Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14200 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2029/2019 R.G., proposto da:

la “E.T.R.A. S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, in qualità

di agente della riscossione per la T.I.A. del Comune di (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Davide Druda, con studio in Padova,

e dall’Avv. Stefano Coen, con studio in (OMISSIS), ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “VICAR S.r.l.”, in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona

del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Francesco D’Ambrosi, con studio in Padova, elettivamente domiciliata

presso l’Avv. Massimo Panzarani, con studio in Roma, giusta procura

in margine al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Veneto l’11 giugno 2018 n. 710/01/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “E.T.R.A. S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione per la T.I.A. del Comune di (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto l’11 giugno 2018 n. 710/01/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione avente ad oggetto ingiunzioni di pagamento per la T.I.A. relativa agli anni dal 2006 al 2012, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “VICAR S.r.l.”, in liquidazione, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza l’8 ottobre 2015 n. 860/09/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la notifica di un’ingiunzione di pagamento con allegata tabella contenente un elenco di fatture fosse inidonea a costituire titolo per l’esecuzione coattiva dei crediti tributari. La “VICAR S.r.l.”, in liquidazione, si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale semplice con riguardo alla compensazione delle spese giudiziali nei procedimenti di merito ed al rigetto dell’appello incidentale, nonchè ricorso incidentale condizionato (all’accoglimento del ricorso principale) con riguardo all’omesso esame di motivi non esaminati dal giudice di appello (decadenza del potere di accertamento e illegittimità dell’ingiunzione di pagamento per l’I.V.A.). Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In relazione al ricorso principale

Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, artt. 238, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, 5, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 13, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 1 e ss., del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’agente della riscossione avesse omesso di notificare alla contribuente le fatture relative alla T.I.A., essendosi limitata a notificare – in allegato all’ingiunzione di pagamento – una tabella riepilogativa (in formato “EXCELL”).

In relazione al ricorso incidentale

1. Con il primo motivo (indicato in controricorso col n. il n. 5), si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, anche in combinato disposto con l’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente rigettato l’appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese nel giudizio di primo grado, omettendo di motivare sul punto.

2. Con il secondo motivo (indicato in controricorso con il n. 6), si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente disposto la compensazione delle spese nel giudizio di secondo grado in totale assenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

3. Con il terzo motivo (indicato in controricorso con il n. 7), si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento con riguardo al rigetto dell’appello incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente affermato l’attribuzione da parte dell’ente impositore all’agente della riscossione del potere di accertamento e di riscossione della T.I.A.; nonchè violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver deciso il rigetto dell’appello incidentale in assenza di motivazione o con motivazione apparente.

In relazione al ricorso incidentale condizionato

1. Con il primo motivo (indicato in controricorso con il n. 8), si denuncia violazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, secondo periodo, e comma 163, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di rilevare la decadenza dell’agente della riscossione dal potere di accertamento e di riscossione per decorso di oltre un quinquennio dalla insorgenza dei crediti tributari.

2. Con il secondo motivo (indicato in controricorso con il n. 9), si denuncia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972l, n. 633, art. 4, comma 5, e della Dir. del Consiglio dell’Unione Europea del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, art. 13, par. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’ingiunzione di pagamento potesse comprendere anche l’IVA.

Ritenuto che:

In relazione al ricorso principale

1. Anzitutto, si procede all’esame del ricorso principale, che è affidato ad un unico motivo.

1.1 La ricorrente principale lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto l’omessa notifica di un atto impositivo per la T.I.A. relativa agli anni dal 2006 al 2012, stante l’inidoneità a tal fine delle fatture commerciali.

1.2 Questa Corte ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, si è ribadito quanto già espresso (Cass., Sez. 5, 9 agosto 2007, n. 17526) e quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture T.I.A. debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l’elenco degli atti opponibili (Cass., Sez. 5, 9 agosto 2007, n. 17526; Cass., Sez. 5″, 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17339).

1.3 Nella specie, per quanto le fatture relative alla T.I.A. possano contenere – secondo l’assunto della ricorrente – “tutti gli elementi necessari e sufficienti a rendere la contribuente edotta delle ragioni della pretesa impositiva”, ed in particolare l’ubicazione della fornitura ed i parametri per il calcolo del corrispettivo (metratura, coefficiente relativo all’attività svolta e durata del servizio) (è, comunque il caso di evidenziare che il contenuto di tali documenti non è stato trascritto in ricorso), l’agente della riscossione non ha dedotto che le stesse siano state notificate alla contribuente (a differenza di due “solleciti di pagamento”, ciascuno con allegato estratto conto, il quale si limitava ad un sintetico riepilogo delle fatture inadempiute) prima dell’ingiunzione di pagamento, la quale, peraltro, era semplicemente accompagnata da una tabella (in formato “EXCELL”) contenente l’elenco delle fatture in questione con la mera indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dell’imposta dovuta.

1.4 Ne consegue che l’ingiunzione di pagamento era viziata per l’omessa notifica a monte delle fatture (equiparabili quoad effectum ad altrettanti avvisi di accertamento), precludendo alla contribuente la conoscibilità e la contestabilità della pretesa impositiva.

1.5 In definitiva, anche nella fattispecie, va ribadito il principio per cui, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791; Cass., Sez. 5, 5 settembre 2012, n. 514861; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144).

1.6 L’infondatezza del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

2. Resta da esaminare il ricorso incidentale semplice, che è affidato a tre motivi.

2.1 n primo motivo ed il secondo motivo possono essere esaminati in modo congiunto per la stretta ed intima connessione.

2.2 La contribuente si duole per la immotivata compensazione delle spese in entrambi i giudizi di merito.

2.3 Come è noto, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 (nel testo vigente ratione temporis, il quale richiamava l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione novellata della L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 11, prima della modifica apportata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f, n. 2) consentiva la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

2.4 Questa Corte ha affermato che anche nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in termini: Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206).

Si è aggiunto, altresì, che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6-5, 14 luglio 2016, n. 14411; Cass., Sez. 6A-5, 25 settembre 2017, n. 22310).

2.5 Nella specie, i giudici di primo grado hanno disposto la compensazione delle spese “in ragione del richiamato contrasto e dell’opinabilità della questione” (così la decisione di primo grado); condividendo tale premessa, anche i giudici di secondo grado hanno disposto la compensazione delle spese “poichè nella presente fattispecie si tratta di vertenza che inerisce all’interpretazione di norme giuridiche”.

2.6 Al di là della estrema stringatezza della motivazione, comunque, il collegio ritiene che le ragioni addotte dal giudice di primo grado (con il sotteso riferimento all’incertezza interpretativa sulla assimilabilità ad atti impositivi delle fatture relative alla T.I.A.) siano sufficienti a giustificare la decisione sulla compensazione delle spese.

Ma non altrettanto si può dire per le ragioni addotte dal giudice di secondo grado, che, al di là dell’estrema vaghezza e dell’assoluta genericità della dizione adoperata, non hanno alcuna attinenza con specifiche questioni o con particolari aspetti della controversia decisa, rivelandosi inconcludenti con riguardo alla giustificazione della compensazione delle spese giudiziali. Per cui, occorre rivedere la regolamentazione delle spese del giudizio di appello.

In definitiva, il primo motivo è infondato, mentre il secondo motivo è fondato.

3. Il terzo motivo (con duplice profilo di censura) attiene alla contestazione dell’attribuzione da parte dell’ente impositore all’agente della riscossione del potere di accertamento e di riscossione della T.I.A..

3.1 Tuttavia, il rigetto in parte qua dell’appello incidentale è stato motivato in base ad un accertamento fondato sulla documentazione prodotta in giudizio. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che, “dall’esame degli atti (…), si evince che la Società che ha emesso l’ingiunzione in parola (la ETRA S.p.A.), sarebbe la concessionaria che agisce per il recupero dei crediti spettanti al Comune di (OMISSIS), a seguito della fornitura di servizi”.

3.2 Per cui, non è consentito al giudice di legittimità alcun riesame delle risultanze processuali, discendendone l’infondatezza anche dell’ultimo motivo.

4. In conclusione, si deve: rigettare il ricorso principale; accogliere il secondo motivo e rigettare i restanti motivi del ricorso incidentale; dichiarare l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

5. Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo e rigetta i restanti motivi del ricorso incidentale; dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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