Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14200 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2624-2007 proposto da:

CARTIERA DI BARLETTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, IPCA INDUSTRIA

PRODUZIONE CARTA AFFINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PACK FOOD S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo

studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA FLAMINIA, rappresentate e

difese dall’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 490/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/03/2006 r.g.n. 1509/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato RIZZO NUNZIO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.2/7.3.2006 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del tribunale di Trani del 14.2.2004, rigettava la domanda avanzata dalle società IPCA in liquidazione, Pack Food in liquidazione, e Cartiera di Barletta in liquidazione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi, quali aziende di nuova costituzione.

Osservava in sintesi la corte territoriale, nell’escludere il diritto agli sgravi, che, nella fattispecie, si era realizzato un trasferimento d’azienda con passaggio diretto dei lavoratori dall’azienda cedente a quella cessionaria e che le società subentranti avevano continuato l’esercizio dell’impresa acquisita, pur rinnovando e potenziando le strutture, al fine di ampliare la gamma dei prodotti e di allargare la rete dei clienti, e destinando i nuovi investimenti in parte al ripristino dell’efficienza dei cespiti esistenti, in parte all’installazione di nuovi impianti, con la conseguenza che la impresa gestita dalle società appellate non poteva considerarsi “nuova”, ma derivata da quella della società (le Cartiere Sud Europa di Milano spa) che aveva trasferito l’azienda.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso la Cartiera di Barletta spa in liquidazione, la IPCA Industria Produzione Carta Affini srl in liquidazione, la Pack Food srl in liquidazione con un unico complesso motivo, illustrato con memoria.

L’INPS ha depositato delega difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo le società ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1976, art. 14, del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, della L. n. 1089 del 1968, nonchè vizio di motivazione.

Osservano, al riguardo, che la corte territoriale, con contraddittoria motivazione, aveva trascurato di considerare circostanze del tutto significative ai fini dell’accertamento della novità dell’assetto aziendale conseguente al trasferimento, ed in particolare che la precedente impresa era del tutto cessata; che, per effetto di massicci investimenti (dell’importo di svariati miliardi), si era realizzata una struttura aziendale del tutto distinta ed autonoma da quella preesistente, con la creazione di linee produttive del tutto diversificate; che, con l’assorbimento di tutto il personale, si era realizzata una nuova occupazione, venendo distolti i dipendenti da un sicuro stato di disoccupazione.

Il ricorso è infondato.

Costituisce giurisprudenza acquisita di questa Corte di legittimità, riguardo alla disciplina dello sgravio contributivo prevista dalla L. n. 183 del 1976 (art. 14), che, per stabilire se sussista il relativo diritto – del cui presupposto (novità dell’azienda) spetta all’interessato fornire la prova – occorre far riferimento all’azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell’impresa, con la conseguenza che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un’impresa effettivamente nuova o piuttosto di un’impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un’impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tal fine, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o, comunque, di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa, nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice di merito e che è insindacabile in sede di legittimità, ove esente da vizi logici o giuridici (v. ad es., da ultimo Cass. n. 4064/2004; Cass. n. 13728/2007).

Più in particolare, e con specifico riferimento al rilievo che assume l’incremento occupazionale, si è precisato che il presupposto per la concessione del beneficio va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato (Cass. n. 3548/1994); che, malgrado l’assunzione ex novo di personale da parte dell’imprenditore acquirente, l’incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove permanga stabile, o addirittura diminuisca, il numero globale degli occupati nell’azienda (Cass. n. 1180/1998); che, in presenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa, nemmeno l’assunzione di altri lavoratori può costituire di per sè elemento sufficiente a riconoscere la novità dell’azienda e il relativo diritto agli sgravi (Cass. n. 6807/2003).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo ritenuto, nell’ambito di una valutazione correttamente motivata e necessariamente a contenuto globale (cfr. Cass. n. 12589/1999), che l’attività d’impresa delle società ricorrenti non era nuova, ma derivata da quella dell’impresa che aveva ad esse trasferito l’azienda ed aveva ad oggetto la medesima attività economica, ancorchè – “(almeno negli obiettivi)” – maggiormente estesa sul piano della gamma dei prodotti commercializzati e della clientela.

La corte territoriale, in tal contesto, ha sottoposto espressamente a valutazione gli elementi indicati dalle società ricorrenti quali indici della novità della struttura imprenditoriale (rinnovamento e potenziamento degli impianti, diversificazione delle linee produttive, allargamento della rete dei clienti, stato di crisi della impresa cedente), ma ha ritenuto che gli stessi non fossero in grado di escludere il carattere derivato dell’attività d’impresa esercitata dalle società subentranti, a fronte di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura (sia con riferimento all’oggetto dell’attività, che dei beni strumentali utilizzati) e, soprattutto, della mancanza di alcun incremento occupazionale, atteso che tutto il personale della società cedente era transitato alle dipendenze dell’impresa subentrante, con il conseguente mantenimento dei pregressi livelli occupazionali.

Con tale argomentazione, che non evidenzia alcuna contraddizione nel ragionamento giustificativo della decisione, ma, anzi, dando conto dei molteplici elementi fattuali e giuridici nel caso rilevanti, ne esclude ex se la configurabilità, ben può ritenersi che la corte abbia adeguatamente assolto all’obbligo di motivazione. Non senza rammentare, comunque, che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, un vizio logico della motivazione, sotto l’aspetto della sua contraddittorietà, è ravvisabile solo in termini di rapporto di contrasto assoluto, e, quindi, solo in presenza della mancanza di un nesso di coerenza fra le varie parti della motivazione, ovvero in presenza di un insanabile contrasto fra le argomentazioni addotte, o ancora a fronte dell’attribuzione a taluno degli elementi di causa di un significato incompatibile col senso comune o del tutto inconciliabile col loro effettivo contenuto, sì da rendere impossibile l’identificazione della decisione, nei suoi presupposti giustificativi.

Condizioni, nel caso, certamente insussistenti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità in fatto del caso, per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA