Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1420 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1420 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 25502-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

ricorrentie-

contro
RADOGNA DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
DAMASCELLI, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1173/13/2016 della COMMISSIONE
PoG-L(A
TRIBUTARIA REGIONALEPi BARIjdepositata l’ 11/05/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2016 n. 25502 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei
confronti di Donato Radogna (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la

avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento
relativo ad irpef, irap e iva per l’anno di imposta 2008 – aveva,
rigettandone l’appello e in accoglimento dell’appello incidentale
proposto dal contribuente, annullato l’atto impositivo
relativamente all’IRAP ed alla detraibilità dell’IVA. In particolare la
(TR ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla deducibilità dei

costi per pubblicità, in relazione alle spese di sponsoriva.zione dell’attività di
commercialista del contribuente, relative all’uso del veicolo pubblicitario
costituito dall’attività sportiva della squadra di pallavolo Florens di
Castellana; ha annullato l’accertamento con riferimento al disconosciuto della
detraibilità dell’Iva rispetto a due fatture e all’Irap, mancandone i presupposti.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
In diritto
1. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per
motivazione apparente, è infondato alla luce dei chiari principi
fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza
n.8053/2014. Nella specie, infatti, la sentenza risulta motivata con
il richiamo alla giurisprudenza in materia di questa Corte
applicabile, secondo il Giudice di appello, alla fattispecie.
g.

Anche il secondo motivo di ricorso, prospettante violazione di
legge (art. 109 TUIR per mancanza di inerenza delle spese di
sponsorizzazione rispetto all’attività svolta) è, in parte, infondato

Ric. 2016 n. 25502

Commissione Tributaria Regionale della Puglia – in controversia

ed in parte inammissibile. I precedenti giurisprudenziali citati a
conforto dalla ricorrente, nella specifica materia, sono stati meglio
specificati dalla giurisprudenza più recente (cfr. Ord. n. 7202/2017;
id n. 8981 del 06/04/2017) con l’affermazione dei seguenti
principi: «In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di

sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della 1. n. 289
del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti
previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi, pur
sussistendone le condizioni previste di legge, in ragione dell’assenza
di registrazione e di certezza di data del contratto con la “sponsee”,
dell’omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di
quest’ultima nonchè della ritenuta “antieconomicità” della spesa».
3. La sentenza impugnata è conforme a tali principi laddove, di
contro, la contestazione operata in ricorso circa la prova fornita dal
contribuente si traduce in una inammissibile censura
all’accertamento in fatto operato dal giudice di merito.
4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono ala
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento
della spese, liquidate in €,. 3.500 ltre spese forfetarie nella misura
del 15% e accessori di legge.
Roma, 30/11/2017

inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società

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