Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 142 del 07/01/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 142 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorse 23956-2007 proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore,
2012

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12,

581

presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LI
VOLTI MARIAMICHAELA, per delega a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 07/01/2013

– ricorranta contro

GUARCELLO EPIFANIO, BIANCO OSCAR, LONGO ROBERTO, DI
CHIO MICHELE;

intimati

DI

CHIO MICHELE,

BIANCO OSCAR,

LONGO ROBERTO,

GUARCELLO EPIFANIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato
CAMPANELLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, per
delega in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12,
presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LI
VOLTI MARIAMICHAELA, per delega a margine del
controricorso al ricorso incientale;
controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso le sentenze nn. 1844/2006 non definitiva,
depositata il 26/01/2007

e la n. 747/2007 depositata

il 26/06/2007, entrambe della Corte d’Appello di
Torino;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

sul ricorso 28132-2007 proposto da:

udienza del 01/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
uditi gli avvocati Mariamichaela LI VOLTI, Giuseppe
CAMPANELLI;
udito il P.M. in persona. dell’Avvocato Generale Dott.

ricorso incidentale.

UMBERTO APICE, che ha conc]uso per l’accoglimento del

RG 23956-07+28132-07

La Corte di Appello di Torino pronunciando sui ricorsi dei lavoratori in
epigrafe, proposti nei confronti del Comune di Torino di cui erano
dipendenti quali addetti al servizio di Polizia Municipale, ed aventi ad
oggetto il riconoscimento dei, loro diritto al pagamento della

il risarcimento del danno da usura plico-fisica, parzialmente riformando
la sentenza di primo grado, e previa conferma del difetto di
giurisdizione del giudice ordinario per le pretese azionate relativamente
al periodo anteriore al 30 giugno 1998, accoglieva, con sentenza non
definitiva, il capo delle domanoe relativo ai predetto risarcimento del
danno e condannava, con sentenza definitiva, il Comune di Torino al
pagamento delle ulteriori somme indicate in dispositivo.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, poneva a
base del ritenuto difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30
giugno 1998 il rilievo fondant e

secondo il quale,dovendosi

faire

riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali
produttivi del lamentato danno ossia alla soppressione del riposo
settimanale che di volta in volta nel tempo si era verificato – io
giurisdizione apparteneva al giudice ordinario solo in relazione ai danni
verificatesi successivamente al 30 giugno 1998.
Osservava, poi, la Corte territoriale che, nella specie, non trovava
applicazione la Direttiva n.93/204/CE non contenendo questa prescrizioni
incondizionate tali da produrre efficacia cogente anche tra le parti
un rapporto di lavoro.

poteva operare,

ratione Lemporis

il D.Lgs n.

retribuzione giornaliera per l’attività svolta nel settimo giorno, nonché

66/2003 che a tale direttiva aveva recepito.
Tanto premesso la Corte del merito, accertato che nella quinta settimana
del turno lavorativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Torino si era verificata, nel periodo detto, la totale
soppressione del riposo settimanale, assumeva l’illiceità di fale

secondo la Corte di Appello, era rinvenibile,

or:

sentenza della Corte

Costituzionale n.146 del 1971, una esplicita disciplina differenziata del
diritto al riposo settimanale dettata per la categoria dei lavoratori in
cui rientravano i dipendenti ricorrenti.Del resto, precisava la Corte del
merito, la turnazione unilateralmente adottata dal Comune di Torino per
lo svolgimento del servizio di Polizia Municipale non costituiva un atto
normativo trattandosi di atto di mera gestione del rapporto di lavoro
privatistico dei propri dipendenti.
Rilevava, inoltre, la Corte di Torino, che avendo, nella presente
controversia, i dipendenti chiesto solo il risarcimento del danno da
usura psico-fisica causata dalla soppressione del riposo settimanale,
detto danno, secondo pacifica giurisprudenza, non abbisognava della
relativa prova e costituendo danno di natura contrattuale, perché
correlato all’inadempimento del datore di lavoro i I. quale compie una
scelta organizzativa in contrasto con norme imperative, era soggetto al
termine di prescrizione ordinaria decennale. D’altro canto, sottolineava
la predetta Corte, era rimasto sfornito di prova l’assunto del Comune
secondo il quale il danno in questione veniva compensato Ga altre
concessioni stabilite dalla contrattazione collettiva e cld perché le

situazione in quanto contrastante con l’art. 36, 3 comma, Cosf. Ni,

richiamate concessioni erano destinate a compensare altri disagi connessi
alla particolare prestazione lavorati:va e non già il danno in questione.
Sul rilievo, infine, della gravosità ed illiceità della prestazione
lavorativa resa nell’ottavo giorno consecutivo e nei giorni seguenti, la
Corte del merito accoglieva anche la relativa domanda di risarcimento del

straordinarietà della situazione e della volontarietà della prestazione.
Avverso questa sentenza il Comune di Torino ricorreva in cassazione sulla
base di tredici motivi.
Resisteva con controricorso la parte intimata che proponeva impugnazione
incidentale in ragione di un unico motivo, cui si opponeva, con memoria,
il Comune.
La sezione lavoro di questa Corte, stante la questione di giurisdizione
sollevata con il ricorso incidentale, rimetteva la causa al Primo
Presidente per l’assegnazione a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti riguardando la impugnazione della
stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il Comune, deducendo
violazione dell’art. 189 del Trattato di Roma, ratificato con legge 14
ottobre 1957 n. 1203 – ora trattato dell’Unione Europea ratificato con
legge 3 novembre 1992 n. 454- e degli artt. 15 e 17 della Direttiva n.
93/104/CE nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un
punto decisivo, pone,

ex

art. 366 bis cpc, il seguente quesito: “Se

l’art. 15 della Direttiva n.93/104/CE che prevede ‘

3

sia di ostacolo

danno non senza sottolineare l’irrilevanza della dedotta, e non provala,

alla immediata applicazione negli Stati membri della Direttiva medesima
ed in particolare dell’art. 17, che al comma 2 n.2 che espressamente
prevede atteso che la Direttiva 6 normativa sufficientemente
dettagliata ben precisa e comunque contenente principi fondamentali del
diritto comunitario o di derivazione dei principi generali di libertà,

comune di cui all’art. 36 del Trattato medesimo e dunque immediatamente
applicabile al Comune di Torino in quanto soggetto tenuto ad osservare la
normativa comunitaria.Quanto sopra tenendo in considerazione
congiuntamente o alternativamente il combinato disposto dell’art. 1 coma
3 -che espressamente svincola dall’ambito applicativo della Direttiva i
principi di deroga al riposo settimanale contenuti nell’art.. 17 ; il
tenore letterale dell’art. 15 medesimo che esprime una mera facoltà degli
Stati membri di riservare un apposita disciplina “più favorevole” al
lavoratore; i principi espressi dalla Corte di Giustizia in proposito
all’estensione alle amministrazioni comunali, al pari dei Giudici
nazionale, dell’obbligo di rispettare 5 principi fondamentali di diritto
dell’Unione Europea”.
Con la seconda censura il ricorrente principale, denunciando violazione
dell’art_.1 della Legge n.307 del 1934 in relazione all’interpretazione
adeguatrice della Corte Costituzionale concernente la deroga al riposo
settimanale previsto

per

determinate categorie professiona e

l’individuazione delle fonti regolatrici della disciplina nonché omessa
ed insufficiente motivazione, formula, ex art. 366 bis cpc cit., il
seguente interpello: “So una disciplina differenziata del diritto al

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sicurezza e giustizia ci cui all’art. 2 del Trattato ovvero di sicurezza

riposo settimanale per il comporto dei Vigili Urbani sia conforme ai
principi sanciti dall’art. i della legge 370/84 – per come interpretata
dalla Corte Costituzionale sentenza n, 146/1971), in guanto
riconducibile sotto il profilo sostanziale, a specifiche e particolari
esigenze legittimanti la deroga, e se le fonti regolatrici della deroga

meno carattere tassativo”.
Con la terza critica il ricorrente principale, allegando violazione delle
Leggi 370/34, 65/86, dell’art. 2087 cc e art. 22 CCNL 14 settembre 2000,
nonché omessa ed erronea ed insuffleiente motivazione, articola, ex art.
366 bis cpc cit., il seguente quesito: “Se ai fini della configurazione
di un illecito contrattuale ex art. 2087 cc, premesso che la specifica
attività lavorativa prestata dal servizio di Polizia Municl aie
giustificata da evidenti esigenze di funzionalità degli enti locali, la
previsione dell’attività lavorativa articolata per turni possa A
legittimamente implicare il differimento del riposo settimanale.Ciò anche
in considerazione della sussistenza di precise norme contrattuali
collettive nazionali (art. 22 ceni 14 settembre 2000) dalle quali risulta
evidente che -ove sussistano particolari esigenze istituzionali- ‘Ente
pubblico è tenuto a garantire la continuità della prestazione lavorativa
a mezzo dell’istituzione di turni, che possono comportare il differimento
del riposo settimanale”.
Con la quarta critica

ricorrente principale, deducendo violazione

dell’art. 2087 cc, omessa ed erronea ed insufficiente motivazione e
violazione di norme collettive art. 22 CCNL 14 settembre 200), formula,

di cui alla norma citata- per come interpretata dalla Corte- abbiano o

ex art. 366 bis cpc cit. il seguente quesito: “Se l’attuazione di un
sistema turnario conforme al regime derogatorio espresso dall’art. 1
della L. n. 370 del 1934 che al coma 2 prevede l’inapplicabilita del
regime ordinario di riposo di talune categorie di lavoratori, tra cui
espressamente “al personale addetto ai servizi pubblici esercitati dallo

Stato, Province e Comuni (n.11) ‘ in considerazione dell’art. 2087 ce,

te

ritenere esclusa la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento
contrattuale. Ciò anche in considerazione della sussistenza di precise
norme contrattuali collettive nazionali dalle quali risulta evidente che
– ove sussistano particolari esigenze istituzionali- l’Ente pubblico
tenuto a garantire la continuità della prestazione lavorativa a mezzo
dell’istituzione di turni, che possono comportare il differimento del
riposo settimanale”.
Con il quinto motivo il ricorrente principale, denunciando violazione
dell’art. 2087 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione,
pone,

ex

art. 366 bis cpc richiamato, il seguente quesito: “Se a fronte

dell’acclarato grave ritardo con cui il legislatore nazionale ha
proceduto al recepimento della direttiva comunitaria in materia di orario
di lavoro -….- la condotta del datore di lavoro che attua e mantiene un
sistema tornano conformemente ai principi della Direttiva citata,
anticipando peraltro il contenuto del OLgs 66/2003 che ha recepito la
suddetta direttiva, nonché ai principi fondamentali in materia di
organizzazione del pubblico impiego ex Dlgs 29/1993 e s.m.a., consenta di
escludere la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento

6

Stato, Province e Comuni (n.10) e al personale addetto agli Uffici dello

contrattuale per mancanza d’imputabliita soggettiva della condotta”.
Con la sesta censura il ricorrente principale, assumendo violazione degli
artt. 2087 e 2697 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione,
pone, ex art. 366 bis cpc cit. , il seguente quesito: “Se la prova fornita
dal datore di lavoro rclatLva alla predisposizione di idonee cautele per

riferimento all’art. 2697 cc, escluda la responsabilità per inadempimento
contrattuale del datore di lavoro, in assenza di assolvimento da parie
dei lavoratori, di ogni onere relativo alla lesione dell’integrità
fisica”.
Con la settima critica il ricorren . e principale, prospettando violazione
degli artt. 2087 e 2697 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente
motivazione, formula, ex art. 366 bis cpe cit., il seguente interpello:
“Se la prova fornita dal datore di lavoro relativa alla valenza
compensativa dei benefici contrattuali, in assenza di una specifica
contestazione da parte dei lavoratori, ai sensi dell’art. 2087 cc e con
riferimento all’art. 2697 cc, es,1ada la responsabilità per inadempimento
contrattuale del datore di lavoro”.
Con l’ottavo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione dei
principi in materia di prova e dei danno ai sensi degli artt. 1213,1223 e
2967 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione, formula, ex
art. 366 bis cpc cit., il seguente interpello: “se alla luce dei principi
generali in materia di onere della prova il cd danno evento,
rappresentato dall’usura psico-fisica derivata dai lavoro nel settnmo
giorno, deve essere certamente provato dai lavoratori, non trattandosi di

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il recupero dell’attività psico-fisica, ai sensi dell’art. 2087 cc con

danno presunto”.
Con la nona critica il ricorrente principale, allegando violazione
dell’art. 2087 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione,
articola, ex art. 366 bis cpc cit., il seguente quesito: “Se nell’ipotesi
di lavoro – occasionale, eccezionale e saltuario, reso oltre il settimo

lavorativa sia elemento fondante la deroga al riposo settimanale, anche
alla luce della interpretazione resa dalla Corte Costituzionale che
legittima anche le fonti pattizie”.
Con la decima censura il ricorrente principale, assumendo violazione
dell’art. 2087 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione,
pone, ex art. 366 bis cpc cit., il seguente quesito: “Se nell’ipotesi di
lavoro – occasionale, eccezionale e saltuario, reso oltre il settimo
giorno e su istanza del lavoratore, la volontarietà della presta/ione
lavorativa costituisca un fatto colposo del dipendente comportante
l’applicabilità del disposto •ell’art. 1227, co 1 cc in punto di misura
del risarcimento del danno”.
Con l’undicesimo motivo il ricorrente principale denunciando violazione
dell’art. 2697 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione,
formula, ex art. 366 bis cpc civ., il seguente quesito:”Se la prestazione
lavorativa resa oltre il settimo giorno in modo occasionale, eccezionale
e saltuario, esclude per tali connotati, il cd danno da usura psicofisica, essendo a rigore ravvisabile un danno biologico, da alegare
provare specificamente dalla parte che agisce in giudizio – .
Con la dodicesima critica il

ricorrente principale,

8

denunciando

giorno e su istanza del lavoratore, la volontarie Là della prestazione

violazione dell’art. 1226 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente
motivazione, pone, ex art. 366 bis cpc cit., il seguente interpello: “Se
nell’adozione dei parametri di liquidazione equitativa, occorre valutare
differentemente le prestazioni rese nei settimo giorno ed oltre il
settimo giorno, posto che queste ultime, per i caratteri di eccezionalità

turnazione”.
Con l’ultima censura il ricorrente principale, allegando violazione
dell’art. 2946 cc nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione,
articola, ex art. 366 bis cpc cit., il seguente quesito:
l’assolvimento egli obblighi contrattuali di cui all’art. 2287 cc escluda
la responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione con
conseguente inapplicabilità del termine prescritte dall’art. nell’art.
2946 cc”.
Deduce, infine, il ricorrente principale la nullità della sentenza
definitiva per erroneità e contraddittorietà derivante dalla sentenza non
definitiva.
Il ricorso è solo in parte scrut inabile.

Infatti, le censure non sono esaminabili in relazione al dedotto vizio di
motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità
della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di
motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti-pur negata da
questa Corte (Cass. 11 aprile 2206 n.9470 e 23 luglio 2022 n.20355 e
ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471, Caos. 31 marzo 2009 n.
7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661)- vi è di contro

9

il

e saltuarieta, sono del tutto autonome rispetto al sistema della

rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso
In relazione al quale la motivazione si assume omessa

o contraddittoria,

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la renda inidonea a giustificare lo decisione ( Cass. 1 ottobre 2007 n.
2063)che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al

giugno 2008 n. 16528, Casa. S.U. t ottobre 2007 n. 2063 e Cass.

SU

5

luglio 2011 n. 14661 cit.).

Pertanto in difetto della relativa specificazione le denunce devono
considerarsi per come limitate alla deduzione del solo v i zio di
violazione di legge (Casa. 9 marzo 2009 n. 5624 e Casa. S.U. 16 luglio
2012 n. 12104).
Così delimitato l’ambito del

devolutum,

rileva il Collegio che i motivi,

quali vanno trattati unitariamente in quanto strettamente connessi oal
punto di vista logico-giuridico, sono infondati.
Il Comune, infatti, non tiene conto, innanzitutto, nella formulazione
delle censure in esame e, quindi, dei relativi quesiti, dell’assunto
della Corte del merito secondo il quale manca del tutte una esplicita
disciplina – legale o contrattuale- differenziata del diritto al riposo
settimanale dettata per la categerla dei lavoratori in cui rientrano gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino fino
all’entrata in vigore del D.Lgs n.66/2003 (

recte fino alla sua modifica

ex D.Lgs n. 213 del 2004), non potendosi, certamente, ritenere tale la
turnazione unilateralmente dettata dal Comune costituendo la stessa mero
atto di gestione del rapporto di lavoro.

lo

quesito di diritto( cfr. Casa. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18

Tanto evidentemente rileva, altresì, con riferimento alla

Iiivocata

applicazione, in epoca anteriore alla entrata in vigore del cifàto D.Lgs
n. 66 del 2003, in via diretta negli Stati membri della Direttiva
n.93/104/CE ed in particolare della deroga, ivi prevista, di cui al comma
secondo n.2 dell’art. 17 atteso che, pur ammesso -in tesi- un effetto

secondo comma del citato art. 11, solo per via legislativa, regolamentare
o amministrativa o mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra
le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori
interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi
eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo
compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che
venga loro concessa una protezione appropriata.

Né tanto meno il ricorrente principale valuta che le questioni, sollevate
con le censure in esame, concernenti l’allegata concertazione sindacale che avrebbe preceduto la predisposizione della turnazione – nonché la
portata dell’art. 22 del CCNIi comparto Regioni Enti locali del 14
settembre 2000 e 11 differimento del riposo settimanale e il
comportamento colposo del lavoratore agli effetti dell’art. 1227, rc,
CC,

in quanto non trattate nella sentenza impugnala, in difetto di

specificazione circa l’avvenuta tempesLlva deduzione nel giudizio di
merito, vanno reputafe come sollevate per la prima volta in sede di
legittimità e come tali sono inammissibiliKCass. 2 aprile 2004 n. 6212,
Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.364 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20513)

diretto in parte qua, la deroga può operare, ai sensi del n. i del

Neppure

il

Comune rcorrente

considera che la Corte del merito ritiene

non provata la circostanza che le prestazioni lavorative svolte oltre il
settimo giorno sono riconducibili, così come assunto dal Comune, a
situazioni straordinarie, e riconosce, per la mancata concessone del
riposo settimanale, non il c.d. danno biologico, ma solo un indennizzo

giurisprudenza di questa Corte, deve reputarsi presunto (per tutte V.
Cass.20 agosto 2004 n.16398) e per il quale vale la regola generale della
prescrizione nel termine ordinario (decennale) (Cass. 24 dicembre 1997 n.
13039 e Cass. 7 marzo 2002 n. 3298).

Né, infine il Comune ricorrente, con le censure in esame, critica
specifico, e il

decisum

benefici contrattuali

in modo

della Corte del merito secondo il quale

(indennità di turno, disagio e reperibilina),

richiamati dallo stesso Comune,

non sono inerenti alla mancata

concessione dei riposo essendo diserti, piuttosto, a compensare altri
disagi, e l’accertamento di fatto in base al quale per effetto della
turnazione nella quinta settimana il riposo era stato completamente
soppresso.

Da ciò consegue che le censure di cui al ricorso principale non
investendo la specifica

ratio

decidendi

posta a base della soluzione

delle varie questioni affrontate e risolte nella sentenza impugnafa,
ovvero essendo riferibili, a questioni del tutto nuove, non sono idonee a
determinare l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di
Torino.

correlato danno da usura psico-fisica che, secondo costante

Con il ricorso incidentale i dipendenti in epigrafe, denunciando
violazione dell’art. 45, comma 17, del D.Lgs n.80 del 1998 in relazione
alla domanda di risarcimento del danno per il periodo dai 1992 al 30
giugno 1998 nonché omessa, erronea ed insufficiente motivazione, pongono,
ex art. 366 bis cpc uiL., il seguenLe quesito: “Se secondo il disposto

danno per prestazioni lavorative rese oltre il settimo giorno rientri
nella giurisdizione in materia di

Impiego pubblico privatizzato,

trasferito a far data dal i/07/98 al Giudice Ordinario,

ovvero

costituisca materia già attribuita la Giudice Ordinarie ancor prima di
tale data, trattandosi di diritto che non ha ad oggetto la corresponsione
di una voce retributiva bensì di risarcimento del danno da inadempienza
contrattuale soggetto perciò a prescrizione decennale”.

Considerando il motivo in esame come limitato alla deduzione della sola
violazione di leggl difettando ex art. 366 bis cpc la chiara
indicazione dei tatto controverso – rileva il Collegio che la censura,
alla luce della giurisprudenza pi -a recente dì queste Sezioni

Unite,

fondata.

Infatti, la situazione di fatto coi si raccorda la pretesa dedotta in
giudizio è rimasta nel tempo la medesima deducendo i lavoratori un
inadempimento unitario dell’amministrazione per il lavoro prestato nel
settimo giorno.

E’ oramai consolidato il principio secondo il quale in tema di pubblico
impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione

13

del

dell’art. 45, comma 17, del D.Lgs 80/98, la domanda di risarcimento del

giudice amministrativo, regolata dal ‘art. 69, comma ‘7, del d.lgs. n. 165
del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi
assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della
tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento
unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il

giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo
ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici
diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di
giustizia (per tutte Caos. S.U. I marzo 2012 n. 3183, Casa. S.U. 19
aprile 2012 n. 6102 e Caso. S.U.29 maggio 2012 n. 8520).

In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il
ricorso incidentale con dichiarazione della giurisdizione del giudice
ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassara in relazione a tale ultimo
ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Torino (in diversa
composizione), in ragione del tatto che i giudici di primo e secondo
grado hanno conosciuto per la parte relativa al periodo successivo al 30
giugno 1998 anche nel merito della domanda, con sostanziale effetto sul
periodo anteriore sì che viene meno il presupposto per l’applicazione
dell’art. 353 cpc, comma 1,( Cass. S.U. aprile 2012 n. 6102 cit.) Lo
stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite,riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale

14

discrimine temporale del 30 giugno l998 radica la giurisdizione presso il

e accoglie l’incidentale dichiarando la giurisdizione del giudice
ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998; cassa la
sentenza impugnata, in relazione a tale ricorso, e rinvia alla Cone
d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di cassazione.

dicembre 2012

4

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del

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