Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 142 del 05/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2018, (ud. 13/09/2017, dep.05/01/2018),  n. 142

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G., geometra libero professionista, ottenne dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma la condanna della Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei geometri al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia maturati dal 1 luglio 2003, cioè al raggiungimento del 65 anno di età, dopo che era insorta contestazione circa l’esatto ammontare dei redditi dichiarati, risultando che nel periodo 1988-89-90-92 l’iscritto aveva dichiarato alla Cassa redditi professionali di importo inferiore a quello comunicato all’Amministrazione finanziaria, con il sospetto che avesse versato meno contributi del dovuto.

La Corte d’appello di Roma, a seguito di impugnazione da parte della Cassa, che aveva denunziato l’incidenza della omessa comunicazione dei redditi sull’entità della pensione da attribuire all’iscritto geometra, ha accolto il gravame ed ha rigettato l’originaria domanda del G..

La Corte territoriale (sentenza del 14.3.2012) ha spiegato che la norma di cui all’art. 46 del regolamento della Cassa consentiva a quest’ultima di chiedere elementi attinenti all’iscrizione ed alla contribuzione e, in caso di inottemperanza, come avvenuto nella fattispecie, di sospendere il trattamento pensionistico. Tale potere di informativa generale non confliggeva, secondo la Corte, col limite posto dalla stessa norma regolamentare, di acquisizione delle dichiarazioni reddituali relative solo all’ultimo decennio, atteso che il calcolo della pensione andava fatto sulla base del 2% della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati ai fini del reddito delle persone fisiche.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.G. con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia, con riferimento alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di previdenza per i geometri, la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, della L. n. 773 del 1982, art. 19, dell’art. 2220 cod. civ. e della L. n. 600 del 1973, art. 22 nonchè l’omessa motivazione.

Fa presente il ricorrente che la domanda volta al conseguimento della pensione era del 10.6.1993 e che la Cassa aveva contestato i redditi denunciati negli anni 1988, 1989, 1990 e 1992 solo nel mese di luglio del 2004, nonostante che la L. n. 773 del 1982, art. 19 prevedesse per la prescrizione decennale dei contributi la decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale di cui all’art. 17. Inoltre, era intervenuta la L. n. 335 del 1995, che all’art. 3, comma 9, aveva previsto la prescrizione quinquennale dei contributi da versare e del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate. In tali casi il termine decorre, secondo il ricorrente, dalla comunicazione annuale dei redditi o da quando la Cassa ottiene dagli uffici i dati definitivi da comunicare all’interessato. In ogni caso, la Corte di merito non aveva considerato l’impossibilità per l’iscritto di esibire documentazione fiscale una volta trascorso il decennio dalla dichiarazione dei redditi. In realtà, aggiunge il G., il termine di dieci anni che il citato regolamento prevedeva all’art. 46 già non era conforme alla L. n. 335 del 1995, art. 3,commi 9 e 10, nel frattempo entrata in vigore.

2. Col secondo motivo, proposto in relazione alla circostanza della difforme comunicazione alla Cassa dei redditi rispetto alle dichiarazioni IRPEF ed IVA, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa Geometri, aggiornato al 23.1.2008, nonchè il vizio di motivazione.

Precisa il G. che la predetta difformità era dipesa solo dal fatto che egli aveva comunicato esclusivamente i redditi derivanti dalla professione di geometra e non anche quelli provenienti dalla professione di giornalista, circostanza, questa nota alla controparte.

3. Col terzo motivo, dedotto con riferimento all’influenza della presunta difformità della dichiarazione reddituale sulla determinazione della pensione, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 del regolamento della Cassa per le attività di previdenza, nonchè il vizio di motivazione.

In particolare il ricorrente fa riferimento, per contestarla, all’affermazione della Corte territoriale secondo la quale, non avendo il contribuente denunciato l’esatto ammontare dei redditi per gli anni 1988 – 1992, non poteva ritenersi raggiunto il requisito dei trent’anni di contribuzione utile alla pensione. Anzitutto, secondo il G., l’art. 2 del citato regolamento concerne la diversa ipotesi di coloro che esercitano sia la libera professione che il lavoro dipendente, situazione, questa, in cui egli non versava; inoltre, lo stesso regolamento farebbe sempre riferimento ai soli redditi professionali e non a tutti i redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria; infine, nella fattispecie sussistevano tutti gli elementi utili al calcolo esatto della pensione.

3. Osserva la Corte che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, l’art. 46 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa Geometri, nel testo all’epoca vigente, cioè quello deliberato dal Comitato dei Delegati nelle sedute del 22 maggio e 27 novembre 2002 ed approvato dai Ministeri vigilanti, prevedeva, in ordine al controllo delle comunicazioni, espressamente quanto segue:- “1. La Cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle successive revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi attinenti all’iscrizione e alla contribuzione. 2. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all’art. 6, comma 4, ed è sospesa la corresponsione del trattamento fino alla comunicazione della risposta”.

4. Orbene, come è dato vedere, la formulazione letterale del secondo inciso del comma 1 di tale norma regolamentare è nel senso che è riconosciuto, altresì, alla Cassa dei geometri il potere di chiedere informazioni sull’iscrizione e sulla contribuzione attraverso l’invio di questionari; tale facoltà è ulteriore rispetto a quella, di cui al primo inciso dello stesso comma 1, di esigere la documentazione degli ultimi dieci anni ai fini della verifica della corrispondenza tra le dichiarazioni reddituali trasmesse alla Cassa Geometri e quelle indirizzate all’amministrazione finanziaria. Quindi, la facoltà ulteriore di chiedere informazioni sull’iscrizione e sulla contribuzione prescinde dal mero dato temporale dei dieci anni e concerne propriamente la necessità di acquisire dati utili, seppur lontani nel tempo, sia sull’iscrizione che sulla contribuzione, il tutto all’evidente fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il diritto alla pensione e di determinare con esattezza l’entità del relativo trattamento. Ciò è tanto vero che l’art. 46 del citato regolamento, comma 2 stabilisce che in mancanza di risposta da parte dell’iscritto sono applicate le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6, comma 4, ed è disposta la sospensione della corresponsione del trattamento stesso fino alla comunicazione della risposta.

5. Pertanto, una volta accertata la legittimità del potere di verifica in concreto esercitato dalla Cassa dei geometri nei confronti del proprio iscritto ai fini della corretta determinazione della prestazione da liquidare, perdono di rilievo le doglianze di quest’ultimo incentrate sul preteso rispetto del termine decennale per l’invio delle comunicazioni reddituali, nonchè quelle che fanno leva sul termine di prescrizione per il recupero dei contributi e sulla dedotta circostanza della comunicazione dei soli redditi derivanti dalla professione di geometra.

Ne consegue che è esente da rilievi di legittimità la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto che la Cassa dei geometri potesse richiedere informazioni all’iscritto con riferimento a periodi antecedenti al decennio ai fini del calcolo della prestazione sulla base dei parametri di cui alla L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2. Infatti, dell’art. 2 di tale legge, i primi tre commi, prevedono espressamente quanto segue: “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all’albo. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’art. 10, comma 1, lett. a). I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’articolo 15 della presente legge”.

Tale disposizione conferma ulteriormente che l’indagine contributiva non può essere limitata all’ultimo decennio, come suggerisce la tesi di parte ricorrente, in quanto l’ente che eroga la prestazione deve necessariamente poter verificare, in caso di contestazioni, il montante contributivo di trenta anni di regolare iscrizione all’albo prima di poter procedere al metodo di calcolo concernente l’applicazione del 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2018

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