Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14200 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3543/2012 proposto da:
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L., (già CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS
ITALIA S.R.L., prima CEVA IN-BOUND LOGISTICS S.R.L. e prima ancora
TNT ARVIL – JOINT VENTURE TNT ARCESE BONZANO S.P.A.) P.I.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –
contro
M.F., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO POZZA,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10H2/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 11/10/2011 r.g.n. 1849/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato BOCCIA IOLANDA per delega Avvocato BIGNAMI
MICHELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.12.09 il Tribunale di Torino dichiarava illegittima, limitatamente a 411 ore, la sospensione in cassa integrazione straordinaria di M.F., dipendente di CEVA Logistics Italia S.r.l. e condannava quest’ultima a pagare alla prima la complessiva somma di Euro 2.817,00 – oltre accessori – a titolo di differenze tra la retribuzione spettante e il trattamento economico di CIGS percepito.
Con sentenza depositata l’11.10.2011 la Corte d’appello di Torino, accolto l’appello principale della lavoratrice e respinto quello incidentale della società, condannava quest’ultima a pagare alla prima la complessiva somma di Euro 11.655,25.
In sintesi, questi i fatti.
Con atto del dicembre 2002, la società comunicava alle organizzazioni sindacali la richiesta di intervento di CIGS ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, nonchè del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, precisando che i lavoratori interessati alla sospensione sarebbero stati saranno individuati sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive e per tali soggetti non vi sarebbe stata rotazione.
Seguiva l’esame congiunto con le OO.SS., conclusosi negativamente.
Nel relativo verbale del 20 dicembre 2002 la società ribadiva che si sarebbe fatto ricorso alla CIGS per crisi aziendale per 12 mesi a decorrere dal 2 gennaio 2003 per un massimo 665 lavoratori sospesi a zero ore settimanali, individuati in base alle esigenze tecnico-
organizzative e produttive aziendali. Quanto alla rotazione, la società si dichiarava disponibile nei limiti consentiti dall’organizzazione aziendale e con modalità da concordare con le RSU compatibilmente con le esigenze tecnico produttive.
Il 19.6.03 un primo accordo sindacale individuava diverse mansioni e stabiliva che la rotazione sarebbe stata realizzata su 54 postazioni lavorative con cadenza massima di due mesi.
Il 5.12.03 la società comunicava alla RSU una seconda richiesta di CIGS per 24 mesi e per un numero massimo di 1148 dipendenti. Nella richiesta si dichiarava che i lavoratori sarebbero stati individuati sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive e che per essi sarebbe stata prevista la rotazione sulla base dei criteri già individuati nell’intesa aziendale del 19.6.03.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso CEVA Logistics Italia S.r.l. affidandosi a cinque motivi.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
Nelle more, in data 15.4.16 è sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di CEVA Logistics Italia S.r.l..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
E’ dovuta pronuncia sulle spese – liquidate come da dispositivo -, non avendo parte controricorrente aderito alla rinuncia.
PQM
LA CORTE dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna parte ricorrente a pagarne le spese, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro per 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016