residuo credito

Trieste a titolo di spese legali, e l’omessa pronuncia
sulla domanda di risoluzione del contratto d’appalto.
In sede di giudizio rescissorio, la corte dichiarò il
risolto il contratto d’appalto per colpa dell’appalta-

zioni adottate dall’arbitro per pervenire al rigetto
delle domande risarcitorie di parte attrice. La rilevanza e l’importanza del ritardo nell’esecuzione delle
opere appaltate, mai completate, risultavano dalla relazione tecnica dell’ing. Antonini, che aveva evidenziato l’irregolare svolgimento dei lavori dopo il 30
giugno 1976, ed erano confermate anche dalla deposizione resa, in altra causa, da un teste dipendente della
società; e provata era l’immotivata sospensione dei lavori nei mesi di gennaio e marzo 1977.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, nonché dell’ordinanza 19 febbraio 2003 ammissiva della prova, ricorre Giuliano Stolfa per quattro
mezzi d’impugnazione, illustrati anche con memoria.
Le controparti non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si censura, con confusa e
inammissibile sovrapposizione di mezzi d’impugnazione
eterogenei,
4

la

violazione

Il c
rel. est.
dr. A i. eccherini

dell’art.

830

c.p.c.,

tore, richiamando a questo proposito tutte le motiva-

l’omessa motivazione (con riferimento peraltro ai nn. 3
e 4 dell’art. 360 c.p.c.) e degli artt. 275, 276 e 277
c.p.c. Il ricorrente denuncia l’abnormità del
procedendi

modus

seguito dalla corte territoriale, che con

rescindente, aveva ammesso la prova orale. Sostiene che
in tale situazione l’ordinanza dovrebbe avere l’implicito contenuto di sentenza di annullamento integrale
del lodo, come da lui richiesto, e che ciò renderebbe
inammissibile il giudizio rescindente pronunciato nella
successiva sentenza.
4.1. Nella misura in cui è ammissibile, il motivo è

infondato. Va premesso, che, riguardo al giudizio di
impugnazione delle pronunce arbitrali, secondo la giurisprudenza di questa corte l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce
causa di nullità dell’intero procedimento, qualora il
giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato
sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di
poter pronunciare la decisione definitiva in base agli
elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale e
alle constatazioni compiute dagli arbitri (Cass. Sez.

5

l’impugnata ordinanza, senza pronunciarsi sul giudizio

;

un. 8 ottobre 2008 n. 24785). Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie.
Peraltro,

dall’error in procedendo

commesso dalla

corte, che ha assunto una prova orale senza preventiva-

non discende la possibilità di attribuire all’ordinanza
forma, sostanza e contenuti diversi da quelli che ha,
conferendole valore di sentenza dichiarativa della nullità del lodo, ma soltanto la nullità della stessa ordinanza. Tale nullità andava denunciata dall’odierno
ricorrente – sempre che vi avesse interesse – tempestivamente davanti allo stesso giudice di merito. Ma la
nullità dell’ordinanza non è denunciata neppure in questa sede, mirando il motivo al diverso – e come si è
detto infondato – tentativo di dare al provvedimento un
valore diverso da quello che ha.
5. Con il secondo motivo si censura, per violazione

degli artt. 816, 183 e 184 c.p.c. la statuizione di rigetto del motivo d’impugnazione del lodo, vertente
sull’omessa pronuncia degli arbitri sulla sua richiesta
di pagamento dell’IVA per la fattura n. 3/1977. Il rigetto era stato motivato con la circostanza che la nuova domanda era stata formulata solo in precisazione
delle conclusioni, e il contraddittorio non poteva ri-

6

Il co
dr. Al

– I. est.
• – ccherini

mente dichiarare la nullità parziale o totale del lodo,

tenersi accettato, sebbene il rifiuto fosse stato espresso solo in comparsa conclusionale.
5.1. Il motivo è infondato. La corte territoriale

non ha applicato gli artt. 183 e 184 c.p.c. al procedi-

consolidata giurisprudenza ricordata dal ricorrente,
la quale ha sempre escluso l’applicabilità diretta
(fatta salva la diversa volontà delle parti ex art. 816
primo co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis)
degli artt. 183 e 184 c.p.c. nel procedimento davanti
agli arbitri, avendo cura tuttavia di chiarire – anche
prima che ciò fosse consacrata dall’attuale art. 816
bis c.p.c. – la necessità di garantire il contraddittorio (cfr. Cass. 13 luglio 1994 n. 6579 ). La corte ha
invece respinto il motivo d’impugnazione del ricorrente
giudicando che non vi fosse stata accettazione del contraddittorio, a nulla rilevando che il rifiuto di accettazione del contradittorio fosse stato espresso nella comparsa conclusionale, e cioè nel primo atto successivo, invece che al momento stesso della precisazione delle conclusioni. E’ pertanto questa la – diversa
ratio decidendi,

riconducibile alla violazione del

principio del contraddittorio e non a regole codificate
dell’ordinario giudizio di cognizione, che andava impugnata.
7

mento arbitrale, così ponendosi in contrasto con la

6. Con il terzo motivo d’impugnazione si censura il

rifiuto della corte territoriale di ammettere un teste
in sostituzione di quello nel frattempo deceduto, con
l’argomento che il nuovo teste non era stato indicato

6.1.

Il motivo, vertente sulla mancata ammissione

di una prova, e pertanto riconducibile al vizio di motivazione (art. 360, comma primo n. 5 c.p.c.), secondo
la costante giurisprudenza di questa corte, è inammissibile per genericità. Esso, non riportando il capitolo
sul quale il teste avrebbe dovuto deporre, non consente
alla corte di valutarne il carattere decisivo nella
controversia.
7. Con il quarto motivo si censura – anche in questo caso con inammissibile sovrapposizione di mezzi
d’impugnazione diversi – la violazione delle norme in
tema di risoluzione del contratto per inadempimento e
di recesso dal contratto di appalto, e al tempo stesso
l’omessa, ma al tempo stesso insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione sul punto concernente l’accoglimento della domanda avversaria, di risoluzione del
contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore.
7.1.

Il vizio di omessa motivazione è infondato,

come poi implicitam te riconosce lo stesso ricorrente,
8
dr.

rel, est.
ccherini

sin dall’inizio.

che passa a confutare la motivazione (in tal modo riconosciuta sufficiente) che al riguardo si legge nelle
prime due pagine della sentenza impugnata, dedicate al
giudizio rescindente. Il resto del motivo, lungi da i-

motivazione, è una discussione sul merito della causa,
con riferimento ad atti non conosciuti nel presente
giudizio di legittimità, ed è perciò inammissibile.
8. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
In mancanza di difese svolte dalle controparti non
v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 27 marzo 2013.

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