Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14199 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 27739/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A., quale

procuratore per atto notaio Ambrosone rep. n. 36583 del 15.06.2005,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo studio

dell’Avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamente, con l’Avv. Trifirò Salvatore come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C.G.;

– intimato –

nonchè sul ricorso n. 32264/2006 proposto da:

P.C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Granisci n. 14, presso lo studio dell’Avv. Giglio Antonella, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Rizzoglio Mirco Giovanni del foro di Milano per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A., quale

procuratore per atto notaio Ambrosone rep. n. 36583 del 15.06.2005;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

674 del 29.06.2 005/13.10.2005 nella causa n. 796 R.G. 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2010 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Miceli Mario, per delega Avv. Pessi Roberto, per le

Poste Italiane e l’Avv. Rizzoglio Mirco Giovanni per il

controricorrente P.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ABBRITTI

Pietro, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del

ricorso principale e per il rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 21.11.2003, P.C.G., esponeva: che le Poste Italiane S.p.A., sua datrice di lavoro, avevano posto in essere nei suoi confronti un gravissimo e totale demansionamento per averlo applicato a mansioni non equivalenti a quelle di quadro da lui fino allora svolte nell’Ufficio di Cordusio, con destinazione all’UP di Milano CPC Sportelli.

Ciò premesso, chiedeva che la convenuta fosse condannata ad assegnargli mansioni equivalenti alla qualifica contrattuale posseduta e al risarcimento dei danni (danno patrimoniale, danni alla professionalità, danno esistenziale, danno da perdita da chances).

Le Poste Italiane contestavano le avverse deduzioni ed argomentazioni chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito il Tribunale di Milano con sentenza n. 1125 del 2004, accertata l’avvenuta assegnazione del ricorrente a mansioni non equivalenti, condannava le Poste Italiane al risarcimento del danno alla professionalità nella misura del 100% della retribuzione percepita durante il periodo di dequalificazione, ossia Euro 97.204,00; respingeva le restanti domande di risarcimento del danno patrimoniale anche da perdita da chances e del danno esistenziale.

Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane in via principale e dal P. in via incidentale, è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 674 del 2005. La Corte territoriale ha ribadito il demansionamento del P., per essere stato adibito a mansioni inferiori alla qualifica di quadro di 2^ livello;

ritenuto sussistente il danno esistenziale; ha mantenuto fermo l’importo complessivo indicato dal primo giudice, riducendo tuttavia l’ammontare del danno da demansionamento al 50% ed imputando il restante 50% al danno esistenziale; ha rigettalo nel resto l’appello incidentale; ha confermato la decorrenza degli interessi dalla domanda e il danno da svalutazione, ricompresso nella valutazione equitativa.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi, contrastati dal P. con controricorso contenente ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale Poste Italiane lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Al riguardo sostengono l’ingiustificata esclusione delle prove testimoniali chieste dalla società con riguardo al demansionamento, ritenuto provato da parte dei giudici di merito. Con il secondo motivo del ricorso principale le stesse Poste Italiane denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2103 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Affermano a tale proposito che l’impugnata decisione non ha fatto corretta applicazione della richiamata normativa, come illustrata da questa Corte, riconoscendo il danno professionale da demansionamento senza che nel ricorso introduttivo fosse contenuta una specifica allegazione sulla natura e sulle conseguenze del pregiudizio medesimo.

Analoghe considerazioni hanno svolto le Poste Italiane con riguardo alla liquidazione del danno esistenziale.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Invero la sentenza di appello ha riconosciuto al dipendente il danno connesso alla violazione dell’art. 2103 c.c., non avendo posto in rilievo se lo stesso abbia allegato o provato la natura e le caratteristiche della dequalificazione professionale. Sul punto può richiamarsi l’orientamento di questa Corte, che ha posto in evidenza come in tema di demansionamento e di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale (biologico o esistenziale) non deriva automaticamente in tutti i casi di inadempimento del datore di lavoro, ma il risarcimento del danno, oltre ad essere allegato in modo specifico nel ricorso introduttivo, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro rilievo precipuo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi clementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (Cass. S.U. n. 6572 del 24 marzo 2006; Cass. n. 28932 del 2008; Cass. n. 20980 del 2009 e altre conformi).

Orbene i ricordati principi non hanno avuto applicazione nel caso di specie ne con riferimento al contenuto strettamente patrimoniale nè con riferimento alla sfera del c.d. danno esistenziale.

Per quanto riguarda in particolare il c.d. danno esistenziale, inteso come pregiudizio alle attività non remunerative della persona e riconducibile – nel sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria – nell’ambito del danno non patrimoniale (cfr Cass. S.U. n. 26972 dell’11 novembre 2008), il giudice di appello si è limitato a riconoscere a tale voce di danno una quota del 50% nel quadro di una valutazione globale delle circostanze, senza alcun concreto accertamento delle sue caratteristiche nel caso concreto.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotto, in via subordinata, il mancato esame delle richieste istruttorie svolte dalla società appellante in punto di concorso di responsabilità del creditore nella determinazione del danno.

Con il quarto motivo le Poste Italiane contestano la decisione di appello in punto di liquidazione degli interessi legali dalla domanda, anzichè dalla data della sentenza.

Tali censure possono ritenersi assorbite per effetto ed in conseguenza della ritenuta fondatezza dei primi due motivi.

4. Da parte sua il controricorrente in sede di ricorso incidentale ha mosso rilievi all’impugnata sentenza in relazione alla quantificazione del danno professionale ed esistenziale e all’esclusione del danno da perdita di chances (1^ motivo) e in relazione al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria (2^ motivo).

Tali rilievi possono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale.

5. In conclusione il ricorso principale va accolto, assorbito l’incidentale, e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che procederà al riesame della causa tenendo conto dei principi evidenziati in ordine alla liquidazione del danno alla professionalità, ove ritenuto accertato il demansionamento, nel duplice profilo del contenuto patrimoniale e di quello non patrimoniale, nel cui ambito va ricondotto il c.d. danno esistenziale, come specificato in precedenza ed inteso come categoria non autonoma (Cfr. cit. Cass. S.U. n. 26972 del 2008). Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, rinvia anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA