Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14199 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 12/07/2016), n.14199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28758/2012 proposto da:

ZAFFIRO HOLDING S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore pro tempore, D.S.R. C.F.

(OMISSIS), in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PAOLO

BUSINELLO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ANCONA; AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE REGIONALE MARCHE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 728/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/07/2012 R.G.N. 132/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato BUSINELLO GIOVANNI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento ultimo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa dal locale Tribunale, ha integralmente respinto l’opposizione proposta da D.S.R. e dalla s.p.a. Zaffiro Holding avverso l’ordinanza – ingiunzione notificata il 22.12.2010, con la quale la Agenzia delle Entrate di Ancona, in relazione al rapporto professionale instaurato negli anni 2005 e 2006 con A. G., dipendente della Marina Militare, aveva comminato la sanzione amministrativa di Euro 44.230,66, per non avere richiesto la necessaria preventiva autorizzazione del Comando militare, e di Euro 73.377,34, per avere omesso di comunicare alla amministrazione l’ammontare dei compensi corrisposti.

2 – La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha evidenziato che:

a) non era maturata la decadenza prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, in quanto l’accertamento non poteva limitarsi solo alla acquisizione ed all’esame della documentazione prodotta, essendo doverose la verifica presso le autorità competenti della assenza delle prescritte autorizzazioni e la raccolta di notizie da parte del dipendente interessato;

b) la sanzione prevista del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 15, come modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, per la omessa comunicazione dei corrispettivi trova applicazione anche nell’Ipotesi in cui l’incarico venga conferito a dipendenti pubblici non contrattualizzati in quanto l’obbligo di comunicazione è previsto dal comma 11 dello stesso articolo e la limitazione contenuta nel comma 6 (che richiama unicamente i commi da 7 a 11 e non il comma 15 che prevede la sanzione) si riferisce solo alla disciplina derogatoria;

c) la delega conferita al Governo della L. n. 421 del 1992, art. 2, era di ampiezza tale da consentire anche la previsione di sanzioni per l’omesso rispetto degli obblighi imposti in tema di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

d) non poteva trovare applicazione alla fattispecle della L. n. 689 del 1981, art. 10, essendo la sanzione determinata dal legislatore in modo fisso e proporzionale;

e) la condotta degli appellati incidentali non poteva in alcun modo essere giustificata poichè si era protratta nel tempo ed aveva riguardato una pluralità di dipendenti pubblici, al quali erano stati corrisposti compensi di non trascurabile entità.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Riccardo del Sabato e la Zaffiro Holding s.p.a., sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla difesa dei ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 4.2.1997 n. 1049, hanno, infatti, affermato che sono necessari per l’ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza Impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito dl procura e l’indicazione della procura), mentre è rimessa alla prudente valutazione della parte la esposizione delle ragioni che si intende addurre per contrastare l’impugnazione avversaria. Ciò perchè il controricorso non è atto indispensabile per lo svolgimento del giudizio di cassazione e, a differenza del ricorso, dà solo inizio alla discussione ma non ne circoscrive i confini, ben potendo il difensore del controricorrente sviluppare nella memoria ex art. 378 c.p.c., o in sede di discussione orale ulteriori argomenti per confutare le tesi avversarie.

Ne discende che non determinano l’eccepita inammissibilità la mancata confutazione del primo motivo di ricorso e l’errore materiale commesso a pag. 8 nella indicazione delle generalità del dipendente pubblico al quale si riferivano le sanzioni inflitte con la ordinanza ingiunzione opposta.

2- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.” nonchè “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Evidenziano che nel ricorso in opposizione era stato dedotto che gli atti erano pervenuti alla Guardia di Finanza in date 15 luglio e 13 agosto 2009 e che la documentazione trasmessa consentiva all’organo accertatore di formulare la contestazione. Aggiungono che l’Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio non aveva contestato in modo specifico le allegazioni contenute nell’atto introduttivo, nè aveva indicato gli accertamenti effettuati dopo la richiamata acquisizione documentale, sicchè la Corte di Appello avrebbe dovuto esprimere il giudizio sulla tempestività della contestazione tenendo conto unicamente dei fatti allegati dai ricorrenti, non potendo tener conto di attività istruttorie non menzionate dalle parti. Deducono, infine, che la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per le quali l’esame delle fatture e dei bonifici, ossia in totale di 28 documenti, avrebbe dovuto richiedere un anno di tempo nè aveva considerato che per altre nove posizioni, del tutto sovrapponibili a quella dell’ A., la contestazione era avvenuta immediatamente.

2.1 – Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per “violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2”. Evidenziano i ricorrenti che il termine di novanta giorni inizia a decorrere una volta che sia trascorso il tempo “ragionevolmente necessario” per pervenire al completo accertamento del fatto, sicchè la pubblica amministrazione non può fare leva sul compimento di atti tardivi, ogniqualvolta il ritardo sia da ascrivere a condotta negligente o arbitraria. Aggiungono che la Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, si era limitata a sostenere che “la durata delle indagini ispettive rientra nel campo della discrezionalità tecnica della P.A….”, finendo per negare l’esistenza stessa del termine di decadenza.

3 – I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, In tema dl sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il I termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso fra le più recenti Cass. 28.10.2014 n. 22837).

E’ stato evidenziato, infatti, che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all’amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata. La correttezza e completezza dell’accertamento rispondono, quindi, sia all’interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall’ente accertatore, sia all’interesse dello stesso autore della condotta al fine di un’adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.

A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell’ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l’accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.

Nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi Impiegati per l’accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.

In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all’accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l’incidenza e la sufficienza al fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (così in motivazione Cass. 2.4.2014 n. 7681).

3.1. – A detti principi di diritto si è correttamente attenuta la sentenza impugnata che, con articolata motivazione, ha innanzitutto escluso che il dies a quo potesse coincidere con il momento della trasmissione agli accertatori dei documenti richiesti, essendo, invece, necessario anche acquisire ulteriori informazioni; ha evidenziato che le indagini avevano riguardato anche altri periodi ed altre posizioni e richiesto l’esame di un numero rilevante di fatture; ha sottolineato, infine, la doverosità della audizione del dipendente interessato, la cui rilevanza non poteva essere esclusa a posteriori solo perchè dall’atto istruttorio non erano emersi profili ulteriori rispetto a quanto accertato attraverso l’esame della documentazione acquisita.

I ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in sostanza censurano l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, e finiscono per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, non consentita a questa Corte.

3.2 – Non sussiste, poi, l’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., innanzitutto perchè il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui lo stesso non può essere invocato in relazione alla qualificazione giuridica, ad espressioni definitorie, a circostanze implicanti un’attività di giudizio (in tal senso fra le tante Cass. n. 5929/2015 e Cass. 17171/2012).

E stato, inoltre, precisato da questa Corte che, anche qualora faccia difetto una specifica contestazione, l’esclusione dei fatti non contestati dal thema decidendum si verifica solo allorchè il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, anche ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 4 aprile 2012 n. 5363).

Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha motivato il rigetto dell’eccezione richiamando la documentazione prodotta dalle parti (pag. 4 della sentenza) nonchè la data in cui era stata effettuata la audizione dell’ A., alla quale gli stessi opponenti avevano fatto riferimento nel ricorso del 17.11.2011, sia pure per contestare che detto atto istruttorio potesse essere compiuto una volta spirato il termine di decadenza (pag. 4 dell’opposizione trascritta a pag. 23 del ricorso).

4- Il terzo ed il quarto motivo riguardano il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la sanzione inflitta agli opponenti, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15, per la omessa comunicazione al Comando della Marina Militare dei corrispettivi versati negli anni 2005 e 2006 a A.G.. I ricorrenti denunciano l’errata interpretazione della norma sopra richiamata, a loro dire non applicabile ai militari ed in genere ai rapporti di impiego di diritto pubblico, ed In subordine insistono per la illegittimità costituzionale della stessa, inserita nell’ordinamento dal legislatore delegato in assenza di delega legislativa esplicita e, quindi, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost..

4.1. – Il quarto motivo è fondato.

Nelle more del presente giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza 10 giugno 2015 n. 98 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 15 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che “I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11, incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”.

La Corte, nel ritenere fondata la questione sollevata dal Tribunale di Ancona in fattispecie sovrapponibile a quella qui oggetto di causa, ha evidenziato che in una direttiva intesa a conferire al legislatore delegato il compito di prevedere come obbligatoria una determinata condotta, non è ricompresa, sempre e comunque, anche la facoltà di stabilire eventuali correlative sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo.

Ha aggiunto che la previsione contenuta nell’art. 53, comma 15, si risolve in una duplicazione della sanzione già prevista per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere solo formale.

4.2. – Come è noto le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate ed in particolare dal giudicato, che, nella specie, non si è formato poichè il capo della decisione riguardante la legittimità della sanzione inflitta è stato fatto oggetto di specifici motivi di censura.

Ne discende che in parte qua la sentenza impugnata deve essere cassata. Resta pertanto assorbito il terzo motivo sulla interpretazione della norma dichiarata incostituzionale.

5 – Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, commi 1 e 2” nonchè “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c.”. Ribadiscono che gli amministratori della società avevano fatto incolpevole affidamento sulle dichiarazioni dell’ A., il quale aveva comunicato di essere stato autorizzato a svolgere l’attività di infermiere dal comando della Marina Militare. Rilevano che la Corte territoriale, nell’affermare che la protrazione nel tempo e la riferibilità della omissione ad una pluralità di dipendenti dimostravano non la buona fede ma la colpevole negligenza degli amministratori della società, non aveva tenuto in alcun conto le circostanze, non oggetto di specifica contestazione, allegate nell’atto introduttivo, ove era stato dedotto anche che il rapporto libero professionale non era stato in alcun modo celato al fisco ed all’ente previdenziale.

5.1 – Il motivo è infondato nella parte in cui censura la interpretazione data L. n. 689 del 2001, art. 3, ed inammissibile per il resto.

Questa Corte ha già affermato che “in tema di violazioni amministrative, l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza” (Cass. 2.10.2015 n. 19759 e negli stessi termini Cass. 12.7.2010 n. 16320).

La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ha escluso la eccepita buona fede della società, rilevando che proprio la pluralità delle posizioni interessate dall’accertamento e la protrazione nel tempo delle condotte, portavano a ritenere negligente la condotta tenuta.

5.2. – Va poi ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte alla stregua del quale “poichè l’art. 116 c.p.c., prescrive come regola dl valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, Invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “(Cass. 20 dicembre 2007 n. 26965 e negli stessi termini Cass. 19 giugno 2014 n. 13960).

Nel caso di specie i ricorrenti, pur denunciando ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 116 c.p.c., sostanzialmente censurano la valutazione espressa dalla Corte territoriale in merito alla assenza della eccepita buona fede della società e la censura non è apprezzabile neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè, anche a voler prescindere dalla rubrica anteposta al motivo, la motivazione omessa o insufficiente è “configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza dl revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).

6 – In via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata solo limitatamente al capo della sentenza che ha ritenuto correttamente inflitta la sanzione amministrativa prevista del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’annullamento parziale della ordinanza ingiunzione opposta.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’Intero processo.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alla sanzione inflitta D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 15. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’Intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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