Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14199 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIUIO CESARE 6, presso lo studio dell’avvocato GIANNONE

MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MISSINEO PAOLO

ANTONIO, LO GIUDICE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F MASSIMO 107,

presso lo studio dell’avvocato MORICONI ROMANO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TERENZIO ALESSANDRO, MAURI GIAN

PIERO;

– controricorrente –

e contro

R.A., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2136/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Mario LACAGNINA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LO GIUDICE Salvatore, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8.3.1989 R.G. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Casale Monferrato, C.F. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 3.297,007, oltre rivalutazione ed interessi, quale pagamento dell’esecuzione dei lavori(installazione e materiale dell’impianto di riscaldamento ed idrico sanitario)eseguiti nel fabbricato di proprietà del C. stesso.

Costituitosi in giudizio il convenuto sosteneva che le opere eseguite dal R. non era state terminate e che, con il pagamento di L. 4.000.000, aveva estinto ogni suo obbligo di pagamento.

Con sentenza 1.7.2003 il Tribunale, sulla base delle prove testimoniale e della C.T.U. espletata, riteneva che gli acconti per L. 4.000.000, versati dal C., riguardassero l’esecuzione di lavori eseguiti dalla società F.lli Romussi, esulanti dall’oggetto di causa e condannava il C. al pagamento, in favore del R., della somma di Euro 3.711,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e rimborso delle spese processuali.

Proposto appello dal C. avverso tale sentenza, si costituivano in giudizio B.L., R.A. e R.M., quali eredi di R.G., nel frattempo deceduto, contestando tutte le argomentazioni svolte da controparte.

Con sentenza del 15.10.2004 la Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva ad Euro 3.638,00 l’importo della condanna del C., quanto al capitale; eliminava la condanna alla rivalutazione monetaria e rettificava la data di decorrenza degli interessi sulla somma capitale, individuandola nel giorno 13 anzichè 9.7.1988; condannava gli appellati a restituire quanto dal C. percepito in eccedenza, rispetto al dovuto, per capitale ed interessi, con condanna al pagamento dell’80% delle spese processuali di primo e di secondo grado e compensazione fra le parti delle residua percentuale.

Propone ricorso per cassazione C.F. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso B.L., quale erede di R. G.. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione sulle eccezioni di nullità e inattendibilità relative alla perizia effettuata in primo grado, avendo il C.T.U. erroneamente indicato le metrature delle tubazioni, omettendo di accertare, mediante sopralluogo, gli impianti oggetto di causa; la C.T.U. era stata, inoltre, indebitamente utilizzata dalla Corte di merito per confermare l’attendibilità della teste G.;

2) violazione degli artt. 2697-2709-2710 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c.; insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, posto che il giudice di secondo grado aveva attribuito valenza probatoria alle testimonianze rese da G.E. e S.A., titolare della ditta subentrata al C., a seguito della malattia di quest’ultimo,non tenendo conto che la G. aveva fatto riferimento al tenore delle scritture dell’impresa, nonostante che, nel caso di specie, il rapporto fosse intercorso tra un privato ed un imprenditore e non tra due imprenditori e che lo Sboarina avesse indicato l’importo dei lavori eseguiti in una somma inferiore a L. 4.000.000, conformemente alla tesi sostenuta dal C.;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul vizio di ultrapetizione già eccepito in secondo grado in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5; la Corte di appello si era, infatti, limitata a ridurre solo l’importo della somma capitale relativa all’impianto di riscaldamento e non quella riguardante rimpianto idrico, benchè il perito avesse valutato anche le opere di tale l’impianto in L. 8.194.2990, per una somma superiore a quella (L. 4.966.000) indicata dal R. nel preventivo di spesa.

I giudici di appello avevano,poi, ritenuto pacifico che la somma di L. 4.000.000 fosse stata versata dal C. solo per le opere idrauliche, benchè R.M., fratello di R.G., avesse dichiarato, “con un atto di valore confessorio”, che detta somma riguardava tutti i lavori effettati sia per l’impianto di riscaldamento che per quello idrico.

I motivi di ricorso sono tutti infondati in quanto implicano valutazioni delle risultanze probatorie difformi rispetto a quelle poste a fondamento della decisione impugnata,sulla base di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. Com’è noto, in sede di legittimità, non è consentito un riesame o un diverso apprezzamento dei fatti e della prove, a fronte di una motivazione del giudice di merito immune da vizi di illogicità o da violazione di legge. Nella specie, la Corte di appello ha aderito alle conclusioni del C.T.U ritenute, fra l’altro, suffragate, dalle dichiarazioni dei testi G. e S., dando atto della genericità delle critiche svolte nella relazione del consulente di parte e del fatto che questi nulla aveva eccepito in contraddittorio con il C.T.U., ritenendo, quindi, accertato che la somma di L. 4.000.000 fosse stata versata alla società Romussi per lavori diversi da quelli oggetto di causa, sicchè non è dato ravvisare neppure il vizio di ultrapetizione.

La eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio per mancanza di sopralluogo, è stata congruamente disattesa, risultando dalla consulenza stessa che il perito si era recato, in data 6.7.2000, sul luogo in cui erano state eseguite le opere da valutare.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Va pure disattesa l’eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla inesistenza della notifica ” cumulativa” del ricorso, in quanto effettuata mediante una sola copia del ricorso ed in difetto della certificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della spedizione di una copia per ciascuno dei destinatari della notificazione.

Al riguardo è sufficiente rilevare che le S.U. della S.C., hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in materia, nel senso di ritenere la validità della notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti (come avvenuto nella specie), mediante consegna di una sola copia, dovendosi ritenere il procuratore costituito non un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma il destinatario, analogamente a quanto si verifica per la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione e dovendosi, pertanto, ritenere lo stesso investito dell’obbligo inderogabile di fornire, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento ed all’esito del processo (V. S.U. n. 29990/2008).

Considerata la data di tale decisione, successiva a quella del controricorso in cui è stata sollevata detta eccezione, le spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso vanno poste integralmente a carico del ricorrente.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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