Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14200 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 789/2016 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13

C/O CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO, come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

01/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– l’avv. A.T. propose opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso spettantegli per l’attività professionale prestata avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato, chiedendo che gli venisse riconosciuto un importo maggiore;

– il convenuto resistette alla domanda;

– il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre A.T. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso il Ministero della Giustizia;

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 5 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che lo scaglione della controversia cui fare riferimento fosse quello con limite massimo di Euro 25.000,00, anzichè quello di valore indeterminabile;

– con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 e del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1, 4, 9 e 11, nonchè dei parametri di cui alla “tabella A avvocati” e della relazione ministeriale allegati al detto decreto, per non aver la Corte di Appello considerato che, anche a voler applicare nel minimo i valori per le varie fasi, applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminato o indeterminabile, il compenso professionale dovuto – già dimidiato – sarebbe dovuto essere di euro 1.125,00, ben maggiore di quello di Euro 600,00 liquidato;

Rilevato che i due motivi, da trattare, siccome intimamente connessi, congiuntamente, risultano manifestamente fondati, atteso che merita condivisione il precedente di questa Corte a tenore della quale il valore della causa consistente nel diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli è indeterminabile, con conseguente applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione delle spese (Sez. L, Sentenza n. 4590 del 2014); Considerato che l’indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa a essere tradotta in termini pecuniari al momento della proposizione della domanda o di espletamento della prestazione (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. 2, 27/05/2016, n. 11056; Cassazione civile, sez. 6, 16 dicembre 2016, n. 26074);

Ritenuto che, non apparendo necessario compiere ulteriori accertamenti la causa possa essere decisa nel merito, e che applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed i valori minimi, l’avv. A. avrebbe avuto diritto, per l’attività professionale espletata, all’importo di Euro 2.250,00 e, dunque, operata la riduzione alla metà D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130 e D.M. n. 140 del 2012, art. 9, alla somma di euro 1.125,00. Ritenuto che alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore dell’avv. A.T., la somma di Euro 1.125,00, oltre IVA e Cpa, ponendola a carico dell’Erario, e condanna il Ministero della Giustizia al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida, quanto al precedente grado, in Euro 300,00 e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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