Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1420 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3789/2013 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, (OMISSIS), in persona del Presidente della

Giunta Regionale dott. E.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA MICELE,

DOMENICO FAZIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato LINA MUSUMARRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DO.LE., M.G., COMUNE DI BOLOGNA, AZIENDA USL

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, MARIA MONTUORO

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato LINA MUSUMARRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI giusta procura a

margine del controricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA (OMISSIS), DO.LE.,

M.G., AZIENDA USL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ANTONELLA MICELE;

udito l’Avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI;

udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1999, D.L., Do.Le. e M.G. convennero in giudizio la Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usl Città di (OMISSIS) (oggi Azienda Usl di (OMISSIS)) ed il Comune di Bologna, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie sofferte dal signor D.L. (epilessia e sindrome da disattamento), conseguenti alle lesioni provocate dai sanitari della Maternità di (OMISSIS), al momento della nascita, il (OMISSIS).

Si costituirono i convenuti contestando ciascuna il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè la prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dagli attori. Il Comune di Bologna eccepì anche l’infondatezza della domanda attorea.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 5526/2003, statuì che la titolarità passiva del rapporto doveva individuarsi in capo alla Regione Emilia Romagna; rigettò l’eccezione di prescrizione e condannò l’ente regionale a pagare al sig. D.L. la complessiva somma di Euro 292.390,77, oltre interessi dalla pubblicazione della decisione al saldo effettivo.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 54 del 9 gennaio 2012. La Corte ha disatteso l’appello principale proposto dalla Regione Emilia Romagna quanto al difetto di legittimazione passiva e all’eccezione di prescrizione e, in accoglimento dell’appello incidentale del D. ha rideterminato il danno non patrimoniale, liquidandolo, in base alle Tabelle milanesi del 2009 e con aumento del 30% per personalizzazione, in Euro 311.449,00, oltre rivalutazione e interessi legali, cumulati anno per anno, con decorrenza dal gennaio 2009 al saldo effettivo.

3. Avverso tale pronunzia, propone ricorso in Cassazione la Regione Emilia Romagna, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorso D.L. e il Comune di Bologna, il quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo, cui resiste con controricorso la Regione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia “violazione o falsa applicazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 66, della L.R. Emilia Romagna 29 marzo 1980, n. 22, art. 109, del D.L. 19 settembre 1987, n. 382, art. 12, (convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 456), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

In base alle norme richiamate, la Corte di Appello avrebbe dovuto individuare la titolarità dell’obbligazione risarcitoria, derivante da fatto illecito commesso da ex ente ospedaliero, in capo al Comune di Bologna.

Infatti, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 66, in base al quale sono stati soppressi i preesistenti enti ospedalieri e contestualmente costituite le unità sanitarie locali – nonchè, con riferimento specifico alla Regione Emilia Romagna, l’art. 109 della L.R. Emilia Romagna 29 marzo 1980, n. 22 – al fine di evitare di porre a carico delle neocostituite USL le situazioni debitorie originate dalla condotta del personale degli Istituti ospedalieri, ha previsto il trasferimento ai singoli Comuni di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle USL.

La norma di cui al D.L. n. 382 del 1987, art. 12, comma 2, – in applicazione della quale la Corte ha ritenuto che l’obbligazione di specie, già facente capo al Comune, sia stata trasferita alla USL nel quale è confluito l’ex ente ospedaliero – farebbe invece riferimento ad un fenomeno di rilevanza meramente contabile e non comporterebbe un trasferimento nel senso civilistico del termine. Ciò sarebbe confermato dalla più recente giurisprudenza, che supera il precedente a cui fa riferimento la sentenza impugnata.

Di conseguenza, non essendo l’obbligazione de quo mai entrata a far parte del patrimonio della USL, sarebbero inapplicabili il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, e la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, che prevedono la successione ex lege delle Regioni nelle obbligazioni delle USL.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di disporre la decurtazione, dall’importo complessivo dovuto al D. dalla Regione Emila Romagna, come rideterminato in appello, degli interessi legali maturati a favore del debitore sul risarcimento già corrisposto dalla Regione in esecuzione della sentenza di primo grado.

4.3. Con il terzo motivo, si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte di Appello di Bologna, liquidando l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2009, avrebbe operato una personalizzazione in aumento del 30% in mancanza di allegazione e di prova, da parte del soggetto danneggiato, della sussistenza di pregiudizi ulteriori.

5. Occorre preliminarmente evidenziare che il primo motivo del ricorso principale ha formato oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 5493 del 2016, depositata il 18 marzo 2016, con la quale la Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente della Corte, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità di ravvisare, in base al D.L. 19 settembre 1987, n. 382, art. 12, comma 2, un fenomeno di successione delle Regioni, o per esse delle USL, nei rapporti obbligatori già facenti capo ai Comuni, in relazione alle prestazioni rese dai disciolti enti ospedalieri L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 66.

Nell’ordinanza si ravvisava un contrasto di giurisprudenza tra Cass. Civ. 18220 del 3 luglio 2008, applicata dalla sentenza impugnata, che ammette tale possibilità, e altre sentenze anteriori e successive (Cass. n. 3928/2000, Cass. n. 15761/2006, Cass. n. 15761/2006; Cass. n. 21241/2011, Cass. n. 27895/2011 e Cass. 5545/2012), le quali invece negano la successione, ritenendo che il D.L. n. 382 del 1987, art. 12, comma 2, abbia avuto un significato solo contabile, lasciando immutata la titolarità della posizione in capo al Comune.

Ad avviso della Terza Sezione Civile, appariva preferibile l’esegesi fornita dalla sentenza del 2008, poichè le sentenze successive del 2011 si limitavano ad ignorare tale decisione, senza confutare le ragioni poste a suo sostegno, mentre la sentenza del 2012 dichiarava di discostarsi dall’orientamento del 2008 sulla base di motivazioni non persuasive.

Secondo il Presidente aggiunto della Corte, che ha restituito gli atti a questa Sezione, sulla questione non sarebbe ravvisabile un contrasto sincronico tra diversi orientamenti, in quanto l’indirizzo della sentenza n. 18220 del 2008 risulta disallineato rispetto al precedente orientamento e non condiviso dalla giurisprudenza successiva.

Questo Collegio, ritiene quindi di dover aderire all’orientamento maggioritario e, di conseguenza, adottare il principio ivi espresso secondo cui “la disciplina dettata dal D.L. del 1987 e in particolare l’art. 12, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore: deve quindi escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore (cfr. Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 27895/2011; Cass. n. 5545/2012).

Di conseguenza, non essendosi verificato alcun trasferimento delle obbligazioni dal patrimonio del Comune di Bologna a quello delle USL prima e delle Regioni poi, la titolarità dell’obbligazione è rimasta in capo al Comune di Bologna.

Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna e la titolarità del rapporto deve essere riconosciuta in capo al Comune di Bologna.

5.1. Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento delle altre censure del ricorso principale.

6. Con il ricorso incidentale condizionato il Comune di Bologna lamenta “violazione degli artt. 2934 e 2943 c.c.; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel ritenere infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento anche nei confronti del Comune di Bologna.

Infatti, gli atti interruttivi della prescrizione su cui la sentenza impugnata fonda il rigetto della suddetta eccezione non sarebbero mai stati rivolti al Comune di Bologna, ma unicamente alla USL n. (OMISSIS).

Le domande contro il Comune sarebbero state proposte per la prima volta con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato nel 1999, quindi oltre dieci anni dopo la prima manifestazione della malattia del signor D. (fatta risalire dai periti medici al 1983) e l’acquisizione della certezza della medesima malattia (1988).

Non si potrebbe ritenere che l’interruzione della prescrizione nei confronti USL n. (OMISSIS) sarebbe stata efficace anche nei confronti del Comune di Bologna in quanto ente tenuto per legge ad estinguere i debiti del contraente originario (la Maternità di (OMISSIS)), perchè tra i due enti non vi sarebbe nessun vincolo di solidarietà.

Di conseguenza, la domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Bologna sarebbe prescritta.

Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse.

Il Comune di Bologna è uscito vittorioso dal giudizio precedente ed è pertanto carente di interesse perchè sul punto si è formato il giudicato. Nè del resto la controricorrente deduce di aver mai proposto appello incidentale nei confronti del Comune.

7. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale così come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna. Dichiara inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune per difetto di interesse.

Compensa le spese di causa tra tutte le parti e di tutti i gradi del giudizio in considerazione della complessità delle questioni.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale così come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna. Dichiara inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune per difetto di interesse. Compensa le spese di causa tra tutte le parti e di tutti i gradi del giudizio in considerazione della complessità delle questioni trattate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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